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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 604/2023

ECLI:EU:C:2023:269
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62021CJ0338 SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 30 marzo 2023 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – [OSCURATO:PERSONA] (UE) n. 604/2013 – Determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale – Articolo 27 – Ricorso proposto avverso una decisione di trasferimento adottata nei confronti di un richiedente asilo – Articolo 29 – Sospensione dell’attuazione della decisione di trasferimento – Termine di trasferimento – Interruzione del termine per effettuare il trasferimento – Direttiva 2004/81/CE – Titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un’azione di favoreggiamento dell’immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti – Articolo 6 – Periodo di riflessione – Divieto di eseguire una misura di allontanamento – Mezzi di ricorso» Nella causa C‑338/21, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Raad van State (Consiglio di Stato, [OSCURATO:PERSONA]), con decisione del 26 maggio 2021, pervenuta in cancelleria il 31 maggio 2021, nel procedimento Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid contro S.S., N.Z., S.S., LA CORTE (Prima Sezione), composta da A. Arabadjiev, presidente di sezione, K. Lenaerts, presidente della Corte, facente funzione di giudice della Prima Sezione, L. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), vicepresidente della Corte, A. Kumin e

I. Ziemele, giudici, avvocato generale: J. Richard de la Tour cancelliere: R. Stefanova-Kamisheva, amministratrice vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 14 luglio 2022, considerate le osservazioni presentate: – per S.S., da A. Khalaf e P.A.J.

Mulders, advocaten; – per N.Z., da F.M.

Holwerda, advocaat; – pour S.S., da M.H.R. de Boer, advocaat; – per il governo dei [OSCURATO:PERSONA], da M.K.

Bulterman, M.H.S.

Gijzen e P. Huurnink, in qualità di agenti; – per il governo tedesco, da J. Möller e A. Hoesch, in qualità di agenti; – per la Commissione europea, da C. Cattabriga e F. Wilman, in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 17 novembre 2022, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 27, paragrafo 3, e dell’articolo 29, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli [OSCURATO:PERSONA] membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide ( GU 2013, L 180, pag. 31 ; in prosieguo: il «regolamento [OSCURATO:PERSONA] III»). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di controversie fra, da un lato, lo Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid ([OSCURATO:PERSONA] di Stato alla Giustizia e alla [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) (in prosieguo: il «[OSCURATO:PERSONA] di Stato») e, dall’altro, S.S., N.Z. e S.S., cittadini di paesi terzi, in ordine alle decisioni del [OSCURATO:PERSONA] di Stato di respingere senza esame le loro domande di protezione internazionale e di disporre il loro trasferimento verso l’Italia.

Contesto normativo Direttiva 2004/81/CE 3 L’articolo 1 della direttiva 2004/81/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un’azione di favoreggiamento dell’immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti ( GU 2004, L 261, pag. 19 ), così dispone: «Oggetto della presente direttiva è definire le condizioni per rilasciare titoli di soggiorno di limitata durata, collegata alla lunghezza delle relative procedure nazionali, ai cittadini di paesi terzi, i quali cooperino alla lotta contro la tratta di esseri umani o contro il favoreggiamento dell’immigrazione illegale». 4 L’articolo 4 della direttiva in parola è così formulato: «La presente direttiva non preclude agli [OSCURATO:PERSONA] membri la facoltà di adottare o mantenere disposizioni più favorevoli per le persone cui si applica la presente direttiva». 5 L’articolo 6 di detta direttiva prevede quanto segue: «1. [OSCURATO:PERSONA] membri garantiscono che al cittadino di un paese terzo sia concesso un periodo di riflessione per consentirgli di riprendersi e sottrarsi all’influenza degli autori dei reati, affinché possa decidere consapevolmente se voglia cooperare con le autorità competenti.

La durata e la decorrenza del periodo di cui al comma precedente vengono stabilite conformemente alla legislazione nazionale.

2. Durante il periodo di riflessione, e nell’attesa della decisione delle autorità competenti è accordato al cittadino di un paese terzo l’accesso al trattamento previsto all’articolo 7 e non può essere eseguita nessuna misura di allontanamento decisa a suo riguardo.

3. Il periodo di riflessione non conferisce un diritto di soggiorno in base alla presente direttiva.

4. Lo Stato membro può porre fine in qualsiasi momento al periodo di riflessione (...) per motivi attinenti alla pubblica sicurezza e alla salvaguardia della sicurezza nazionale». 6 L’articolo 7 della medesima direttiva definisce il trattamento concesso al cittadino in questione, di un paese terzo, prima del rilascio di un titolo di soggiorno. 7 Ai sensi dell’articolo 8 direttiva 2004/81: «1.

Una volta trascorso il periodo di riflessione, o ancora prima se le autorità competenti ritengono che il cittadino in questione, di un paese terzo, abbia già soddisfatto i criteri fissati alla lettera b), gli [OSCURATO:PERSONA] membri valutano: a) l’opportunità presentata dalla proroga del suo soggiorno sul territorio nazionale ai fini delle indagini o del procedimento giudiziario; e b) l’esistenza di una chiara volontà di cooperazione manifestata dall’interessato; e c) la rottura di ogni legame con i presunti autori dei fatti che potrebbero configurarsi come uno dei reati menzionati all’articolo 2, lettere b) e c).

2. Ai fini del rilascio del titolo di soggiorno e fatti salvi i motivi attinenti alla pubblica sicurezza e alla salvaguardia della sicurezza nazionale, si richiede l’adempimento delle condizioni enumerate al paragrafo 1.

3. Fatte salve le disposizioni relative al ritiro (...), il titolo di soggiorno è valido almeno sei mesi. Esso viene rinnovato se continuano ad essere soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo».

[OSCURATO:PERSONA] III

8 I considerando 4 e 5 del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III così recitano: «(4) Secondo le conclusioni del Consiglio europeo [nell’ambito della sua riunione straordinaria] di Tampere [del 15 e del 16 ottobre 1999], il [sistema europeo comune di asilo (CEAS)] dovrebbe prevedere a breve termine un meccanismo per determinare con chiarezza e praticità lo Stato membro competente per l’esame di una domanda di asilo. (5) Tale meccanismo dovrebbe essere fondato su criteri oggettivi ed equi sia per gli [OSCURATO:PERSONA] membri sia per le persone interessate.

Dovrebbe, soprattutto, consentire di determinare con rapidità lo Stato membro competente al fine di garantire l’effettivo accesso alle procedure volte al riconoscimento della protezione internazionale e non dovrebbe pregiudicare l’obiettivo di un rapido espletamento delle domande di protezione internazionale». 9 Il capo VI di tale regolamento, intitolato «Procedure di presa in carico e ripresa in carico», contiene nella sezione IV, intitolata «Garanzie procedurali», l’articolo 27, a sua volta intitolato «Mezzi di impugnazione», il quale così dispone ai paragrafi 1, 3 e 4: «1.

Il richiedente (…) ha diritto a un ricorso effettivo avverso una decisione di trasferimento, o a una revisione della medesima, in fatto e in diritto, dinanzi a un organo giurisdizionale. (...)

3. Ai fini di ricorsi avverso decisioni di trasferimento o di revisioni delle medesime, gli [OSCURATO:PERSONA] membri prevedono nel proprio diritto nazionale: a) che il ricorso o la revisione conferisca all’interessato il diritto di rimanere nello Stato membro interessato in attesa dell’esito del ricorso o della revisione; o b) che il trasferimento sia automaticamente sospeso e che tale sospensione scada dopo un determinato periodo di tempo ragionevole durante il quale un organo giurisdizionale ha adottato, dopo un esame attento e rigoroso, la decisione di concedere un effetto sospensivo al ricorso o alla revisione; o c) che all’interessato sia offerta la possibilità di chiedere, entro un termine ragionevole, all’organo giurisdizionale di sospendere l’attuazione della decisione di trasferimento in attesa dell’esito del ricorso o della revisione della medesima. [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano un ricorso effettivo sospendendo il trasferimento fino all’adozione della decisione sulla prima richiesta di sospensione.

La decisione sulla sospensione dell’attuazione della decisione di trasferimento è adottata entro un termine ragionevole, permettendo nel contempo un esame attento e rigoroso della richiesta di sospensione.

La decisione di non sospendere l’attuazione della decisione di trasferimento deve essere motivata.

4. [OSCURATO:PERSONA] membri possono disporre che le autorità competenti possano decidere d’ufficio di sospendere l’attuazione della decisione di trasferimento in attesa dell’esito del ricorso o della revisione». 10 Nella sezione VI del capo VI di detto regolamento, intitolata «Trasferimento», l’articolo 29, a sua volta intitolato «Modalità e termini», ai suoi paragrafi 1 e 2 prevede quanto segue: «1.

Il trasferimento del richiedente (…) dallo Stato membro richiedente verso lo Stato membro competente avviene conformemente al diritto nazionale dello Stato membro richiedente, previa concertazione tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri interessati, non appena ciò sia materialmente possibile e comunque entro sei mesi dall’accettazione della richiesta da parte di un altro Stato membro di prendere o riprendere in carico l’interessato o dalla decisione definitiva su un ricorso o una revisione in caso di effetto sospensivo ai sensi dell’articolo 27, paragrafo

3. (...)

2. Se il trasferimento non avviene entro il termine di sei mesi, lo Stato membro competente è liberato dall’obbligo di prendere o riprendere in carico l’interessato e la competenza è trasferita allo Stato membro richiedente.

Questo termine può essere prorogato fino a un massimo di un anno se non è stato possibile effettuare il trasferimento a causa della detenzione dell’interessato, o fino a un massimo di diciotto mesi qualora questi sia fuggito».

Procedimenti principali e questione pregiudiziale 11 I resistenti nei procedimenti principali hanno presentato in successione due tipi di domande di titolo di soggiorno nei [OSCURATO:PERSONA]. 12 In primo luogo, il 19 aprile, il 5 settembre e il 7 ottobre 2019, essi hanno rispettivamente presentato domande di protezione internazionale nei [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Stato ha presentato alle autorità italiane richieste di presa o di ripresa in carico dei resistenti nei procedimenti principali.

Il 12 giugno, il 20 novembre e il 28 novembre 2019 dette autorità hanno accolto, esplicitamente o implicitamente, tali richieste. 13 Il 1 o agosto 2019, il 17 gennaio 2020 e l’8 febbraio 2020, il [OSCURATO:PERSONA] di Stato ha deciso di respingere senza esame le domande di protezione internazionale presentate dai resistenti nel procedimento principale e di ordinarne il trasferimento verso l’Italia. 14 I resistenti nel procedimento principale hanno proposto ricorsi di annullamento avverso tali decisioni dinanzi a giudici di primo grado. 15 Il 21 novembre 2019, il 1 o settembre 2020 e il 16 settembre 2020, detti giudici hanno annullato le suddette decisioni, sulla base del rilievo, in particolare, che il termine di trasferimento previsto all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III era scaduto e il Regno dei [OSCURATO:PERSONA] era quindi divenuto competente per l’esame delle domande di protezione internazionale presentate dai resistenti nei procedimenti principali.

