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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 19 aprile 2023

Cassazione n. 10423/2023

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![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 1397/2022Numero sezionale 1467/2023Numero di raccolta generale 10423/2023Data pubblicazione 19/04/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * Magistrati OggettoSEPARAZIONE* * PresidenteDIVORZIO* * * Consigliere * CC* * Consigliere* * Consigliere* E. A. * Consigliere *ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 1397/2022 * proposto da* * rappresentato e difeso dall avv. * *indirizzo PEC [OSCURATO:EMAIL] ricorrente[OSCURATO:PERSONA] * * rappresentata e difesa dall avvocato* * indirizzo PEC [OSCURATO:EMAIL] controricorrenteavverso il DECRETO della CORTE D APPELLO di VENEZIA n.528/2021 depositata il 06/10/2021udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/03/2023 dalConsigliere * E. A. *[OSCURATO:PERSONA]* * ha chiesto la modifica delle condizioni didivorzio già concordate dai coniugi in punto di contributo almantenimento del figlio fissato in euro 300 00 euro mensili oltrespese straordinarie chiedendone la revoca o la riduzione ad euro50 00 poiché la Di * aveva già all epoca del giudizio di* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 1397/2022Numero sezionale 1467/2023Numero di raccolta generale 10423/2023Data pubblicazione 19/04/2023divorzio ottenuto dall INPS l erogazione a cadenza mensile di unaindennità di accompagnamento per il figlio della coppia * ilcui effettivo percepimento per l importo di € 520 29 non era statoappalesato dalla stessa nel corso del giudizio di divorzio essendoegli all epoca consapevole solo della circostanza che la domanda erastata presentata.Il ricorso è stato respinto in primo grado.

Il * haproposto appello che la Corte veneta ha respinto sul rilievo cheegli era consapevole della presentazione della domanda e chel indennità di accompagnamento ha finalità meramente assistenzialie non può essere presa in considerazione al fine di rideterminare gliobblighi economici del padre nei confronti del figlio.Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione il* affidandosi a due motivi.

Si è costituita con controricorso laDi * Entrambe le parti hanno depositato memorie.

La causa èstata trattata l udienza camerale non partecipata del 17 marzo 2023.RITENUTO CHE1.

Con il primo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell art.360 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell art. 9 della L.898/70 in punto di sopravvenienza necessaria ai fini della modificadelle condizioni di divorzio con riguardo alla determinazione delcontributo economico.

Il ricorrente deduce che ha errato la Corteterritoriale a ritenere che egli abbia tenuto conto nel concordare lecondizioni di divorzio della indennità di accompagnamento poichéall epoca egli era a conoscenza soltanto del fatto che era statapresentata la domanda e non anche dell effettiva erogazione delcontributo.

Qualora l odierno ricorrente fosse stato a conoscenzadell effettiva erogazione da parte dell INPS di un assegno periodicoin favore del figlio le proprie determinazioni in merito al2 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 1397/2022Numero sezionale 1467/2023Numero di raccolta generale 10423/2023Data pubblicazione 19/04/2023mantenimento da corrispondere in favore del minore sarebbero statedi certo diverse.

L assegno erogato dall INPS infatti garantisce acontroparte la possibilità di disporre di risorse economiche ulterioriper far fronte alla quota di propria spettanza degli esborsi ordinari estraordinari del figlio * con evidente necessità dirideterminare gli equilibri economici sussistenti tra le parti.2.

Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell articolo360 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell art. 337 tercomma IV c.c. in punto di determinazione dell assegno dimantenimento.

Il ricorrente deduce che ha errato la Cortenonostante la Procura avesse ”espresso parere favorevole allariduzione del contributo ad € 100 00” a definire l assegno diaccompagnamento una mera provvidenza avente finalitàassistenziali destinate a garantire le cure mediche del disabile e chel indennità erogata dall INPS non concorrendo a formare il redditodel beneficiario né del genitore collocatario del minore non possaessere considerata al fine di rideterminare gli obblighi economicidell obbligato nei confronti del figlio.

L indennità invece pur noncontribuendo a formare il reddito del percipiente costituisce una“risorsa economica” di cui necessariamente si deve tenere conto.3.

I motivi sono infondati.La revisione delle disposizioni della sentenza di divorzio e ciò valeanche nel caso di procedimento introdotto con domanda congiuntache si conclude pur sempre con sentenza presuppone secondoquanto dispone l art. 9 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 lasopravvenienza di giustificati motivi vale a dire fatti successivialla formazione del giudicato effettivamente modificativi dellasituazione delle parti e idonei ad incidere sull assetto di interessi datodal regolamento giudiziale o convenzionale.

