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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31159/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari ha parzialmente riformato, escludendo la recidiva e riducendo la pena, la sentenza del 29 maggio 2017 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Foggia che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto in abitazione; - che il motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole dell'illogicità della motivazione, per avere la Corte di appello ritenuta certa la sua partecipazione al delitto esclusivamente sulla base del rinvenimento di un'impronta digitale sulla parte esterna dell'infisso della finestra di un balcone, è inammissibile, poiché la Corte di appello ha fornito un'adeguata motivazione, esente da contraddizioni o manifeste illogicità, e il ricorrente con il motivo di ricorso sollecita una rivalutazione del materiale istruttorio e prospetta ricostruzioni alternative del fatto, in tal modo sollevando censure di merito che sono inammissibili in questa sede; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari ha parzialmente riformato, escludendo la recidiva e riducendo la pena, la sentenza del 29 maggio 2017 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Foggia che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto in abitazione; - che il motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole dell'illogicità della motivazione, per avere la Corte di appello ritenuta certa la sua partecipazione al delitto esclusivamente sulla base del rinvenimento di un'impronta digitale sulla parte esterna dell'infisso della finestra di un balcone, è inammissibile, poiché la Corte di appello ha fornito un'adeguata motivazione, esente da contraddizioni o manifeste illogicità, e il ricorrente con il motivo di ricorso sollecita una rivalutazione del materiale istruttorio e prospetta ricostruzioni alternative del fatto, in tal modo sollevando censure di merito che sono inammissibili in questa sede; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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