I giudici in parola hanno del pari ingiunto al [OSCURATO:PERSONA] di Stato di adottare nuove decisioni su tali domande di protezione internazionale. 16 [OSCURATO:PERSONA] di Stato ha interposto appello avverso le sentenze pronunciate dai suddetti giudici dinanzi al Raad van State (Consiglio di Stato, [OSCURATO:PERSONA]), giudice del rinvio.

Egli ha corredato tali appelli di domande di provvedimenti provvisori volti a far sì, da un lato, che egli non fosse tenuto a prendere una nuova decisione prima della pronuncia sugli appelli e, dall’altro, che il termine di trasferimento fosse sospeso.

Il giudice del rinvio ha accolto tali domande il 22 aprile, il 21 settembre e il 16 novembre 2020. 17 In secondo luogo, il 1 o ottobre 2019, il 21 febbraio 2020 e il 4 marzo 2020, i resistenti nei procedimenti principali hanno denunciato atti di tratta di esseri umani che avrebbero subito nei [OSCURATO:PERSONA] o in Italia.

Tali denunce sono state considerate dal [OSCURATO:PERSONA] di Stato come domande di permesso di soggiorno correlato a motivi umanitari temporanei. 18 Siffatte domande sono state respinte dal [OSCURATO:PERSONA] di Stato con decisioni del 7 ottobre 2019, del 3 marzo e del 6 aprile 2020. 19 Il 4 novembre 2019, il 30 marzo 2020 e il 6 aprile 2020, i resistenti nei procedimenti principali hanno presentato domande di revisione avverso tali decisioni.

Le domande di revisione proposte avverso le suddette decisioni sono state respinte dal [OSCURATO:PERSONA] di Stato o ritirate il 16 dicembre 2019, il 22 aprile 2020 e il 28 agosto 2020. 20 [OSCURATO:PERSONA] di Stato afferma, a sostegno degli appelli proposti avverso le sentenze che hanno annullato le decisioni di trasferimento, che il termine di trasferimento previsto all’articolo 29 del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III è sospeso, in forza della normativa nazionale applicabile, con la presentazione di una domanda di revisione avverso una decisione che nega il rilascio di un titolo di soggiorno a un cittadino di un paese terzo in qualità di vittima della tratta di esseri umani. 21 Il giudice del rinvio ritiene che un’interpretazione letterale dell’articolo 27, paragrafo 3, e dell’articolo 29 del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III implicherebbe che tali disposizioni ostino a una normativa che prevede che la presentazione di una siffatta domanda di revisione comporti la sospensione dell’esecuzione di una decisione di trasferimento precedentemente adottata e l’interruzione del termine di trasferimento. 22 Tale giudice ritiene tuttavia che quattro argomenti depongano a favore di una soluzione opposta. 23 Anzitutto, una tale soluzione sarebbe necessaria per garantire l’effetto utile del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III e della direttiva 2004/81, evitando al contempo gli abusi di diritto.

Infatti, sarebbe difficile, in pratica, riuscire a esaminare una domanda di titolo di soggiorno e successivamente una domanda di revisione prima della scadenza del termine di trasferimento quando il richiedente è oggetto di una decisione di trasferimento precedentemente adottata.

Pertanto, l’assenza di sospensione del termine di trasferimento in caso di presentazione di una domanda di revisione avverso una decisione che nega il rilascio di un titolo di soggiorno a un cittadino di un paese terzo in qualità di vittima della tratta di esseri umani favorirebbe il forum shopping e indurrebbe le autorità nazionali a non trattare le denunce di atti di tratta degli esseri umani con sufficiente attenzione. 24 Inoltre, sarebbe possibile interpretare la nozione di «decisione di trasferimento» di cui all’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III nel senso che essa riguarda anche l’«esecuzione effettiva del trasferimento».

La presentazione di un ricorso che ostacoli tale esecuzione rientrerebbe dunque nell’ambito di applicazione di tale disposizione e comporterebbe quindi una sospensione del termine di trasferimento. 25 Uno Stato membro potrebbe poi optare per la sospensione del termine di trasferimento sulla base della propria autonomia procedurale. 26 Infine, le tre opzioni elencate all’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III non si escluderebbero a vicenda.

Pertanto, la circostanza che il Regno dei [OSCURATO:PERSONA] abbia scelto di recepire l’opzione descritta all’articolo 27, paragrafo 3, lettera c), di tale regolamento non impedirebbe di ritenere che una domanda di revisione come quelle di cui trattasi nel procedimento principale rientri nell’ambito dell’opzione di cui all’articolo 27, paragrafo 3, lettera a), di detto regolamento. 27 In tali circostanze, il Raad van State (Consiglio di Stato) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se gli articoli 27, paragrafo 3, e 29 del regolamento [[OSCURATO:PERSONA] III] debbano essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel caso di specie, in cui uno Stato membro ha optato per l’attuazione dell’articolo 27, paragrafo 3, parte iniziale e lettera c), [di tale regolamento], ma ha anche riconosciuto effetto sospensivo, nell’esecuzione di una decisione di trasferimento, a un ricorso o revisione di una decisione adottata nell’ambito di una procedura su una domanda di permesso di soggiorno correlato alla tratta di esseri umani, fermo restando che detta decisione non è una decisione di trasferimento, che impedisce temporaneamente il trasferimento concreto».

Sulla questione pregiudiziale 28 Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 29, paragrafi 1 e 2, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III, in combinato disposto con l’articolo 27, paragrafo 3, di tale regolamento, debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che prevede che la presentazione di una domanda di revisione avverso una decisione che nega il rilascio di un titolo di soggiorno a un cittadino di un paese terzo in qualità di vittima della tratta di esseri umani implichi, da un lato, la sospensione dell’esecuzione di una decisione di trasferimento precedentemente adottata riguardante tale cittadino di un paese terzo e, dall’altro, la sospensione o l’interruzione del termine per il trasferimento di detto cittadino di un paese terzo. 29 L’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III prevede che il trasferimento della persona interessata verso lo Stato membro competente avvenga conformemente al diritto nazionale dello Stato membro richiedente, non appena ciò sia materialmente possibile e comunque entro sei mesi dall’accettazione della richiesta da parte di un altro Stato membro di prendere o riprendere in carico tale interessato o dalla decisione definitiva su un ricorso in caso di effetto sospensivo ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3, di detto regolamento. 30 Ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 2, del suddetto regolamento, se il trasferimento non avviene entro il termine di sei mesi, lo Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale è liberato dall’obbligo di prendere o riprendere in carico l’interessato e la competenza è trasferita allo Stato membro richiedente. 31 Al fine di determinare gli effetti dell’articolo 29 del medesimo regolamento in una situazione come quella oggetto del procedimento principale, in cui la normativa nazionale applicabile mira a facilitare l’applicazione della direttiva 2004/81, occorre, in primo luogo, verificare se tale direttiva imponga o, quantomeno, consenta che l’esecuzione di una decisione di trasferimento precedentemente adottata sia sospesa in attesa dell’esito di un ricorso avverso una decisione di rigetto di una domanda di titolo di soggiorno in qualità di vittima della tratta di esseri umani. 32 Conformemente all’articolo 1 della direttiva 2004/81, quest’ultima ha lo scopo di definire le condizioni per rilasciare titoli di soggiorno di limitata durata ai cittadini di paesi terzi, i quali cooperino alla lotta contro la tratta di esseri umani o contro il favoreggiamento dell’immigrazione illegale. 33 L’articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva prevede che gli [OSCURATO:PERSONA] membri garantiscano che a ogni cittadino di un paese terzo che si possa ragionevolmente ritenere sia o sia stato vittima di reati connessi alla tratta di esseri umani sia concesso un periodo di riflessione per consentirgli di riprendersi e sottrarsi all’influenza degli autori dei reati, affinché possa decidere consapevolmente se voglia cooperare con le autorità competenti [v., in tal senso, sentenza del 20 ottobre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Allontanamento della vittima della tratta di esseri umani), C‑66/21 , EU:C:2022:809 , punti 47 e 49 ]. 34 Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, di detta direttiva, durante il periodo di riflessione, e nell’attesa della decisione delle autorità competenti, è accordato al cittadino di un paese terzo l’accesso al trattamento previsto all’articolo 7 e non può essere eseguita nessuna misura di allontanamento decisa a suo riguardo. 35 Il divieto di eseguire una misura di allontanamento previsto all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2004/81 osta segnatamente a che, durante il periodo di riflessione concesso conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, di quest’ultima, e in attesa che le autorità competenti si siano pronunciate, sia eseguita una decisione di trasferimento, adottata in applicazione del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III, nei confronti di cittadini di paesi terzi che rientrano nell’ambito di applicazione di tale direttiva [v., in tal senso, sentenza del 20 ottobre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Allontanamento della vittima della tratta di esseri umani), C‑66/21 , EU:C:2022:809 , C‑66/21 , EU:C:2022:809 , punto 70 ]. 36 Per contro, in primo luogo, nessuna disposizione della direttiva 2004/81 prevede il divieto di eseguire una misura di allontanamento dopo la scadenza di tale periodo di riflessione o dopo che le autorità competenti si sono pronunciate. 37 Inoltre, dall’articolo 6, paragrafi 3 e 4, di tale direttiva risulta, da un lato, che il termine di riflessione non conferisce, in quanto tale, un diritto di soggiorno in base a detta direttiva e, dall’altro, che lo Stato membro interessato può porre fine in qualsiasi momento al periodo di riflessione, in particolare per motivi attinenti alla pubblica sicurezza e alla salvaguardia della sicurezza nazionale. 38 In secondo luogo, la medesima direttiva non contiene disposizioni relative ai mezzi di ricorso, amministrativi o giurisdizionali, esperibili avverso una decisione di rigetto di una domanda di titolo di soggiorno in qualità di vittima della tratta di esseri umani. 39 Ciò premesso, dal momento che l’articolo 8 della direttiva 2004/81 consente, alle condizioni enunciate al paragrafo 1 di tale articolo, ai cittadini di paesi terzi interessati di ottenere un titolo di soggiorno, dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea discende che i cittadini di un paese terzo la cui domanda di titolo di soggiorno fondata sulla medesima direttiva sia stata respinta devono disporre di un mezzo di ricorso effettivo avverso la decisione di rigetto di tale domanda, in particolare al fine di consentire loro di far valere che l’autorità competente ha applicato detto articolo 8, paragrafo 1, in modo errato (v., in tal senso, sentenza del 2 giugno 2022, Skeyes, C‑353/20 , EU:C:2022:423 , punti 49 e 50 ). 40 In assenza di una normativa dell’Unione in materia, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro, in forza del principio dell’autonomia procedurale, stabilire le modalità processuali di tali rimedi giurisdizionali, a condizione, tuttavia, che tali modalità, nelle situazioni disciplinate dal diritto dell’Unione, non siano meno favorevoli rispetto a quelle relative a situazioni analoghe disciplinate dal diritto interno (principio di equivalenza) e che non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione (principio di effettività) (v., in tal senso, sentenza del 10 marzo 2021, [OSCURATO:PERSONA] w N., C‑949/19 , EU:C:2021:186 , punto 43 , e del 2 giugno 2022, Skeyes, C‑353/20 , EU:C:2022:423 , punto 52 ). 41 Occorre pertanto stabilire se, in tale contesto, gli [OSCURATO:PERSONA] membri siano tenuti a prevedere che la proposizione di un ricorso avverso una decisione di rigetto di una domanda di titolo di soggiorno in qualità di vittima della tratta di esseri umani, eventualmente sotto forma di ricorso amministrativo preliminare, comporti la sospensione dell’esecuzione di una misura di allontanamento precedentemente adottata, al fine di garantire al cittadino di un paese terzo interessato la possibilità di rimanere nel territorio dello Stato membro di cui trattasi in attesa dell’esito di tale ricorso. 42 A tal riguardo, anzitutto, dalla direttiva 2004/81 risulta che la protezione contro qualsiasi misura di allontanamento, compresa l’esecuzione di una decisione di trasferimento, conferita da tale direttiva mira a garantire, da un lato, che le persone interessate possano beneficiare del trattamento che deve essere loro concesso, conformemente all’articolo 7 di tale direttiva, durante il periodo di riflessione e, dall’altro, che tali persone non siano costrette a lasciare il territorio dello Stato membro in cui hanno denunciato atti di tratta di esseri umani prima ancora che esse, durante tale periodo di riflessione, abbiano potuto pronunciarsi sulla loro volontà di cooperare all’indagine penale su tali atti [v., in tal senso, sentenza del 20 ottobre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Allontanamento della vittima della tratta di esseri umani), C‑66/21 , EU:C:2022:809 , punti 61 e 62 ]. 43 In tali circostanze, l’estensione di tale protezione al periodo intercorrente tra la scadenza del periodo di riflessione o la decisione di rigetto della domanda di titolo di soggiorno in qualità di vittima della tratta di esseri umani e l’esito del ricorso avverso tale decisione non può essere considerata necessaria per garantire l’effetto utile degli obblighi di protezione provvisoria imposti agli [OSCURATO:PERSONA] membri dalla direttiva 2004/81. 44 Occorre poi ricordare che l’esecuzione di una decisione di trasferimento implica non già l’allontanamento della persona interessata verso un paese terzo, bensì il suo trasferimento verso uno Stato membro che è tenuto a rispettare, in particolare, la Carta dei diritti fondamentali e l’insieme degli obblighi derivanti dalla direttiva 2004/81. 45 Pertanto, la situazione di una persona che sia oggetto contemporaneamente di una decisione di rigetto di una domanda di titolo di soggiorno in qualità di vittima della tratta di esseri umani e di una decisione di trasferimento non può essere equiparata, in maniera generale, a quella di una persona riguardo alla quale esistono seri motivi per ritenere che l’allontanamento verso un paese terzo sia contrario al principio di non respingimento, la quale deve beneficiare di un mezzo di impugnazione con pieno effetto sospensivo contro l’esecuzione della decisione che consente tale allontanamento, al fine di evitare il verificarsi di un danno grave e irreparabile in attesa dell’esito di tale ricorso (v., in tal senso, sentenze del 18 dicembre 2014, Abdida, C‑562/13 , EU:C:2014:2453 , punti 50 e 52 , nonché del 19 giugno 2018, Gnandi, C‑181/16 , EU:C:2018:465 , punto 54 ). 46 Infine, anche supponendo che l’esecuzione di una decisione di trasferimento sia tale da comportare, in via eccezionale, un danno di tale ordine, tale censura è destinata a essere esaminata nell’ambito di un ricorso diretto contro tale decisione o contro l’esecuzione di quest’ultima e non in quello di un ricorso avente ad oggetto una decisione relativa al soggiorno in qualità di vittima della tratta di esseri umani (v., in tal senso, sentenze del 17 dicembre 2015, Tall, C‑239/14 , EU:C:2015:824 , punti da 56 a 58 , nonché del 19 giugno 2018, Gnandi, C‑181/16 , EU:C:2018:465 , punti 55 e 56 ). 47 Pertanto, l’effettività di un eventuale annullamento della decisione di rigetto di una domanda di titolo di soggiorno in qualità di vittima della tratta di esseri umani deve di norma poter essere sufficientemente garantita autorizzando il rimpatrio della persona interessata nello Stato membro di cui trattasi dopo un siffatto annullamento, senza che a tale Stato membro sia imposto di astenersi, in attesa dell’esito del ricorso avverso tale decisione, dall’eseguire una decisione di trasferimento fondata sul regolamento [OSCURATO:PERSONA]