Non rilevano pertanto i3 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 1397/2022Numero sezionale 1467/2023Numero di raccolta generale 10423/2023Data pubblicazione 19/04/2023fatti che si sono verificati prima della formazione del titolo e che laparte avrebbe potuto far valere nel corso del giudizio posto che ilgiudicato copre il dedotto ed il deducibile * n. 283 del09/01/2020 * n. 2953 del 03/02/2017 il giudicatotrattandosi di rapporti familiari si forma rebus sic stantibus equindi resta salva ed impregiudicata soltanto la sopravvenienza difatti e situazioni nuove verificatesi dopo la formazione del giudicatostesso esclusa la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragionigiuridiche non addotte nel giudizio * 15/06/2022 n.19302* 07/09/2020 n.18528 * 03/08/2007 n.17078 .* specie è pacifico tra le parti che la erogazione della indennitàdi accompagnamento è avvenuta nel corso del giudizio di divorzio eche l odierno ricorrente era già a conoscenza del fatto che ladomanda era stata presentata così come era a conoscenza dellecondizioni invalidanti del figlio.

Il riconoscimento della indennità eraquindi ampiamente prevedibile oltre che come osserva lacontroricorrente agevolmente verificabile essendo il minore inregime di affidamento condiviso ragion per cui il padre ben avrebbepotuto acquisire presso l INPS le informazioni relative all esito delladomanda così come aveva il diritto di chiederle all altro genitore ein caso di resistenza di rivolgersi al giudice.

Anche il genitore chenon esercita la responsabilità genitoriale infatti ha il dirittodovere ai sensi dell art 316 c.c. ultimo comma di vigliare sullaistruzione sull educazione e sulle condizioni di vita del figlio amaggior ragione detto dovere incombe sul genitore pienamenteinvestito della responsabilità genitoriale in caso di affidamentocondiviso.Pertanto sono del tutto irrilevanti le considerazioni del ricorrentesulla circostanza che egli sia rimasto “del tutto estraneo all intero4 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 1397/2022Numero sezionale 1467/2023Numero di raccolta generale 10423/2023Data pubblicazione 19/04/2023iter procedurale e all oscuro delle determinazioni adottate dall Inpsin merito all accoglimento o al rigetto della presentata istanza” perla ragione che “le informazioni relative allo stato di lavorazione diuna richiesta presentata all Istituto sono accessibili soltanto agliutenti che hanno inviato detta domanda”.

Anche a non volerconsiderare la trascuratezza nell esercitare i doveri genitorialirimanendo “estraneo” alla cura degli interessi del minore resta ilfatto che il ricorrente era consapevole della presentazione delladomanda al momento in cui ha raggiunto un accordo sulle condizionidi divorzio e non risulta che le parti abbiano espresso una riservadi modifica degli accordi in relazione all esito della pratica ovveroin qualche modo ne abbiano condizionato l efficacia al possibilericonoscimento della prestazione assistenziale questo significa che secondo una interpretazione oggettiva dell accordo per come essosi è manifestato nella realtà dei fatti hanno implicitamenteconsiderato l esito della richiesta ininfluente sui patti di divorzio.E pertanto corretto il ragionamento logico giuridico seguito dallaCorte di merito la quale dai fatti sopra esposti ha induttivamentetratto la conseguenza che i due coniugi nel concordare il contributodi mantenimento per il figlio minore a carico del padre abbianotenuto conto anche di tale futura erogazione assistenziale in favoredel minore portatore di handicap grave.4. * erroneo è l assunto che l indennità diaccompagnamento pur non contribuendo a formare il reddito delpercipiente costituisce una “risorsa economica” di cuinecessariamente si deve tenere conto nella determinazione delcontributo al mantenimento a carico del genitore.

Anche su questopunto è pienamente condivisibile il giudizio reso dalla Corte dimerito la quale ha rilevato che la gestione ordinaria di un figlio5 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 1397/2022Numero sezionale 1467/2023Numero di raccolta generale 10423/2023Data pubblicazione 19/04/2023portatore di una inabilità del 100% è molto più complessa anchesotto il profilo dell accudimento e del soddisfacimento delle esigenzeordinarie del minore e che la provvidenza assistenziale erogatadall INPS è finalizzata a coprire le cure e le prestazioni riabilitative dicui il bambino necessita.La indennità di accompagnamento è infatti finalizzata a fare frontealla situazione di invalidità e all incapacità del beneficiato diprovvedere da solo gli atti della vita quotidiana e non è diretta adaumentare il reddito del percipiente * 14/12/2022 n.36565 * 19/11/2021 n. 35709 .

