CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04792/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che i primi tre motivi di ricorso, segnatamente: - Il primo, che deduce il vizio di violazione di legge in ordine al giudizio di responsabilità per il reato di cui agli artt. 56, 628, cod. pen.; - Il secondo, che deduce il vizio di mancanza di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica; Il terzo, che deduce il vizio di contraddittorietà della motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 114, cod. pen., stante il ruolo del ricorrente nel reato di rapina, sono non consentiti perché fondati su motivi meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni puntuali ed esenti da vizi logici (si vedano, in particolare, pagg. 4-5 della sentenza impugnata con riferimento alla responsabilità del ricorrente e al suo contributo concorsuale nel reato contestato, ritenuto paritario rispetto a quello del co-imputato); ritenuto che il quarto motivo di ricorso, che deduce il vizio di mancanza di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis, cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il