III. 48 Ne consegue che non si può ritenere che la garanzia dell’effettività di un ricorso proposto contro una decisione di rigetto di una domanda di titolo di soggiorno in qualità di vittima della tratta di esseri umani richieda di escludere l’esecuzione di una decisione di trasferimento precedentemente adottata prima che si sia statuito su tale ricorso. 49 Ciò premesso, l’articolo 4 della direttiva 2004/81 dispone che quest’ultima non preclude agli [OSCURATO:PERSONA] membri la facoltà di adottare o mantenere disposizioni più favorevoli per le persone cui si applica tale direttiva. 50 Ne consegue che la direttiva 2004/81 non osta a che uno Stato membro decida, nell’ambito dell’esercizio della sua autonomia procedurale, di rafforzare la protezione concessa ai cittadini di paesi terzi contemplati da tale direttiva, conferendo a un ricorso, amministrativo o giurisdizionale, proposto contro una decisione di rigetto di una domanda di titolo di soggiorno basata su tale direttiva, un effetto sospensivo di una decisione di trasferimento precedentemente adottata, al fine di consentire a tali cittadini di paesi terzi di rimanere nel suo territorio in attesa dell’esito di tale ricorso. 51 Di conseguenza, occorre determinare, in secondo luogo, se il regolamento [OSCURATO:PERSONA] III osti a che gli [OSCURATO:PERSONA] membri si avvalgano del potere discrezionale di cui dispongono al fine di attuare la direttiva 2004/81 prevedendo che un ricorso avverso una decisione adottata ai sensi di tale direttiva implichi un tale effetto sospensivo e la sospensione o l’interruzione del termine di trasferimento. 52 A tal riguardo, sebbene dall’articolo 29, paragrafi 1 e 2, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III risulti che il legislatore dell’Unione europea ha inteso favorire una rapida attuazione delle decisioni di trasferimento, resta il fatto che non ha inteso sacrificare la tutela giurisdizionale dei richiedenti protezione internazionale all’esigenza di celerità nel trattamento della loro domanda, e che esso ha previsto, al fine di garantire tale protezione, che l’esecuzione di tali decisioni possa, in taluni casi, essere sospesa [v., in tal senso, sentenze del 14 gennaio 2021, [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑322/19 e C‑385/19 , EU:C:2021:11 , punto 88 , nonché del 22 settembre 2022, [OSCURATO:PERSONA] (Sospensione amministrativa della decisione di trasferimento), C‑245/21 e C‑248/21 , EU:C:2022:709 , punti 40 e 60 ]. 53 L’articolo 27, paragrafo 3, di tale regolamento esige infatti che gli [OSCURATO:PERSONA] membri offrano agli interessati un mezzo di impugnazione che possa portare alla sospensione dell’attuazione della decisione di trasferimento adottata nei loro confronti [sentenza del 22 settembre 2022, [OSCURATO:PERSONA] (Sospensione amministrativa della decisione di trasferimento), C‑245/21 e C‑248/21 , EU:C:2022:709 , punto 41 ]. 54 In forza di tale disposizione, gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono prevedere vuoi, in primo luogo, che il ricorso avverso la decisione di trasferimento conferisca all’interessato il diritto di rimanere nello Stato membro che ha adottato tale decisione in attesa dell’esito del suo ricorso, vuoi, in secondo luogo, che, in seguito alla proposizione di un ricorso avverso la decisione di trasferimento, il trasferimento sia automaticamente sospeso per un periodo di tempo ragionevole durante il quale un organo giurisdizionale stabilisce se occorra concedere un effetto sospensivo a tale ricorso, vuoi, in terzo luogo, che l’interessato abbia la possibilità di proporre un ricorso diretto a ottenere la sospensione dell’attuazione della decisione di trasferimento in attesa dell’esito del ricorso avverso tale decisione [sentenza del 22 settembre 2022, [OSCURATO:PERSONA] (Sospensione amministrativa della decisione di trasferimento), C‑245/21 e C‑248/21 , EU:C:2022:709 , punto 42 ]. 55 Inoltre, l’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III completa detta disposizione autorizzando gli [OSCURATO:PERSONA] membri a prevedere che le autorità competenti possano decidere d’ufficio di sospendere l’attuazione della decisione di trasferimento, in casi in cui la sua sospensione non risulti né ope legis né da una decisione giurisdizionale, qualora le circostanze relative a siffatta attuazione implichino che la persona interessata, al fine di garantire la tutela giurisdizionale effettiva di quest’ultima, debba essere autorizzata a rimanere nel territorio dello Stato membro che ha adottato la decisione di trasferimento fino all’adozione di una decisione definitiva sul ricorso proposto contro tale decisione [v., in tal senso, sentenza del 22 settembre 2022, [OSCURATO:PERSONA] (Sospensione amministrativa della decisione di trasferimento), C‑245/21 e C‑248/21 , EU:C:2022:709 , punti 54 e 61 ]. 56 Qualora la sospensione dell’attuazione della decisione di trasferimento risulti dall’applicazione dell’articolo 27, paragrafi 3 o 4, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III, si evince dall’articolo 29, paragrafo 1, di quest’ultimo che il termine di trasferimento decorre non già dall’accettazione della richiesta di presa in carico o di ripresa in carico, bensì, in via di deroga, dalla decisione definitiva sul ricorso proposto avverso la decisione di trasferimento [v., in tal senso, sentenza del 22 settembre 2022, [OSCURATO:PERSONA] (Sospensione amministrativa della decisione di trasferimento), C‑245/21 e C‑248/21 , EU:C:2022:709 , punti 44 e 49 ]. 57 Un ricorso, amministrativo o giurisdizionale, proposto avverso una decisione diversa da una decisione di trasferimento, quale una decisione di rigetto di una domanda di titolo di soggiorno in qualità di vittima della tratta di esseri umani, non può, tuttavia, essere considerato un ricorso o una revisione di cui all’articolo 27, paragrafi 3 o 4, del regolamento [OSCURATO:PERSONA]

III. 58 Infatti, dalla formulazione stessa di tale disposizione risulta che essa riguarda procedimenti «[a]i fini di ricorsi avverso decisioni di trasferimento o di revisioni delle medesime».