Pertanto non è una risorsa economicadella quale si debba tenere conto in punto di determinazionedell assegno di mantenimento ma è semplicemente una misuraassistenziale pubblica diretta pareggiare o quantomeno a diminuirel incidenza dei maggiori costi che comporta la patologia per lapersona diminuita e per il familiare che se ne prende cura.Il contributo al mantenimento è invece diretto a fare fronte alleordinarie e straordinarie esigenze del figlio in esse comprese quelleabitative scolastiche sportive sanitarie sociale della opportunapredisposizione di una stabile organizzazione domestica idonea arispondere a tutte le necessità di cura e di educazione secondo unostandard di soddisfacimento correlato a quello economico e socialedella famiglia ex multis * n. 4145 del 10/02/2023 * n.16739 del 06/08/2020 * n. 3974 del 19/03/2002 .Con la indennità di accompagnamento e le altre provvidenze infavore di invalidi lo Stato si fa carico non già dei doveri genitorialima della condizione di specifico svantaggio che riguarda la persona e di conseguenza il caregiver in attuazione dei doveri di solidarietàpropri del nostro sistema costituzionale che persegue la uguaglianzasostanziale dei consociati tramite interventi positivi in favore dei6 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 1397/2022Numero sezionale 1467/2023Numero di raccolta generale 10423/2023Data pubblicazione 19/04/2023soggetti svantaggiati al fine di rimuovere gli ostacoli cheimpediscono il pieno sviluppo della persona artt. 2 e 3 * .Anche a voler considerare che l indennità di accompagnamentocompensi interamente la condizione di particolare svantaggio datadalla invalidità e quindi riporti l assetto familiare in condizioni diequilibrio e di parità rispetto alla condizione delle famiglie noncolpite dalla condizione patologica di uno dei suoi componenti restacomunque il dovere di fare fronte a quelle che sono le comuni ecorrenti esigenze di vita del figlio in proporzione ai redditi ed allesostanze di cui ciascuno dispone secondo le regole che riguardanola genitorialità artt. 147 e 337 ter c.c. . * ragionandosi dovrebbe dire che se i figli minori godono di buona salute e sonoin grado di provvedere agli atti di vita quotidiana il genitore non ètenuto a mantenerli ovvero è tenuto al più a versare un contributosimbolico quale ad esempio la somma di euro 50 00 mensili cheappare equa ma solo in via subordinata rispetto al “contributozero” al ricorrente il quale peraltro come rileva la Corte di meritonon ha lamentato alcun decremento della propria condizionepatrimoniale rispetto al momento in cui sono state concordate lecondizioni di divorzio.4.1 In sintesi la circostanza che un minore benefici in ragionedella patologia da cui è affetto di pensione di invalidità ovvero diindennità di accompagnamento non comporta il venir meno deldiritto del genitore convivente a percepire il mantenimento da partedell altro genitore in proporzione ai redditi di quest ultimo al fine difare fronte alle esigenze organizzazione domestica e di curaeducazione e istruzione del minore tenuto conto della finalitàmeramente assistenziale delle suddette provvidenze le quali non7 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 1397/2022Numero sezionale 1467/2023Numero di raccolta generale 10423/2023Data pubblicazione 19/04/2023escludono l obbligo di mantenimento da parte del genitoredirettamente derivante dagli art. 147 e 337 ter c.c..Ne consegue il rigetto del ricorso.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come dadispositivo.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 1397/2022Numero sezionale 1467/2023Numero di raccolta generale 10423/2023Data pubblicazione 19/04/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * Magistrati OggettoSEPARAZIONE* * PresidenteDIVORZIO* * * Consigliere * CC* * Consigliere* * Consigliere* E. A. * Consigliere *ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 1397/2022 * proposto da* * rappresentato e difeso dall avv. * *indirizzo PEC [OSCURATO:EMAIL] ricorrente[OSCURATO:PERSONA] * * rappresentata e difesa dall avvocato* * indirizzo PEC [OSCURATO:EMAIL] controricorrenteavverso il DECRETO della CORTE D APPELLO di VENEZIA n.528/2021 depositata il 06/10/2021udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/03/2023 dalConsigliere * E. A. *[OSCURATO:PERSONA]* * ha chiesto la modifica delle condizioni didivorzio già concordate dai coniugi in punto di contributo almantenimento del figlio fissato in euro 300 00 euro mensili oltrespese straordinarie chiedendone la revoca o la riduzione ad euro50 00 poiché la Di * aveva già all epoca del giudizio di* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 1397/2022Numero sezionale 1467/2023Numero di raccolta generale 10423/2023Data pubblicazione 19/04/2023divorzio ottenuto dall INPS l erogazione a cadenza mensile di unaindennità di accompagnamento per il figlio della coppia * ilcui effettivo percepimento per l importo di € 520 29 non era statoappalesato dalla stessa nel corso del giudizio di divorzio essendoegli all epoca consapevole solo della circostanza che la domanda erastata presentata.Il ricorso è stato respinto in primo grado.

Il * haproposto appello che la Corte veneta ha respinto sul rilievo cheegli era consapevole della presentazione della domanda e chel indennità di accompagnamento ha finalità meramente assistenzialie non può essere presa in considerazione al fine di rideterminare gliobblighi economici del padre nei confronti del figlio.Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione il* affidandosi a due motivi.

Si è costituita con controricorso laDi * Entrambe le parti hanno depositato memorie.

La causa èstata trattata l udienza camerale non partecipata del 17 marzo 2023.RITENUTO CHE1.

Con il primo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell art.360 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell art. 9 della L.898/70 in punto di sopravvenienza necessaria ai fini della modificadelle condizioni di divorzio con riguardo alla determinazione delcontributo economico.

