CassazionedecretoSezione 1Decisione del 24 maggio 2022
Cassazione n. 23601/2022
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 26280/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, Via F. [OSCURATO:PERSONA] n. 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di titolare della omonima ditta individuale, elettivamente domiciliato in Roma, Via E. Gianturco n.6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso -controricorrente - RG26280/17Aimola-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli avverso n. 1437/2017 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/05/2022dal Cons. Dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre sulla base di cinque motivi illustrati pure con memoria avverso l'epigrafata sentenza con la quale la Corte d'Appello di L'Aquila, accogliendo il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] e riformando la contraria decisione di primo grado, ha respinto l'opposizione proposta dal medesimo nei confronti del decreto ingiuntivo a mezzo del quale il Santamaria aveva ingiunto, tra gli altri all'Aimola, nella sua veste di soggetto obbligato ai sensi dell'art. 38 cod. civ., al pagamento della fornitura di taluni pannelli fonoassorbenti effettuata dall'ingiungente in favore di Chieti 2007 ente patrocinante i campionati europei di basket femminile, di cui l'Aimola era presidente vicario e per conto del quale aveva sottoscritto il relativo contratto. La Corte d'Appello ha motivato il proprio deliberato ritenendo sussistente nella specie non già un comitato regolato, quanto ai profili patrimoniali, dall'art. 41 cod. civ., come statuito dal primo giudice, ma un'associazione non riconosciuta a cui applicare perciò l'art. 38 cod. civ. con la conseguente responsabilità, dunque, dell'Aimola, avendo costui sottoscritto il contratto, riconosciuto il debito e rilasciato a saldo di esso un assegno andato protestato, ad esclusione della quale non era peraltro invocabile la decadenza prevista dall'art. 1957 cod. civ. non ricorrendone nella specie i presupposti. Al proposto ricorso resiste il Santamaria con controricorso. RG26280/17Aimola-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli [OSCURATO:PERSONA] 2.Il primo ed il terzo motivo di ricorso, mercé il quale si argomenta l'omesso esame di fatti decisivi rispettivamente perché la Corte d'Appello, ravvisando la sussistenza nella specie di un'associazione non riconosciuta, avrebbe omesso di esaminare i contenuti dell'atto costitutivo e dello statuto dai quali emergerebbe la diversa natura dell'ente e perché, ancora, avrebbe riconosciuto la natura negoziale dell'attività posta in essere dall'Aimola, sebbene i documenti a tal fine prodotti dal Santamaria, non sarebbero idonei, esaminabili congiuntamente attesa la comune natura della censura sviluppata, sono entrambi inammissibili. Il giudizio espresso al riguardo dal la Corte d'Appello è chiara estrinsecazione di un apprezzamento di fatto che compete esclusivamente al giudice del merito effettuare nell'esercizio delle prerogative che l'ordinamento gli riconosce nella ricognizione della fattispecie concreta sottoposta al suo esame e nella qualificazione giuridica di essa a cui egli perviene per mezzo di un'attività che, ove soddisfi l'obbligo costituzionale della motivazione, non è suscettibile di revisione in questa sede, esercitandosi per vero il controllo affidato a questa Corte entro i limiti della sola correttezza giuridica della decisione. L'istanza qui sviluppata con entrambi i motivi non ha altro scopo che sollecitare una rinnovata valutazione del quadro istruttorio e si sottrae perciò al sindacato qui richiesto, tanto più che l'una e l'altra doglianza esulano manifestamente dal vizio motivazionale evocato, si dolgono di un'errata valutazione di elementi istruttori e ne ripropongono solo una diversa interpretazione, tutti profili che valgono a rendere entrambe le doglianza inequivocamente inammissibili. RG26280/17Aimola-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli 3. Il secondo motivo di ricorso, mercé il quale si argomenta l'erronea applicazione dell'art. 38 cod. civ. in luogo dell'art. 41 cod. civ. perché la Corte d'Appello avrebbeerroneamente qualificato l'ente in guisa di associazione non riconosciuta, resta assorbito non potendo darsi accesso alla doglianza declinata con il primo motivo di ricorso di cui la doglianza qui esposta costituisce mero corollario. 4. Il quarto motivo di ricorso, mercé il quale si allega la violazione e falsa applicazione dell'art. 1957 cod. civ. perché contrariamente a quanto statuito dalla Corte d'Appello erano maturate nella specie le condizioni per ritenere che il creditore fosse decaduto dalla garanzia per l'infruttuoso decorso del termine semestrale, è affetto anch'esso da pregiudiziale inammissibilità. La Corte d'Appello ha motivato il proprio deliberato sul punto spiegando motivatamente perché il termine dovesse nella specie considerarsi pienamente rispettato onde il motivo, da un lato, censura un errore nell'apprezzamento delle risultanze istruttorie, dall'altro ne caldeggia una diversa interpretazione, nell'uno e nell'altro caso non decampando da una critica di puro fatto a cui non è compito diquesta Corte dare seguito. 5. Il quinto motivo di ricorso, mercé il quale si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 92 cod. proc. civ. perché la Corte d'Appello, pur accogliendo solo in parte l'appello, avrebbe erroneamente comunque pronunciato la condanna dell'appellato alle spese di lite, è ancora inammissibile. E' noto infatti che le determinazioni in punto di spese del processo sono espressioni della discrezionalità che l'ordinamento accorda al decidente e sono censurabili in sede di legittimità solo laddove venga violato il principio secondo cui le spese non possono ricadere sulla parte vittoriosa. RG26280/17Aimola-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. [OSCURATO:PERSONA] consegue – che al di là del merito che ha comunque visto l'appellante conclusivamente prevalere all'esito del giudizio di secondo grado – che la statuizione adottata dal giudice d'appello in parte quanon è suscettibile di rivisitazione in questa sede. 6. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. 7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico del ricorrente del contributo unificato ai sensi del dell'art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. Respinge il ricorso e condann a parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in favore della parte controricorrente in euro 6200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge. Ai sensi del dell'art.13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.