Pertanto, i riferimenti al «ricorso» e alla «revisione» contenuti in detta disposizione devono essere intesi nel senso che rinviano unicamente ai ricorsi e alle revisioni contro una decisione di trasferimento di cui all’articolo 27, paragrafo 1, di tale regolamento. 59 Tale interpretazione è peraltro coerente con l’oggetto dell’articolo 27 di detto regolamento che disciplina non già le modalità di esecuzione delle decisioni di trasferimento, bensì i mezzi di ricorso esperibili avverso tali decisioni. 60 Pertanto, dato che l’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III prevede l’applicazione di una deroga al principio secondo cui il termine di trasferimento decorre a partire dall’accettazione della richiesta di presa in carico o di ripresa in carico solo in attesa della decisione definitiva sul ricorso o sulla revisione qualora l’effetto sospensivo sia concesso conformemente all’articolo 27, paragrafi 3 o 4, di tale regolamento, detta deroga non può essere applicata in caso di presentazione di una domanda di revisione o di un ricorso avverso una decisione di rigetto di una domanda di titolo di soggiorno in qualità di vittima della tratta di esseri umani, anche se la presentazione di tale ricorso implica, ai sensi del diritto nazionale, il diritto di rimanere nel territorio dello Stato membro interessato. 61 In particolare, non può essere estesa a un siffatto ricorso la soluzione alla quale è pervenuta la Corte, nelle sentenze del 13 settembre 2017, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑60/16 , EU:C:2017:675 ), nonché del 22 settembre 2022, [OSCURATO:PERSONA] (Sospensione amministrativa della decisione di trasferimento) ( C‑245/21 e C‑248/21 , EU:C:2022:709 ), per quanto riguarda gli effetti di una sospensione dell’esecuzione di una decisione di trasferimento in applicazione dell’articolo 27, paragrafo 4, di tale regolamento. 62 Tale soluzione scaturisce, infatti, dalla presa in considerazione dell’attribuzione di un effetto sospensivo della decisione di trasferimento a un ricorso proposto avverso tale decisione, che è stata espressamente prevista dal legislatore dell’Unione e che ha lo scopo di garantire una tutela giurisdizionale effettiva delle persone interessate da una siffatta decisione nell’ambito definito da detto regolamento [v., in tal senso, sentenza del 22 settembre 2022, [OSCURATO:PERSONA] (Sospensione amministrativa della decisione di trasferimento), C‑245/21 e C‑248/21 , EU:C:2022:709 , punto 61 ]. 63 Tuttavia, la circostanza che la deroga menzionata al punto 60 della presente sentenza non sia applicabile in una situazione come quella oggetto del procedimento principale non significa affatto che il regolamento [OSCURATO:PERSONA] III osti a una normativa nazionale che prevede che la presentazione di una domanda di revisione di una decisione che nega il rilascio di un titolo di soggiorno a un cittadino di un paese terzo fondata sulla direttiva 2004/81 implichi la sospensione dell’esecuzione di una decisione di trasferimento precedentemente adottata nei confronti di tale cittadino di un paese terzo. 64 Infatti, come risulta dal punto 35 della presente sentenza, non si può escludere, in via generale, che l’esecuzione di una decisione di trasferimento possa essere validamente sospesa al di fuori dei casi previsti dall’articolo 27, paragrafi 3 e 4, del regolamento [OSCURATO:PERSONA]

III. 65 Inoltre, occorre ricordare che tale regolamento mira, come risulta dai suoi considerando 4 e 5, a istituire un meccanismo chiaro e pratico, fondato su criteri oggettivi ed equi sia per gli [OSCURATO:PERSONA] membri sia per le persone interessate, onde determinare con rapidità lo Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale, al fine di garantire l’effettivo accesso alle procedure volte al riconoscimento di una siffatta protezione e di non pregiudicare l’obiettivo di un rapido espletamento delle domande di protezione internazionale [v., in tal senso, sentenze del 19 marzo 2019, Jawo, C‑163/17 , EU:C:2019:218 , punto 58 , nonché del 22 settembre 2022, [OSCURATO:PERSONA] (Sospensione amministrativa della decisione di trasferimento), C‑245/21 e C‑248/21 , EU:C:2022:709 , punto 56 ]. 66 I termini imperativi attraverso i quali il legislatore dell’Unione ha disciplinato tali procedure di presa e di ripresa in carico contribuiscono, in modo determinante, alla realizzazione dell’obiettivo di un rapido espletamento delle domande di protezione internazionale, garantendo che dette procedure siano attuate senza ritardi ingiustificati e attestano la particolare importanza attribuita da tale legislatore alla rapida determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale nonché il fatto che, tenuto conto della finalità di garantire un effettivo accesso alle procedure volte al riconoscimento della protezione internazionale e di non pregiudicare tale obiettivo di rapido espletamento, occorre che siffatte domande siano esaminate, se del caso, da uno Stato membro diverso da quello designato come competente in applicazione dei criteri di cui al capo III del regolamento in parola (v., in tal senso, sentenza del 13 novembre 2018, X e X, C‑47/17 e C‑48/17 , EU:C:2018:900 , punti 69 e 70 ). 67 Dagli obiettivi del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III ricordati ai punti precedenti della presente sentenza nonché dal combinato disposto dell’articolo 29, paragrafo 1, di quest’ultimo, che definisce il termine di trasferimento, e dall’articolo 29, paragrafo 2, di tale regolamento, il quale prevede che la mancata esecuzione della decisione di trasferimento entro tale termine comporta un trasferimento di competenza, emerge che il legislatore dell’Unione ha inteso obbligare lo Stato membro richiedente non ad eseguire in tutti i casi le decisioni di trasferimento, ma ad assumere, nei confronti delle persone interessate e degli altri [OSCURATO:PERSONA] membri, le conseguenze dei ritardi osservati nell’esecuzione di tali decisioni, al fine di garantire che il trattamento delle domande di protezione internazionale non sia eccessivamente ritardato. 68 In tale contesto, la precisazione contenuta all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III, secondo la quale il trasferimento avviene «conformemente al diritto nazionale dello Stato membro richiedente», deve essere interpretata nel senso che implica che gli [OSCURATO:PERSONA] membri dispongono di un certo margine di discrezionalità nella definizione delle condizioni di esecuzione delle decisioni di trasferimento e che essi possono, a tale titolo, prevedere che l’esecuzione di una decisione di trasferimento potrà essere sospesa al fine di garantire una protezione rafforzata ai cittadini di paesi terzi nell’ambito dell’attuazione della direttiva 2004/81. 69 Tale margine di discrezionalità non può tuttavia comportare che uno Stato membro possa prevedere che la sospensione dell’esecuzione di una decisione di trasferimento risultante dal suo diritto nazionale comporti la sospensione o l’interruzione del termine di trasferimento. 70 Infatti, oltre al fatto che il riferimento al diritto nazionale di cui all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III si riferisce alle condizioni di esecuzione del trasferimento e non alle regole di calcolo del termine di trasferimento, occorre sottolineare che, poiché la scadenza del termine di trasferimento implica, in forza dell’articolo 29, paragrafo 2, di tale regolamento, un trasferimento di competenza tra [OSCURATO:PERSONA] membri, consentire a ciascuno Stato membro di modulare le regole di calcolo di tale termine in funzione del contenuto della sua normativa nazionale condurrebbe a un’alterazione della ripartizione delle competenze tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri derivante da tale regolamento. 71 Una siffatta interpretazione dell’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III sarebbe, inoltre, idonea a contrastare la realizzazione degli obiettivi di tale regolamento, ricordati ai punti 65 e 66 della presente sentenza, dal momento che essa rischierebbe di ritardare, se del caso in modo duraturo, il calcolo del termine di trasferimento per motivi che non sono stati presi in considerazione dal legislatore dell’Unione e, di conseguenza, di privare di ogni effetto utile tale termine nonché di rinviare esageratamente l’esame delle domande di protezione internazionale delle persone interessate. 72 Ne consegue che il fatto che le modalità dei ricorsi avverso le decisioni di rigetto di una domanda di titolo di soggiorno in qualità di vittima della tratta di esseri umani rientrino, come risulta dal punto 40 della presente sentenza, nell’autonomia procedurale degli [OSCURATO:PERSONA] membri non può consentire a questi ultimi di derogare alle regole di calcolo del termine di trasferimento risultanti dall’articolo 29 del regolamento [OSCURATO:PERSONA]

III. 73 Tale valutazione non è rimessa in discussione dai rischi di forum shopping e di abuso di diritto menzionati dal giudice del rinvio, in quanto dalle considerazioni di cui ai punti da 32 a 47 della presente sentenza risulta che siffatti rischi non scaturiscono, in ogni caso, dalle norme adottate dal legislatore dell’Unione, ma derivano, eventualmente, dalle scelte operate dal Regno dei [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito della propria autonomia procedurale. 74 Dalle considerazioni sin qui svolte risulta che occorre rispondere alla questione posta dichiarando che l’articolo 29, paragrafi 1 e 2, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III, in combinato disposto con l’articolo 27, paragrafo 3, di tale regolamento, deve essere interpretato nel senso che: – esso non osta a una normativa nazionale che prevede che la presentazione di una domanda di revisione avverso una decisione che nega il rilascio di un titolo di soggiorno a un cittadino di un paese terzo in qualità di vittima della tratta di esseri umani implichi la sospensione dell’esecuzione di una decisione di trasferimento precedentemente adottata nei confronti di tale cittadino di un paese terzo, ma che – esso osta a una normativa nazionale che prevede che una siffatta sospensione comporti la sospensione o l’interruzione del termine per il trasferimento di detto cittadino di un paese terzo.