Il ricorrente deduce che ha errato la Corteterritoriale a ritenere che egli abbia tenuto conto nel concordare lecondizioni di divorzio della indennità di accompagnamento poichéall epoca egli era a conoscenza soltanto del fatto che era statapresentata la domanda e non anche dell effettiva erogazione delcontributo.

Qualora l odierno ricorrente fosse stato a conoscenzadell effettiva erogazione da parte dell INPS di un assegno periodicoin favore del figlio le proprie determinazioni in merito al2 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 1397/2022Numero sezionale 1467/2023Numero di raccolta generale 10423/2023Data pubblicazione 19/04/2023mantenimento da corrispondere in favore del minore sarebbero statedi certo diverse.

L assegno erogato dall INPS infatti garantisce acontroparte la possibilità di disporre di risorse economiche ulterioriper far fronte alla quota di propria spettanza degli esborsi ordinari estraordinari del figlio * con evidente necessità dirideterminare gli equilibri economici sussistenti tra le parti.2.

Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell articolo360 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell art. 337 tercomma IV c.c. in punto di determinazione dell assegno dimantenimento.

Il ricorrente deduce che ha errato la Cortenonostante la Procura avesse ”espresso parere favorevole allariduzione del contributo ad € 100 00” a definire l assegno diaccompagnamento una mera provvidenza avente finalitàassistenziali destinate a garantire le cure mediche del disabile e chel indennità erogata dall INPS non concorrendo a formare il redditodel beneficiario né del genitore collocatario del minore non possaessere considerata al fine di rideterminare gli obblighi economicidell obbligato nei confronti del figlio.

L indennità invece pur noncontribuendo a formare il reddito del percipiente costituisce una“risorsa economica” di cui necessariamente si deve tenere conto.3.

I motivi sono infondati.La revisione delle disposizioni della sentenza di divorzio e ciò valeanche nel caso di procedimento introdotto con domanda congiuntache si conclude pur sempre con sentenza presuppone secondoquanto dispone l art. 9 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 lasopravvenienza di giustificati motivi vale a dire fatti successivialla formazione del giudicato effettivamente modificativi dellasituazione delle parti e idonei ad incidere sull assetto di interessi datodal regolamento giudiziale o convenzionale.

Non rilevano pertanto i3 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 1397/2022Numero sezionale 1467/2023Numero di raccolta generale 10423/2023Data pubblicazione 19/04/2023fatti che si sono verificati prima della formazione del titolo e che laparte avrebbe potuto far valere nel corso del giudizio posto che ilgiudicato copre il dedotto ed il deducibile * n. 283 del09/01/2020 * n. 2953 del 03/02/2017 il giudicatotrattandosi di rapporti familiari si forma rebus sic stantibus equindi resta salva ed impregiudicata soltanto la sopravvenienza difatti e situazioni nuove verificatesi dopo la formazione del giudicatostesso esclusa la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragionigiuridiche non addotte nel giudizio * 15/06/2022 n.19302* 07/09/2020 n.18528 * 03/08/2007 n.17078 .* specie è pacifico tra le parti che la erogazione della indennitàdi accompagnamento è avvenuta nel corso del giudizio di divorzio eche l odierno ricorrente era già a conoscenza del fatto che ladomanda era stata presentata così come era a conoscenza dellecondizioni invalidanti del figlio.

Il riconoscimento della indennità eraquindi ampiamente prevedibile oltre che come osserva lacontroricorrente agevolmente verificabile essendo il minore inregime di affidamento condiviso ragion per cui il padre ben avrebbepotuto acquisire presso l INPS le informazioni relative all esito delladomanda così come aveva il diritto di chiederle all altro genitore ein caso di resistenza di rivolgersi al giudice.

Anche il genitore chenon esercita la responsabilità genitoriale infatti ha il dirittodovere ai sensi dell art 316 c.c. ultimo comma di vigliare sullaistruzione sull educazione e sulle condizioni di vita del figlio amaggior ragione detto dovere incombe sul genitore pienamenteinvestito della responsabilità genitoriale in caso di affidamentocondiviso.Pertanto sono del tutto irrilevanti le considerazioni del ricorrentesulla circostanza che egli sia rimasto “del tutto estraneo all intero4 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 1397/2022Numero sezionale 1467/2023Numero di raccolta generale 10423/2023Data pubblicazione 19/04/2023iter procedurale e all oscuro delle determinazioni adottate dall Inpsin merito all accoglimento o al rigetto della presentata istanza” perla ragione che “le informazioni relative allo stato di lavorazione diuna richiesta presentata all Istituto sono accessibili soltanto agliutenti che hanno inviato detta domanda”.

