CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 febbraio 2024
Cassazione n. 19794/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 14 3-311(3,42-3-f9' [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e Spinelli NIcola; ritenuto, quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che la Corte di appello ha ampiamente affrontato la questione della applicabilità della recidiva e della esistenza dei suoi presupposti, con completi argomenti tratti dal merito del giudizio che il ricorrente si limita a reiterare senza costrutto (cfr. pagg. 9 e 10 della sentenza impugnata); ritenuto, quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che il primo motivo, che contesta la manifesta illogicità della motivazione in relazione al giudizio di penale responsabilità del ricorrente (assertivamente fondato sulle sole dichiarazioni della p.o. invece riscontrata e comunque giudicata attendibile), è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 10 e 11 della sentenza impugnata), oltre che volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali correttamente valorizzate dai giudici di merito; che il secondo motivo sulla recidiva era del tutto generico nell'atto di appello e non doveva per questo essere preso in considerazione dalla Corte; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20/02/2024 Il