Sulle spese 75 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara: L’articolo 29, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli [OSCURATO:PERSONA] membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, in combinato disposto con l’articolo 27, paragrafo 3, di tale regolamento, deve essere interpretato nel senso che: – esso non osta a una normativa nazionale che prevede che la presentazione di una domanda di revisione avverso una decisione che nega il rilascio di un titolo di soggiorno a un cittadino di un paese terzo in qualità di vittima della tratta di esseri umani implichi la sospensione dell’esecuzione di una decisione di trasferimento precedentemente adottata nei confronti di tale cittadino di un paese terzo, ma che – esso osta a una normativa nazionale che prevede che una siffatta sospensione comporti la sospensione o l’interruzione del termine per il trasferimento di detto cittadino di un paese terzo.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: il neerlandese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021CJ0338 SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 30 marzo 2023 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – [OSCURATO:PERSONA] (UE) n. 604/2013 – Determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale – Articolo 27 – Ricorso proposto avverso una decisione di trasferimento adottata nei confronti di un richiedente asilo – Articolo 29 – Sospensione dell’attuazione della decisione di trasferimento – Termine di trasferimento – Interruzione del termine per effettuare il trasferimento – Direttiva 2004/81/CE – Titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un’azione di favoreggiamento dell’immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti – Articolo 6 – Periodo di riflessione – Divieto di eseguire una misura di allontanamento – Mezzi di ricorso» Nella causa C‑338/21, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Raad van State (Consiglio di Stato, [OSCURATO:PERSONA]), con decisione del 26 maggio 2021, pervenuta in cancelleria il 31 maggio 2021, nel procedimento Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid contro S.S., N.Z., S.S., LA CORTE (Prima Sezione), composta da A. Arabadjiev, presidente di sezione, K. Lenaerts, presidente della Corte, facente funzione di giudice della Prima Sezione, L. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), vicepresidente della Corte, A. Kumin e I. Ziemele, giudici, avvocato generale: J. Richard de la Tour cancelliere: R. Stefanova-Kamisheva, amministratrice vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 14 luglio 2022, considerate le osservazioni presentate: – per S.S., da A. Khalaf e P.A.J. Mulders, advocaten; – per N.Z., da F.M. Holwerda, advocaat; – pour S.S., da M.H.R. de Boer, advocaat; – per il governo dei [OSCURATO:PERSONA], da M.K. Bulterman, M.H.S. Gijzen e P. Huurnink, in qualità di agenti; – per il governo tedesco, da J. Möller e A. Hoesch, in qualità di agenti; – per la Commissione europea, da C. Cattabriga e F. Wilman, in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 17 novembre 2022, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 27, paragrafo 3, e dell’articolo 29, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli [OSCURATO:PERSONA] membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide ( GU 2013, L 180, pag. 31 ; in prosieguo: il «regolamento [OSCURATO:PERSONA] III»). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di controversie fra, da un lato, lo Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid ([OSCURATO:PERSONA] di Stato alla Giustizia e alla [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) (in prosieguo: il «[OSCURATO:PERSONA] di Stato») e, dall’altro, S.S., N.Z. e S.S., cittadini di paesi terzi, in ordine alle decisioni del [OSCURATO:PERSONA] di Stato di respingere senza esame le loro domande di protezione internazionale e di disporre il loro trasferimento verso l’Italia. Contesto normativo Direttiva 2004/81/CE 3 L’articolo 1 della direttiva 2004/81/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un’azione di favoreggiamento dell’immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti ( GU 2004, L 261, pag. 19 ), così dispone: «Oggetto della presente direttiva è definire le condizioni per rilasciare titoli di soggiorno di limitata durata, collegata alla lunghezza delle relative procedure nazionali, ai cittadini di paesi terzi, i quali cooperino alla lotta contro la tratta di esseri umani o contro il favoreggiamento dell’immigrazione illegale». 4 L’articolo 4 della direttiva in parola è così formulato: «La presente direttiva non preclude agli [OSCURATO:PERSONA] membri la facoltà di adottare o mantenere disposizioni più favorevoli per le persone cui si applica la presente direttiva». 5 L’articolo 6 di detta direttiva prevede quanto segue: «1.   [OSCURATO:PERSONA] membri garantiscono che al cittadino di un paese terzo sia concesso un periodo di riflessione per consentirgli di riprendersi e sottrarsi all’influenza degli autori dei reati, affinché possa decidere consapevolmente se voglia cooperare con le autorità competenti. La durata e la decorrenza del periodo di cui al comma precedente vengono stabilite conformemente alla legislazione nazionale. 2.   Durante il periodo di riflessione, e nell’attesa della decisione delle autorità competenti è accordato al cittadino di un paese terzo l’accesso al trattamento previsto all’articolo 7 e non può essere eseguita nessuna misura di allontanamento decisa a suo riguardo. 3.   Il periodo di riflessione non conferisce un diritto di soggiorno in base alla presente direttiva. 4.   Lo Stato membro può porre fine in qualsiasi momento al periodo di riflessione (...) per motivi attinenti alla pubblica sicurezza e alla salvaguardia della sicurezza nazionale». 6 L’articolo 7 della medesima direttiva definisce il trattamento concesso al cittadino in questione, di un paese terzo, prima del rilascio di un titolo di soggiorno. 7 Ai sensi dell’articolo 8 direttiva 2004/81: «1.   Una volta trascorso il periodo di riflessione, o ancora prima se le autorità competenti ritengono che il cittadino in questione, di un paese terzo, abbia già soddisfatto i criteri fissati alla lettera b), gli [OSCURATO:PERSONA] membri valutano: a) l’opportunità presentata dalla proroga del suo soggiorno sul territorio nazionale ai fini delle indagini o del procedimento giudiziario; e b) l’esistenza di una chiara volontà di cooperazione manifestata dall’interessato; e c) la rottura di ogni legame con i presunti autori dei fatti che potrebbero configurarsi come uno dei reati menzionati all’articolo 2, lettere b) e c). 2.   Ai fini del rilascio del titolo di soggiorno e fatti salvi i motivi attinenti alla pubblica sicurezza e alla salvaguardia della sicurezza nazionale, si richiede l’adempimento delle condizioni enumerate al paragrafo 1. 3.   Fatte salve le disposizioni relative al ritiro (...), il titolo di soggiorno è valido almeno sei mesi. Esso viene rinnovato se continuano ad essere soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo». [OSCURATO:PERSONA] III 8 I considerando 4 e 5 del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III così recitano: «(4) Secondo le conclusioni del Consiglio europeo [nell’ambito della sua riunione straordinaria] di Tampere [del 15 e del 16 ottobre 1999], il [sistema europeo comune di asilo (CEAS)] dovrebbe prevedere a breve termine un meccanismo per determinare con chiarezza e praticità lo Stato membro competente per l’esame di una domanda di asilo. (5) Tale meccanismo dovrebbe essere fondato su criteri oggettivi ed equi sia per gli [OSCURATO:PERSONA] membri sia per le persone interessate. Dovrebbe, soprattutto, consentire di determinare con rapidità lo Stato membro competente al fine di garantire l’effettivo accesso alle procedure volte al riconoscimento della protezione internazionale e non dovrebbe pregiudicare l’obiettivo di un rapido espletamento delle domande di protezione internazionale». 9 Il capo VI di tale regolamento, intitolato «Procedure di presa in carico e ripresa in carico», contiene nella sezione IV, intitolata «Garanzie procedurali», l’articolo 27, a sua volta intitolato «Mezzi di impugnazione», il quale così dispone ai paragrafi 1, 3 e 4: «1.   Il richiedente (…) ha diritto a un ricorso effettivo avverso una decisione di trasferimento, o a una revisione della medesima, in fatto e in diritto, dinanzi a un organo giurisdizionale. (...) 3.   Ai fini di ricorsi avverso decisioni di trasferimento o di revisioni delle medesime, gli [OSCURATO:PERSONA] membri prevedono nel proprio diritto nazionale: a) che il ricorso o la revisione conferisca all’interessato il diritto di rimanere nello Stato membro interessato in attesa dell’esito del ricorso o della revisione; o b) che il trasferimento sia automaticamente sospeso e che tale sospensione scada dopo un determinato periodo di tempo ragionevole durante il quale un organo giurisdizionale ha adottato, dopo un esame attento e rigoroso, la decisione di concedere un effetto sospensivo al ricorso o alla revisione; o c) che all’interessato sia offerta la possibilità di chiedere, entro un termine ragionevole, all’organo giurisdizionale di sospendere l’attuazione della decisione di trasferimento in attesa dell’esito del ricorso o della revisione della medesima. [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano un ricorso effettivo sospendendo il trasferimento fino all’adozione della decisione sulla prima richiesta di sospensione. La decisione sulla sospensione dell’attuazione della decisione di trasferimento è adottata entro un termine ragionevole, permettendo nel contempo un esame attento e rigoroso della richiesta di sospensione. La decisione di non sospendere l’attuazione della decisione di trasferimento deve essere motivata. 4.   [OSCURATO:PERSONA] membri possono disporre che le autorità competenti possano decidere d’ufficio di sospendere l’attuazione della decisione di trasferimento in attesa dell’esito del ricorso o della revisione». 10 Nella sezione VI del capo VI di detto regolamento, intitolata «Trasferimento», l’articolo 29, a sua volta intitolato «Modalità e termini», ai suoi paragrafi 1 e 2 prevede quanto segue: «1.   Il trasferimento del richiedente (…) dallo Stato membro richiedente verso lo Stato membro competente avviene conformemente al diritto nazionale dello Stato membro richiedente, previa concertazione tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri interessati, non appena ciò sia materialmente possibile e comunque entro sei mesi dall’accettazione della richiesta da parte di un altro Stato membro di prendere o riprendere in carico l’interessato o dalla decisione definitiva su un ricorso o una revisione in caso di effetto sospensivo ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3. (...) 2.   Se il trasferimento non avviene entro il termine di sei mesi, lo Stato membro competente è liberato dall’obbligo di prendere o riprendere in carico l’interessato e la competenza è trasferita allo Stato membro richiedente. Questo termine può essere prorogato fino a un massimo di un anno se non è stato possibile effettuare il trasferimento a causa della detenzione dell’interessato, o fino a un massimo di diciotto mesi qualora questi sia fuggito». Procedimenti principali e questione pregiudiziale 11 I resistenti nei procedimenti principali hanno presentato in successione due tipi di domande di titolo di soggiorno nei [OSCURATO:PERSONA]. 