Anche a non volerconsiderare la trascuratezza nell esercitare i doveri genitorialirimanendo “estraneo” alla cura degli interessi del minore resta ilfatto che il ricorrente era consapevole della presentazione delladomanda al momento in cui ha raggiunto un accordo sulle condizionidi divorzio e non risulta che le parti abbiano espresso una riservadi modifica degli accordi in relazione all esito della pratica ovveroin qualche modo ne abbiano condizionato l efficacia al possibilericonoscimento della prestazione assistenziale questo significa che secondo una interpretazione oggettiva dell accordo per come essosi è manifestato nella realtà dei fatti hanno implicitamenteconsiderato l esito della richiesta ininfluente sui patti di divorzio.E pertanto corretto il ragionamento logico giuridico seguito dallaCorte di merito la quale dai fatti sopra esposti ha induttivamentetratto la conseguenza che i due coniugi nel concordare il contributodi mantenimento per il figlio minore a carico del padre abbianotenuto conto anche di tale futura erogazione assistenziale in favoredel minore portatore di handicap grave.4. * erroneo è l assunto che l indennità diaccompagnamento pur non contribuendo a formare il reddito delpercipiente costituisce una “risorsa economica” di cuinecessariamente si deve tenere conto nella determinazione delcontributo al mantenimento a carico del genitore.

Anche su questopunto è pienamente condivisibile il giudizio reso dalla Corte dimerito la quale ha rilevato che la gestione ordinaria di un figlio5 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 1397/2022Numero sezionale 1467/2023Numero di raccolta generale 10423/2023Data pubblicazione 19/04/2023portatore di una inabilità del 100% è molto più complessa anchesotto il profilo dell accudimento e del soddisfacimento delle esigenzeordinarie del minore e che la provvidenza assistenziale erogatadall INPS è finalizzata a coprire le cure e le prestazioni riabilitative dicui il bambino necessita.La indennità di accompagnamento è infatti finalizzata a fare frontealla situazione di invalidità e all incapacità del beneficiato diprovvedere da solo gli atti della vita quotidiana e non è diretta adaumentare il reddito del percipiente * 14/12/2022 n.36565 * 19/11/2021 n. 35709 .

Pertanto non è una risorsa economicadella quale si debba tenere conto in punto di determinazionedell assegno di mantenimento ma è semplicemente una misuraassistenziale pubblica diretta pareggiare o quantomeno a diminuirel incidenza dei maggiori costi che comporta la patologia per lapersona diminuita e per il familiare che se ne prende cura.Il contributo al mantenimento è invece diretto a fare fronte alleordinarie e straordinarie esigenze del figlio in esse comprese quelleabitative scolastiche sportive sanitarie sociale della opportunapredisposizione di una stabile organizzazione domestica idonea arispondere a tutte le necessità di cura e di educazione secondo unostandard di soddisfacimento correlato a quello economico e socialedella famiglia ex multis * n. 4145 del 10/02/2023 * n.16739 del 06/08/2020 * n. 3974 del 19/03/2002 .Con la indennità di accompagnamento e le altre provvidenze infavore di invalidi lo Stato si fa carico non già dei doveri genitorialima della condizione di specifico svantaggio che riguarda la persona e di conseguenza il caregiver in attuazione dei doveri di solidarietàpropri del nostro sistema costituzionale che persegue la uguaglianzasostanziale dei consociati tramite interventi positivi in favore dei6 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 1397/2022Numero sezionale 1467/2023Numero di raccolta generale 10423/2023Data pubblicazione 19/04/2023soggetti svantaggiati al fine di rimuovere gli ostacoli cheimpediscono il pieno sviluppo della persona artt. 2 e 3 * .Anche a voler considerare che l indennità di accompagnamentocompensi interamente la condizione di particolare svantaggio datadalla invalidità e quindi riporti l assetto familiare in condizioni diequilibrio e di parità rispetto alla condizione delle famiglie noncolpite dalla condizione patologica di uno dei suoi componenti restacomunque il dovere di fare fronte a quelle che sono le comuni ecorrenti esigenze di vita del figlio in proporzione ai redditi ed allesostanze di cui ciascuno dispone secondo le regole che riguardanola genitorialità artt. 147 e 337 ter c.c. . * ragionandosi dovrebbe dire che se i figli minori godono di buona salute e sonoin grado di provvedere agli atti di vita quotidiana il genitore non ètenuto a mantenerli ovvero è tenuto al più a versare un contributosimbolico quale ad esempio la somma di euro 50 00 mensili cheappare equa ma solo in via subordinata rispetto al “contributozero” al ricorrente il quale peraltro come rileva la Corte di meritonon ha lamentato alcun decremento della propria condizionepatrimoniale rispetto al momento in cui sono state concordate lecondizioni di divorzio.4.1 In sintesi la circostanza che un minore benefici in ragionedella patologia da cui è affetto di pensione di invalidità ovvero diindennità di accompagnamento non comporta il venir meno deldiritto del genitore convivente a percepire il mantenimento da partedell altro genitore in proporzione ai redditi di quest ultimo al fine difare fronte alle esigenze organizzazione domestica e di curaeducazione e istruzione del minore tenuto conto della finalitàmeramente assistenziale delle suddette provvidenze le quali non7 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 1397/2022Numero sezionale 1467/2023Numero di raccolta generale 10423/2023Data pubblicazione 19/04/2023escludono l obbligo di mantenimento da parte del genitoredirettamente derivante dagli art. 147 e 337 ter c.c..Ne consegue il rigetto del ricorso.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come dadispositivo. *Rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento in favore dellacontroricorrente delle spese del giudizio di legittimità che liquida ineuro 5.000 00 per compensi euro 200 00 per spese nondocumentabili oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% edagli accessori di legge.Ai sensi dell art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002inserito dall art. 1 comma 17 della l. n. 228 del 2012 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrenteprincipale dell ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1 bisdello stesso articolo 13 se dovuto.Dispone che in caso di utilizzazione della presente sentenza inqualsiasi forma per finalità di informazione scientifica su rivistegiuridiche supporti elettronici o mediante reti di comunicazioneelettronica sia omessa l indicazione delle generalità e degli altri datiidentificativi delle parti riportati nella ordinanza.Così deciso in Roma il 17/03/2023.IL PRESIDENTE* *8 di 8* **Rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento in favore dellacontroricorrente delle spese del giudizio di legittimità che liquida ineuro 5.000 00 per compensi euro 200 00 per spese nondocumentabili oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% edagli accessori di legge.Ai sensi dell art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002inserito dall art. 1 comma 17 della l. n. 228 del 2012 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrenteprincipale dell ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1 bisdello stesso articolo 13 se dovuto.Dispone che in caso di utilizzazione della presente sentenza inqualsiasi forma per finalità di informazione scientifica su rivistegiuridiche supporti elettronici o mediante reti di comunicazioneelettronica sia omessa l indicazione delle generalità e degli altri datiidentificativi delle parti riportati nella ordinanza.Così deciso in Roma il 17/03/2023.IL PRESIDENTE* *8 di 8* *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 1397/2022Numero sezionale 1467/2023Numero di raccolta generale 10423/2023Data pubblicazione 19/04/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * Magistrati OggettoSEPARAZIONE* * PresidenteDIVORZIO* * * Consigliere * CC* * Consigliere* * Consigliere* E. A. * Consigliere *ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 1397/2022 * proposto da* * rappresentato e difeso dall avv. * *indirizzo PEC [OSCURATO:EMAIL] ricorrente[OSCURATO:PERSONA] * * rappresentata e difesa dall avvocato* * indirizzo PEC [OSCURATO:EMAIL] controricorrenteavverso il DECRETO della CORTE D APPELLO di VENEZIA n.528/2021 depositata il 06/10/2021udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/03/2023 dalConsigliere * E. A. *[OSCURATO:PERSONA]* * ha chiesto la modifica delle condizioni didivorzio già concordate dai coniugi in punto di contributo almantenimento del figlio fissato in euro 300 00 euro mensili oltrespese straordinarie chiedendone la revoca o la riduzione ad euro50 00 poiché la Di * aveva già all epoca del giudizio di* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 1397/2022Numero sezionale 1467/2023Numero di raccolta generale 10423/2023Data pubblicazione 19/04/2023divorzio ottenuto dall INPS l erogazione a cadenza mensile di unaindennità di accompagnamento per il figlio della coppia * ilcui effettivo percepimento per l importo di € 520 29 non era statoappalesato dalla stessa nel corso del giudizio di divorzio essendoegli all epoca consapevole solo della circostanza che la domanda erastata presentata.Il ricorso è stato respinto in primo grado. Il * haproposto appello che la Corte veneta ha respinto sul rilievo cheegli era consapevole della presentazione della domanda e chel indennità di accompagnamento ha finalità meramente assistenzialie non può essere presa in considerazione al fine di rideterminare gliobblighi economici del padre nei confronti del figlio.Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione il* affidandosi a due motivi. Si è costituita con controricorso laDi * Entrambe le parti hanno depositato memorie. La causa èstata trattata l udienza camerale non partecipata del 17 marzo 2023.RITENUTO CHE1. Con il primo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell art.360 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell art. 9 della L.898/70 in punto di sopravvenienza necessaria ai fini della modificadelle condizioni di divorzio con riguardo alla determinazione delcontributo economico. Il ricorrente deduce che ha errato la Corteterritoriale a ritenere che egli abbia tenuto conto nel concordare lecondizioni di divorzio della indennità di accompagnamento poichéall epoca egli era a conoscenza soltanto del fatto che era statapresentata la domanda e non anche dell effettiva erogazione delcontributo. Qualora l odierno ricorrente fosse stato a conoscenzadell effettiva erogazione da parte dell INPS di un assegno periodicoin favore del figlio le proprie determinazioni in merito al2 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 1397/2022Numero sezionale 1467/2023Numero di raccolta generale 10423/2023Data pubblicazione 19/04/2023mantenimento da corrispondere in favore del minore sarebbero statedi certo diverse. L assegno erogato dall INPS infatti garantisce acontroparte la possibilità di disporre di risorse economiche ulterioriper far fronte alla quota di propria spettanza degli esborsi ordinari estraordinari del figlio * con evidente necessità dirideterminare gli equilibri economici sussistenti tra le parti.2. Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell articolo360 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell art. 337 tercomma IV c.c. in punto di determinazione dell assegno dimantenimento. Il ricorrente deduce che ha errato la Cortenonostante la Procura avesse ”espresso parere favorevole allariduzione del contributo ad € 100 00” a definire l assegno diaccompagnamento una mera provvidenza avente finalitàassistenziali destinate a garantire le cure mediche del disabile e chel indennità erogata dall INPS non concorrendo a formare il redditodel beneficiario né del genitore collocatario del minore non possaessere considerata al fine di rideterminare gli obblighi economicidell obbligato nei confronti del figlio. L indennità invece pur noncontribuendo a formare il reddito del percipiente costituisce una“risorsa economica” di cui necessariamente si deve tenere conto.3. I motivi sono infondati.La revisione delle disposizioni della sentenza di divorzio e ciò valeanche nel caso di procedimento introdotto con domanda congiuntache si conclude pur sempre con sentenza presuppone secondoquanto dispone l art. 9 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 lasopravvenienza di giustificati motivi vale a dire fatti successivialla formazione del giudicato effettivamente modificativi dellasituazione delle parti e idonei ad incidere sull assetto di interessi datodal regolamento giudiziale o convenzionale. Non rilevano pertanto i3 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 1397/2022Numero sezionale 1467/2023Numero di raccolta generale 10423/2023Data pubblicazione 19/04/2023fatti che si sono verificati prima della formazione del titolo e che laparte avrebbe potuto far valere nel corso del giudizio posto che ilgiudicato copre il dedotto ed il deducibile * n. 283 del09/01/2020 * n. 2953 del 03/02/2017 il giudicatotrattandosi di rapporti familiari si forma rebus sic stantibus equindi resta salva ed impregiudicata soltanto la sopravvenienza difatti e situazioni nuove verificatesi dopo la formazione del giudicatostesso esclusa la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragionigiuridiche non addotte nel giudizio * 15/06/2022 n.19302* 07/09/2020 n.18528 * 03/08/2007 n.17078 .* specie è pacifico tra le parti che la erogazione della indennitàdi accompagnamento è avvenuta nel corso del giudizio di divorzio eche l odierno ricorrente era già a conoscenza del fatto che ladomanda era stata presentata così come era a conoscenza dellecondizioni invalidanti del figlio. Il riconoscimento della indennità eraquindi ampiamente prevedibile oltre che come osserva lacontroricorrente agevolmente verificabile essendo il minore inregime di affidamento condiviso ragion per cui il padre ben avrebbepotuto acquisire presso l INPS le informazioni relative all esito delladomanda così come aveva il diritto di chiederle all altro genitore ein caso di resistenza di rivolgersi al giudice. Anche il genitore chenon esercita la responsabilità genitoriale infatti ha il dirittodovere ai sensi dell art 316 c.c. ultimo comma di vigliare sullaistruzione sull educazione e sulle condizioni di vita del figlio amaggior ragione detto dovere incombe sul genitore pienamenteinvestito della responsabilità genitoriale in caso di affidamentocondiviso.Pertanto sono del tutto irrilevanti le considerazioni del ricorrentesulla circostanza che egli sia rimasto “del tutto estraneo all intero4 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 1397/2022Numero sezionale 1467/2023Numero di raccolta generale 10423/2023Data pubblicazione 19/04/2023iter procedurale e all oscuro delle determinazioni adottate dall Inpsin merito all accoglimento o al rigetto della presentata istanza” perla ragione che “le informazioni relative allo stato di lavorazione diuna richiesta presentata all Istituto sono accessibili soltanto agliutenti che hanno