12 In primo luogo, il 19 aprile, il 5 settembre e il 7 ottobre 2019, essi hanno rispettivamente presentato domande di protezione internazionale nei [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Stato ha presentato alle autorità italiane richieste di presa o di ripresa in carico dei resistenti nei procedimenti principali. Il 12 giugno, il 20 novembre e il 28 novembre 2019 dette autorità hanno accolto, esplicitamente o implicitamente, tali richieste. 13 Il 1 o agosto 2019, il 17 gennaio 2020 e l’8 febbraio 2020, il [OSCURATO:PERSONA] di Stato ha deciso di respingere senza esame le domande di protezione internazionale presentate dai resistenti nel procedimento principale e di ordinarne il trasferimento verso l’Italia. 14 I resistenti nel procedimento principale hanno proposto ricorsi di annullamento avverso tali decisioni dinanzi a giudici di primo grado. 15 Il 21 novembre 2019, il 1 o settembre 2020 e il 16 settembre 2020, detti giudici hanno annullato le suddette decisioni, sulla base del rilievo, in particolare, che il termine di trasferimento previsto all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III era scaduto e il Regno dei [OSCURATO:PERSONA] era quindi divenuto competente per l’esame delle domande di protezione internazionale presentate dai resistenti nei procedimenti principali. I giudici in parola hanno del pari ingiunto al [OSCURATO:PERSONA] di Stato di adottare nuove decisioni su tali domande di protezione internazionale. 16 [OSCURATO:PERSONA] di Stato ha interposto appello avverso le sentenze pronunciate dai suddetti giudici dinanzi al Raad van State (Consiglio di Stato, [OSCURATO:PERSONA]), giudice del rinvio. Egli ha corredato tali appelli di domande di provvedimenti provvisori volti a far sì, da un lato, che egli non fosse tenuto a prendere una nuova decisione prima della pronuncia sugli appelli e, dall’altro, che il termine di trasferimento fosse sospeso. Il giudice del rinvio ha accolto tali domande il 22 aprile, il 21 settembre e il 16 novembre 2020. 17 In secondo luogo, il 1 o ottobre 2019, il 21 febbraio 2020 e il 4 marzo 2020, i resistenti nei procedimenti principali hanno denunciato atti di tratta di esseri umani che avrebbero subito nei [OSCURATO:PERSONA] o in Italia. Tali denunce sono state considerate dal [OSCURATO:PERSONA] di Stato come domande di permesso di soggiorno correlato a motivi umanitari temporanei. 18 Siffatte domande sono state respinte dal [OSCURATO:PERSONA] di Stato con decisioni del 7 ottobre 2019, del 3 marzo e del 6 aprile 2020. 19 Il 4 novembre 2019, il 30 marzo 2020 e il 6 aprile 2020, i resistenti nei procedimenti principali hanno presentato domande di revisione avverso tali decisioni. Le domande di revisione proposte avverso le suddette decisioni sono state respinte dal [OSCURATO:PERSONA] di Stato o ritirate il 16 dicembre 2019, il 22 aprile 2020 e il 28 agosto 2020. 20 [OSCURATO:PERSONA] di Stato afferma, a sostegno degli appelli proposti avverso le sentenze che hanno annullato le decisioni di trasferimento, che il termine di trasferimento previsto all’articolo 29 del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III è sospeso, in forza della normativa nazionale applicabile, con la presentazione di una domanda di revisione avverso una decisione che nega il rilascio di un titolo di soggiorno a un cittadino di un paese terzo in qualità di vittima della tratta di esseri umani. 21 Il giudice del rinvio ritiene che un’interpretazione letterale dell’articolo 27, paragrafo 3, e dell’articolo 29 del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III implicherebbe che tali disposizioni ostino a una normativa che prevede che la presentazione di una siffatta domanda di revisione comporti la sospensione dell’esecuzione di una decisione di trasferimento precedentemente adottata e l’interruzione del termine di trasferimento. 22 Tale giudice ritiene tuttavia che quattro argomenti depongano a favore di una soluzione opposta. 23 Anzitutto, una tale soluzione sarebbe necessaria per garantire l’effetto utile del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III e della direttiva 2004/81, evitando al contempo gli abusi di diritto. Infatti, sarebbe difficile, in pratica, riuscire a esaminare una domanda di titolo di soggiorno e successivamente una domanda di revisione prima della scadenza del termine di trasferimento quando il richiedente è oggetto di una decisione di trasferimento precedentemente adottata. Pertanto, l’assenza di sospensione del termine di trasferimento in caso di presentazione di una domanda di revisione avverso una decisione che nega il rilascio di un titolo di soggiorno a un cittadino di un paese terzo in qualità di vittima della tratta di esseri umani favorirebbe il forum shopping e indurrebbe le autorità nazionali a non trattare le denunce di atti di tratta degli esseri umani con sufficiente attenzione. 24 Inoltre, sarebbe possibile interpretare la nozione di «decisione di trasferimento» di cui all’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III nel senso che essa riguarda anche l’«esecuzione effettiva del trasferimento». La presentazione di un ricorso che ostacoli tale esecuzione rientrerebbe dunque nell’ambito di applicazione di tale disposizione e comporterebbe quindi una sospensione del termine di trasferimento. 25 Uno Stato membro potrebbe poi optare per la sospensione del termine di trasferimento sulla base della propria autonomia procedurale. 26 Infine, le tre opzioni elencate all’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III non si escluderebbero a vicenda. Pertanto, la circostanza che il Regno dei [OSCURATO:PERSONA] abbia scelto di recepire l’opzione descritta all’articolo 27, paragrafo 3, lettera c), di tale regolamento non impedirebbe di ritenere che una domanda di revisione come quelle di cui trattasi nel procedimento principale rientri nell’ambito dell’opzione di cui all’articolo 27, paragrafo 3, lettera a), di detto regolamento. 27 In tali circostanze, il Raad van State (Consiglio di Stato) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se gli articoli 27, paragrafo 3, e 29 del regolamento [[OSCURATO:PERSONA] III] debbano essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel caso di specie, in cui uno Stato membro ha optato per l’attuazione dell’articolo 27, paragrafo 3, parte iniziale e lettera c), [di tale regolamento], ma ha anche riconosciuto effetto sospensivo, nell’esecuzione di una decisione di trasferimento, a un ricorso o revisione di una decisione adottata nell’ambito di una procedura su una domanda di permesso di soggiorno correlato alla tratta di esseri umani, fermo restando che detta decisione non è una decisione di trasferimento, che impedisce temporaneamente il trasferimento concreto». Sulla questione pregiudiziale 28 Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 29, paragrafi 1 e 2, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III, in combinato disposto con l’articolo 27, paragrafo 3, di tale regolamento, debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che prevede che la presentazione di una domanda di revisione avverso una decisione che nega il rilascio di un titolo di soggiorno a un cittadino di un paese terzo in qualità di vittima della tratta di esseri umani implichi, da un lato, la sospensione dell’esecuzione di una decisione di trasferimento precedentemente adottata riguardante tale cittadino di un paese terzo e, dall’altro, la sospensione o l’interruzione del termine per il trasferimento di detto cittadino di un paese terzo. 29 L’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III prevede che il trasferimento della persona interessata verso lo Stato membro competente avvenga conformemente al diritto nazionale dello Stato membro richiedente, non appena ciò sia materialmente possibile e comunque entro sei mesi dall’accettazione della richiesta da parte di un altro Stato membro di prendere o riprendere in carico tale interessato o dalla decisione definitiva su un ricorso in caso di effetto sospensivo ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3, di detto regolamento. 30 Ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 2, del suddetto regolamento, se il trasferimento non avviene entro il termine di sei mesi, lo Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale è liberato dall’obbligo di prendere o riprendere in carico l’interessato e la competenza è trasferita allo Stato membro richiedente. 31 Al fine di determinare gli effetti dell’articolo 29 del medesimo regolamento in una situazione come quella oggetto del procedimento principale, in cui la normativa nazionale applicabile mira a facilitare l’applicazione della direttiva 2004/81, occorre, in primo luogo, verificare se tale direttiva imponga o, quantomeno, consenta che l’esecuzione di una decisione di trasferimento precedentemente adottata sia sospesa in attesa dell’esito di un ricorso avverso una decisione di rigetto di una domanda di titolo di soggiorno in qualità di vittima della tratta di esseri umani. 32 Conformemente all’articolo 1 della direttiva 2004/81, quest’ultima ha lo scopo di definire le condizioni per rilasciare titoli di soggiorno di limitata durata ai cittadini di paesi terzi, i quali cooperino alla lotta contro la tratta di esseri umani o contro il favoreggiamento dell’immigrazione illegale. 33 L’articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva prevede che gli [OSCURATO:PERSONA] membri garantiscano che a ogni cittadino di un paese terzo che si possa ragionevolmente ritenere sia o sia stato vittima di reati connessi alla tratta di esseri umani sia concesso un periodo di riflessione per consentirgli di riprendersi e sottrarsi all’influenza degli autori dei reati, affinché possa decidere consapevolmente se voglia cooperare con le autorità competenti [v., in tal senso, sentenza del 20 ottobre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Allontanamento della vittima della tratta di esseri umani), C‑66/21 , EU:C:2022:809 , punti 47 e 49 ]. 34 Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, di detta direttiva, durante il periodo di riflessione, e nell’attesa della decisione delle autorità competenti, è accordato al cittadino di un paese terzo l’accesso al trattamento previsto all’articolo 7 e non può essere eseguita nessuna misura di allontanamento decisa a suo riguardo. 35 Il divieto di eseguire una misura di allontanamento previsto all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2004/81 osta segnatamente a che, durante il periodo di riflessione concesso conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, di quest’ultima, e in attesa che le autorità competenti si siano pronunciate, sia eseguita una decisione di trasferimento, adottata in applicazione del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III, nei confronti di cittadini di paesi terzi che rientrano nell’ambito di applicazione di tale direttiva [v., in tal senso, sentenza del 20 ottobre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Allontanamento della vittima della tratta di esseri umani), C‑66/21 , EU:C:2022:809 , C‑66/21 , EU:C:2022:809 , punto 70 ]. 36 Per contro, in primo luogo, nessuna disposizione della direttiva 2004/81 prevede il divieto di eseguire una misura di allontanamento dopo la scadenza di tale periodo di riflessione o dopo che le autorità competenti si sono pronunciate. 37 Inoltre, dall’articolo 6, paragrafi 3 e 4, di tale direttiva risulta, da un lato, che il termine di riflessione non conferisce, in quanto tale, un diritto di soggiorno in base a detta direttiva e, dall’altro, che lo Stato membro interessato può porre fine in qualsiasi momento al periodo di riflessione, in particolare per motivi attinenti alla pubblica sicurezza e alla salvaguardia della sicurezza nazionale. 38 In secondo luogo, la medesima direttiva non contiene disposizioni relative ai mezzi di ricorso, amministrativi o giurisdizionali, esperibili avverso una decisione di rigetto di una domanda di titolo di soggiorno in qualità di vittima della tratta di esseri umani. 39 Ciò premesso, dal momento che l’articolo 8 della direttiva 2004/81 consente, alle condizioni enunciate al paragrafo 1 di tale articolo, ai cittadini di paesi terzi interessati di ottenere un titolo di soggiorno, dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea discende che i cittadini di un paese terzo la cui domanda di titolo di soggiorno fondata sulla medesima direttiva sia stata respinta devono disporre di un mezzo di ricorso effettivo avverso la decisione di rigetto di tale domanda, in particolare al fine di consentire loro di far valere che l’autorità competente ha applicato detto articolo 8, paragrafo 1, in modo errato (v., in tal senso, sentenza del 2 giugno 2022, Skeyes, C‑353/20 , EU:C:2022:423 , punti 49 e 50 ). 40 In assenza di una normativa dell’Unione in materia, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro, in forza del principio dell’autonomia procedurale, stabilire le modalità processuali di tali rimedi giurisdizionali, a condizione, tuttavia, che tali modalità, nelle situazioni disciplinate dal diritto dell’Unione, non siano meno favorevoli rispetto a quelle relative a situazioni analoghe disciplinate dal diritto interno (principio di equivalenza) e che non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione (principio di effettività) (v., in tal senso, sentenza del 10 marzo 2021, [OSCURATO:PERSONA] w N., C‑949/19 , EU:C:2021:186 , punto 43 , e del 2 giugno 2022, Skeyes, C‑353/20 , EU:C:2022:423 , punto 52 ). 41 Occorre pertanto stabilire se, in tale contesto, gli [OSCURATO:PERSONA] membri siano tenuti a prevedere che la proposizione di un ricorso avverso una decisione di rigetto di una domanda di titolo di soggiorno in qualità di vittima della tratta di esseri umani, eventualmente sotto forma di ricorso amministrativo preliminare, comporti la sospensione dell’esecuzione di una misura di allontanamento precedentemente adottata, al fine di garantire al cittadino di un paese terzo interessato la possibilità di rimanere nel territorio dello Stato membro di cui trattasi in attesa dell’esito di tale ricorso. 42 A tal riguardo, anzitutto, dalla direttiva 2004/81 risulta che la protezione contro qualsiasi misura di allontanamento, compresa l’esecuzione di una decisione di trasferimento, conferita da tale direttiva mira a garantire, da un lato, che le persone interessate possano beneficiare del trattamento che deve essere loro concesso, conformemente all’articolo 7 di tale direttiva, durante il periodo di riflessione e, dall’altro, che tali persone non siano costrette a lasciare il territorio dello Stato membro in cui hanno denunciato atti di tratta di esseri umani prima ancora che esse, durante tale periodo di riflessione, abbiano potuto pronunciarsi sulla loro volontà di cooperare all’indagine penale su tali atti [v., in tal senso, sentenza del 20 ottobre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Allontanamento della vittima della tratta di esseri umani), C‑66/21 , EU:C:2022:809 , punti 61 e 62 ]. 43 In tali circostanze, l’estensione di tale protezione al periodo intercorrente tra la scadenza del periodo di riflessione o la decisione di rigetto della domanda di titolo di soggiorno in qualità di vittima della tratta di esseri umani e l’esito del ricorso avverso tale decisione non può essere considerata necessaria per garantire l’effetto utile degli obblighi di protezione provvisoria imposti agli [OSCURATO:PERSONA] membri dalla direttiva 2004/81. 44 Occorre poi ricordare che l’esecuzione di una decisione di trasferimento implica non già l’allontanamento della persona interessata verso un paese terzo, bensì il suo trasferimento verso uno Stato membro che è tenuto a rispettare, in particolare, la Carta dei diritti fondamentali e l’insieme degli obblighi derivanti dalla direttiva 2004/81. 45 Pertanto, la situazione di una persona che sia oggetto contemporaneamente di una decisione di rigetto di una domanda di titolo di soggiorno in qualità di vittima della tratta di esseri umani e di una decisione di trasferimento non può essere equiparata, in maniera generale, a quella di una persona riguardo alla quale esistono seri motivi per ritenere che l’allontanamento verso un paese terzo sia contrario al principio di non respingimento, la quale deve beneficiare di un mezzo di impugnazione con pieno effetto sospensivo contro l’esecuzione della decisione che consente tale allontanamento, al fine di evitare il verificarsi di un danno grave e irreparabile in attesa dell’esito di tale ricorso (v., in tal senso, sentenze del 18 dicembre 2014, Abdida, C‑562/13 , EU:C:2014:2453 , punti 50 e 52 , nonché del 19 giugno 2018, Gnandi, C‑181/16 , EU:C:2018:465 , punto 54 ). 46 Infine, anche supponendo che l’esecuzione di una decisione di trasferimento sia tale da comportare, in via eccezionale, un danno di tale ordine, tale censura è destinata a essere esaminata nell’ambito di un ricorso diretto contro tale decisione o contro l’esecuzione di quest’ultima e non in quello di un ricorso avente ad oggetto una decisione relativa al soggiorno in qualità di vittima della tratta di esseri umani (v., in tal senso, sentenze del 17 dicembre 2015, Tall, C‑239/14 , EU:C:2015:824 , punti da 56 a 58 , nonché del 19 giugno 2018, Gnandi, C‑181/16 , EU:C:2018:465 , punti 55 e 56 ). 47 Pertanto, l’effettività di un eventuale annullamento della decisione di rigetto di una domanda di titolo di soggiorno in qualità di vittima della tratta di esseri umani deve di norma poter essere sufficientemente garantita autorizzando il rimpatrio della persona interessata nello Stato membro di cui trattasi dopo un siffatto annullamento, senza che a tale Stato membro sia imposto di astenersi, in attesa dell’esito del ricorso avverso tale decisione, dall’eseguire una decisione di trasferimento fondata sul regolamento [OSCURATO:PERSONA] III. 48 Ne consegue che non si può ritenere che la garanzia dell’effettività di un ricorso proposto contro una decisione di rigetto di una domanda di titolo di soggiorno in qualità di vittima della tratta di esseri umani richieda di escludere l’esecuzione di una decisione di trasferimento precedentemente adottata prima che si sia statuito su tale ricorso. 49 Ciò premesso, l’articolo 4 della direttiva 2004/81 dispone che quest’ultima non preclude agli [OSCURATO:PERSONA] membri la facoltà di adottare o mantenere disposizioni più favorevoli per le persone cui si applica tale direttiva. 50 Ne consegue che la direttiva 2004/81 non osta a che uno Stato membro decida, nell’ambito dell’esercizio della sua autonomia procedurale, di rafforzare la protezione concessa ai cittadini di paesi terzi contemplati da tale direttiva, conferendo a un ricorso, amministrativo o giurisdizionale, proposto contro una decisione di rigetto di una domanda di titolo di soggiorno basata su tale direttiva, un effetto sospensivo di una decisione di trasferimento precedentemente adottata, al fine di consentire a tali cittadini di paesi terzi di rimanere nel suo territorio in attesa dell’esito di tale ricorso. 51 Di conseguenza, occorre determinare, in secondo luogo, se il regolamento [OSCURATO:PERSONA] III osti a che gli [OSCURATO:PERSONA] membri si avvalgano del potere discrezionale di cui dispongono al fine di attuare la direttiva 2004/81 prevedendo che un ricorso avverso una decisione adottata ai sensi di tale direttiva implichi un tale effetto sospensivo e la sospensione o l’interruzione del termine di trasferimento. 52 A tal riguardo, sebbene dall’articolo 29, paragrafi 1 e 2, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III risulti che il legislatore dell’Unione europea ha inteso favorire una rapida attuazione delle decisioni di trasferimento, resta il fatto che non ha inteso sacrificare la tutela giurisdizionale dei richiedenti protezione internazionale all’esigenza di celerità nel trattamento della loro domanda, e che esso ha previsto, al fine di garantire tale protezione, che l’esecuzione di tali decisioni possa, in taluni casi, essere sospesa [v., in tal senso, sentenze del 14 gennaio 2021, [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑322/19 e C‑385/19 , EU:C:2021:11 , punto 88 , nonché del 22 settembre 2022, [OSCURATO:PERSONA] (Sospensione amministrativa della decisione di trasferimento), C‑245/21 e C‑248/21 , EU:C:2022:709 , punti 40 e 60 ]. 53 L’articolo 27, paragrafo 3, di tale regolamento esige infatti che gli [OSCURATO:PERSONA] membri offrano agli interessati un mezzo di impugnazione che possa portare alla sospensione dell’attuazione della decisione di trasferimento adottata nei loro confronti [sentenza del 22 settembre 2022, [OSCURATO:PERSONA] (Sospensione amministrativa della decisione di trasferimento), C‑245/21 e C‑248/21 , EU:C:2022:709 , punto 41 ]. 54 In forza di tale disposizione, gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono prevedere vuoi, in primo luogo, che il ricorso avverso la decisione di trasferimento conferisca all’interessato il diritto di rimanere nello Stato membro che ha adottato tale decisione in attesa dell’esito del suo ricorso, vuoi, in secondo luogo, che, in seguito alla proposizione di un ricorso avverso la decisione di trasferimento, il trasferimento sia automaticamente sospeso per un periodo di tempo ragionevole durante il quale un organo giurisdizionale stabilisce se occorra concedere un effetto sospensivo a tale ricorso, vuoi, in terzo luogo, che l’interessato abbia la possibilità di proporre un ricorso diretto a ottenere la sospensione dell’attuazione della decisione di trasferimento in attesa dell’esito del ricorso avverso tale decisione [sentenza del 22 settembre 2022, [OSCURATO:PERSONA] (Sospensione amministrativa della decisione di trasferimento), C‑245/21 e C‑248/21 , EU:C:2022:709 , punto 42 ]. 55 Inoltre, l’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III completa detta disposizione autorizzando gli [OSCURATO:PERSONA] membri a prevedere che le autorità competenti possano decidere d’ufficio di sospendere l’attuazione della decisione di trasferimento, in casi in cui la sua sospensione non risulti né ope legis né da una decisione giurisdizionale, qualora le circostanze relative a siffatta attuazione implichino che la persona interessata, al fine di garantire la tutela giurisdizionale effettiva di quest’ultima, debba essere autorizzata a rimanere nel territorio dello Stato membro che ha adottato la decisione di trasferimento fino all’adozione di una decisione definitiva sul ricorso proposto contro tale decisione [v., in tal senso, sentenza del 22 settembre 2022, [OSCURATO:PERSONA] (Sospensione amministrativa della decisione di trasferimento), C‑245/21 e C‑248/21 , EU:C:2022:709 , punti 54 e 61 ]. 56 Qualora la sospensione dell’attuazione della decisione di trasferimento risulti dall’applicazione dell’articolo 27, paragrafi 3 o 4, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III, si evince dall’articolo 29, paragrafo 1, di quest’ultimo che il termine di trasferimento decorre non già dall’accettazione della richiesta di presa in carico o di ripresa in carico, bensì, in via di deroga, dalla decisione definitiva sul ricorso proposto avverso la decisione di trasferimento [v., in tal senso, sentenza del 22 settembre 2022, [OSCURATO:PERSONA] (Sospensione amministrativa della decisione di trasferimento), C‑245/21 e C‑248/21 , EU:C:2022:709 , punti 44 e 49 ]. 57 Un ricorso, amministrativo o giurisdizionale, proposto avverso una decisione diversa da una decisione di trasferimento, quale una decisione di rigetto di una domanda di titolo di soggiorno in qualità di vittima della tratta di esseri umani, non può, tuttavia, essere considerato un ricorso o una revisione di cui all’articolo 27, paragrafi 3 o 4, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III. 58 Infatti, dalla formulazione stessa di tale disposizione risulta che essa riguarda procedimenti «[a]i fini di ricorsi avverso decisioni di trasferimento o di revisioni delle medesime». Pertanto, i riferimenti al «ricorso» e alla «revisione» contenuti in detta disposizione devono essere intesi nel senso che rinviano unicamente ai ricorsi e alle revisioni contro una decisione di trasferimento di cui all’articolo 27, paragrafo 1, di tale regolamento. 59 Tale interpretazione è peraltro coerente con l’oggetto dell’articolo 27 di detto regolamento che disciplina non già le modalità di esecuzione delle decisioni di trasferimento, bensì i mezzi di ricorso esperibili avverso tali decisioni. 60 Pertanto, dato che l’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III prevede l’applicazione di una deroga al principio secondo cui il termine di trasferimento decorre a partire dall’accettazione della richiesta di presa in carico o di ripresa in carico solo in attesa della decisione definitiva sul ricorso o sulla revisione qualora l’effetto sospensivo sia concesso conformemente all’articolo 27, paragrafi 3 o 4, di tale regolamento, detta deroga non può essere applicata in caso di presentazione di una domanda di revisione o di un ricorso avverso una decisione di rigetto di una domanda di titolo di soggiorno in qualità di vittima della tratta di esseri umani, anche se la presentazione di tale ricorso implica, ai sensi del diritto nazionale, il diritto di rimanere nel territorio dello Stato membro interessato. 61 In particolare, non può essere estesa a un siffatto ricorso la soluzione alla quale è pervenuta la Corte, nelle sentenze del 13 settembre 2017, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑60/16 , EU:C:2017:675 ), nonché del 22 settembre 2022, [OSCURATO:PERSONA] (Sospensione amministrativa della decisione di trasferimento) ( C‑245/21 e C‑248/21 , EU:C:2022:709 ), per quanto riguarda gli effetti di una sospensione dell’esecuzione di una decisione di trasferimento in applicazione dell’articolo 27, paragrafo 4, di tale regolamento. 62 Tale soluzione scaturisce, infatti, dalla presa in considerazione dell’attribuzione di un effetto sospensivo della decisione di trasferimento a un ricorso proposto avverso tale decisione, che è stata espressamente prevista dal legislatore dell’Unione e che ha lo scopo di garantire una tutela giurisdizionale effettiva delle persone interessate da una siffatta decisione nell’ambito definito da detto regolamento [v., in tal senso, sentenza del 22 settembre 2022, [OSCURATO:PERSONA] (Sospensione amministrativa della decisione di trasferimento), C‑245/21 e C‑248/21 , EU:C:2022:709 , punto 61 ]. 63 Tuttavia, la circostanza che la deroga menzionata al punto 60 della presente sentenza non sia applicabile in una situazione come quella oggetto del procedimento principale non significa affatto che il regolamento [OSCURATO:PERSONA] III osti a una normativa nazionale che prevede che la presentazione di una domanda di revisione di una decisione che nega il rilascio di un titolo di soggiorno a un cittadino di un paese terzo fondata sulla direttiva 2004/81 implichi la sospensione dell’esecuzione di una decisione di trasferimento precedentemente adottata nei confronti di tale cittadino di un paese terzo. 64 Infatti, come risulta dal punto 35 della presente sentenza, non si può escludere, in via generale, che l’esecuzione di una decisione di trasferimento possa essere validamente sospesa al di fuori dei casi previsti dall’articolo 27, paragrafi 3 e 4, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III. 65 Inoltre, occorre ricordare che tale regolamento mira, come risulta dai suoi considerando 4 e 5, a istituire un meccanismo chiaro e pratico, fondato su criteri oggettivi ed equi sia per gli [OSCURATO:PERSONA] membri sia per le persone interessate, onde determinare con rapidità lo Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale, al fine di garantire l’effettivo accesso alle procedure volte al riconoscimento di una siffatta protezione e di non pregiudicare l’obiettivo di un rapido espletamento delle domande di protezione internazionale [v., in tal senso, sentenze del 19 marzo 2019, Jawo, C‑163/17 , EU:C:2019:218 , punto 58 , nonché del 22 settembre 2022, [OSCURATO:PERSONA] (Sospensione amministrativa della decisione di trasferimento), C‑245/21 e C‑248/21 , EU:C:2022:709 , punto 56 ]. 66 I termini imperativi attraverso i quali il legislatore dell’Unione ha disciplinato tali procedure di presa e di ripresa in carico contribuiscono, in modo determinante, alla realizzazione dell’obiettivo di un rapido espletamento delle domande di protezione internazionale, garantendo che dette procedure siano attuate senza ritardi ingiustificati e attestano la particolare importanza attribuita da tale legislatore alla rapida determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale nonché il fatto che, tenuto conto della finalità di garantire un effettivo accesso alle procedure volte al riconoscimento della protezione internazionale e di non pregiudicare tale obiettivo di rapido espletamento, occorre che siffatte domande siano esaminate, se del caso, da uno Stato membro diverso da quello designato come competente in applicazione dei criteri di cui al capo III del regolamento in parola (v., in tal senso, sentenza del 13 novembre 2018, X e X, C‑47/17 e C‑48/17 , EU:C:2018:900 , punti 69 e 70 ). 67 Dagli obiettivi del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III ricordati ai punti precedenti della presente sentenza nonché dal combinato disposto dell’articolo 29, paragrafo 1, di quest’ultimo, che definisce il termine di trasferimento, e dall’articolo 29, paragrafo 2, di tale regolamento, il quale prevede che la mancata esecuzione della decisione di trasferimento entro tale termine comporta un trasferimento di competenza, emerge che il legislatore dell’Unione ha inteso obbligare lo Stato membro richiedente non ad eseguire in tutti i casi le decisioni di trasferimento, ma ad assumere, nei confronti delle persone interessate e degli altri [OSCURATO:PERSONA] membri, le conseguenze dei ritardi osservati nell’esecuzione di tali decisioni, al fine di garantire che il trattamento delle domande di protezione internazionale non sia eccessivamente ritardato. 68 In tale contesto, la precisazione contenuta all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III, secondo la quale il trasferimento avviene «conformemente al diritto nazionale dello Stato membro richiedente», deve essere interpretata nel senso che implica che gli [OSCURATO:PERSONA] membri dispongono di un certo margine di discrezionalità nella definizione delle condizioni di esecuzione delle decisioni di trasferimento e che essi possono, a tale titolo, prevedere che l’esecuzione di una decisione di trasferimento potrà essere sospesa al fine di garantire una protezione rafforzata ai cittadini di paesi terzi nell’ambito dell’attuazione della direttiva 2004/81. 69 Tale margine di discrezionalità non può tuttavia comportare che uno Stato membro possa prevedere che la sospensione dell’esecuzione di una decisione di trasferimento risultante dal suo diritto nazionale comporti la sospensione o l’interruzione del termine di trasferimento. 70 Infatti, oltre al fatto che il riferimento al diritto nazionale di cui all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III si riferisce alle condizioni di esecuzione del trasferimento e non alle regole di calcolo del termine di trasferimento, occorre sottolineare che, poiché la scadenza del termine di trasferimento implica, in forza dell’articolo 29, paragrafo 2, di tale regolamento, un trasferimento di competenza tra [OSCURATO:PERSONA] membri, consentire a ciascuno Stato membro di modulare le regole di calcolo di tale termine in funzione del contenuto della sua normativa nazionale condurrebbe a un’alterazione della ripartizione delle competenze tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri derivante da tale regolamento. 71 Una siffatta interpretazione dell’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III sarebbe, inoltre, idonea a contrastare la realizzazione degli obiettivi di tale regolamento, ricordati ai punti 65 e 66 della presente sentenza, dal momento che essa rischierebbe di ritardare, se del caso in modo duraturo, il calcolo del termine di trasferimento per motivi che non sono stati presi in considerazione dal legislatore dell’Unione e, di conseguenza, di privare di ogni effetto utile tale termine nonché di rinviare esageratamente l’esame delle domande di protezione internazionale delle persone interessate. 72 Ne consegue che il fatto che le modalità dei ricorsi avverso le decisioni di rigetto di una domanda di titolo di soggiorno in qualità di vittima della tratta di esseri umani rientrino, come risulta dal punto 40 della presente sentenza, nell’autonomia procedurale degli [OSCURATO:PERSONA] membri non può consentire a questi ultimi di derogare alle regole di calcolo del termine di trasferimento risultanti dall’articolo 29 del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III. 73 Tale valutazione non è rimessa in discussione dai rischi di forum shopping e di abuso di diritto menzionati dal giudice del rinvio, in quanto dalle considerazioni di cui ai punti da 32 a 47 della presente sentenza risulta che siffatti rischi non scaturiscono, in ogni caso, dalle norme adottate dal legislatore dell’Unione, ma derivano, eventualmente, dalle scelte operate dal Regno dei [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito della propria autonomia procedurale. 74 Dalle considerazioni sin qui svolte risulta che occorre rispondere alla questione posta dichiarando che l’articolo 29, paragrafi 1 e 2, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III, in combinato disposto con l’articolo 27, paragrafo 3, di tale regolamento, deve essere interpretato nel senso che: – esso non osta a una normativa nazionale che prevede che la presentazione di una domanda di revisione avverso una decisione che nega il rilascio di un titolo di soggiorno a un cittadino di un paese terzo in qualità di vittima della tratta di esseri umani implichi la sospensione dell’esecuzione di una decisione di trasferimento precedentemente adottata nei confronti di tale cittadino di un paese terzo, ma che – esso osta a una normativa nazionale che prevede che una siffatta sospensione comporti la sospensione o l’interruzione del termine per il trasferimento di detto cittadino di un paese terzo. Sulle spese 75 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara: L’articolo 29, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli [OSCURATO:PERSONA] membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, in combinato disposto con l’articolo 27, paragrafo 3, di tale regolamento, deve essere interpretato nel senso che: – esso non osta a una normativa nazionale che prevede che la presentazione di una domanda di revisione avverso una decisione che nega il rilascio di un titolo di soggiorno a un cittadino di un paese terzo in qualità di vittima della tratta di esseri umani implichi la sospensione dell’esecuzione di una decisione di trasferimento precedentemente adottata nei confronti di tale cittadino di un paese terzo, ma che – esso osta a una normativa nazionale che prevede che una siffatta sospensione comporti la sospensione o l’interruzione del termine per il trasferimento di detto cittadino di un paese terzo. Firme ( *1 ) Lingua processuale: il neerlandese.