inviato detta domanda”. Anche a non volerconsiderare la trascuratezza nell esercitare i doveri genitorialirimanendo “estraneo” alla cura degli interessi del minore resta ilfatto che il ricorrente era consapevole della presentazione delladomanda al momento in cui ha raggiunto un accordo sulle condizionidi divorzio e non risulta che le parti abbiano espresso una riservadi modifica degli accordi in relazione all esito della pratica ovveroin qualche modo ne abbiano condizionato l efficacia al possibilericonoscimento della prestazione assistenziale questo significa che secondo una interpretazione oggettiva dell accordo per come essosi è manifestato nella realtà dei fatti hanno implicitamenteconsiderato l esito della richiesta ininfluente sui patti di divorzio.E pertanto corretto il ragionamento logico giuridico seguito dallaCorte di merito la quale dai fatti sopra esposti ha induttivamentetratto la conseguenza che i due coniugi nel concordare il contributodi mantenimento per il figlio minore a carico del padre abbianotenuto conto anche di tale futura erogazione assistenziale in favoredel minore portatore di handicap grave.4. * erroneo è l assunto che l indennità diaccompagnamento pur non contribuendo a formare il reddito delpercipiente costituisce una “risorsa economica” di cuinecessariamente si deve tenere conto nella determinazione delcontributo al mantenimento a carico del genitore. Anche su questopunto è pienamente condivisibile il giudizio reso dalla Corte dimerito la quale ha rilevato che la gestione ordinaria di un figlio5 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 1397/2022Numero sezionale 1467/2023Numero di raccolta generale 10423/2023Data pubblicazione 19/04/2023portatore di una inabilità del 100% è molto più complessa anchesotto il profilo dell accudimento e del soddisfacimento delle esigenzeordinarie del minore e che la provvidenza assistenziale erogatadall INPS è finalizzata a coprire le cure e le prestazioni riabilitative dicui il bambino necessita.La indennità di accompagnamento è infatti finalizzata a fare frontealla situazione di invalidità e all incapacità del beneficiato diprovvedere da solo gli atti della vita quotidiana e non è diretta adaumentare il reddito del percipiente * 14/12/2022 n.36565 * 19/11/2021 n. 35709 . Pertanto non è una risorsa economicadella quale si debba tenere conto in punto di determinazionedell assegno di mantenimento ma è semplicemente una misuraassistenziale pubblica diretta pareggiare o quantomeno a diminuirel incidenza dei maggiori costi che comporta la patologia per lapersona diminuita e per il familiare che se ne prende cura.Il contributo al mantenimento è invece diretto a fare fronte alleordinarie e straordinarie esigenze del figlio in esse comprese quelleabitative scolastiche sportive sanitarie sociale della opportunapredisposizione di una stabile organizzazione domestica idonea arispondere a tutte le necessità di cura e di educazione secondo unostandard di soddisfacimento correlato a quello economico e socialedella famiglia ex multis * n. 4145 del 10/02/2023 * n.16739 del 06/08/2020 * n. 3974 del 19/03/2002 .Con la indennità di accompagnamento e le altre provvidenze infavore di invalidi lo Stato si fa carico non già dei doveri genitorialima della condizione di specifico svantaggio che riguarda la persona e di conseguenza il caregiver in attuazione dei doveri di solidarietàpropri del nostro sistema costituzionale che persegue la uguaglianzasostanziale dei consociati tramite interventi positivi in favore dei6 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 1397/2022Numero sezionale 1467/2023Numero di raccolta generale 10423/2023Data pubblicazione 19/04/2023soggetti svantaggiati al fine di rimuovere gli ostacoli cheimpediscono il pieno sviluppo della persona artt. 2 e 3 * .Anche a voler considerare che l indennità di accompagnamentocompensi interamente la condizione di particolare svantaggio datadalla invalidità e quindi riporti l assetto familiare in condizioni diequilibrio e di parità rispetto alla condizione delle famiglie noncolpite dalla condizione patologica di uno dei suoi componenti restacomunque il dovere di fare fronte a quelle che sono le comuni ecorrenti esigenze di vita del figlio in proporzione ai redditi ed allesostanze di cui ciascuno dispone secondo le regole che riguardanola genitorialità artt. 147 e 337 ter c.c. . * ragionandosi dovrebbe dire che se i figli minori godono di buona salute e sonoin grado di provvedere agli atti di vita quotidiana il genitore non ètenuto a mantenerli ovvero è tenuto al più a versare un contributosimbolico quale ad esempio la somma di euro 50 00 mensili cheappare equa ma solo in via subordinata rispetto al “contributozero” al ricorrente il quale peraltro come rileva la Corte di meritonon ha lamentato alcun decremento della propria condizionepatrimoniale rispetto al momento in cui sono state concordate lecondizioni di divorzio.4.1 In sintesi la circostanza che un minore benefici in ragionedella patologia da cui è affetto di pensione di invalidità ovvero diindennità di accompagnamento non comporta il venir meno deldiritto del genitore convivente a percepire il mantenimento da partedell altro genitore in proporzione ai redditi di quest ultimo al fine difare fronte alle esigenze organizzazione domestica e di curaeducazione e istruzione del minore tenuto conto della finalitàmeramente assistenziale delle suddette provvidenze le quali non7 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 1397/2022Numero sezionale 1467/2023Numero di raccolta generale 10423/2023Data pubblicazione 19/04/2023escludono l obbligo di mantenimento da parte del genitoredirettamente derivante dagli art. 147 e 337 ter c.c..Ne consegue il rigetto del ricorso.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come dadispositivo.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 1397/2022Numero sezionale 1467/2023Numero di raccolta generale 10423/2023Data pubblicazione 19/04/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * Magistrati OggettoSEPARAZIONE* * PresidenteDIVORZIO* * * Consigliere * CC* * Consigliere* * Consigliere* E. A. * Consigliere *ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 1397/2022 * proposto da* * rappresentato e difeso dall avv. * *indirizzo PEC [OSCURATO:EMAIL] ricorrente[OSCURATO:PERSONA] * * rappresentata e difesa dall avvocato* * indirizzo PEC [OSCURATO:EMAIL] controricorrenteavverso il DECRETO della CORTE D APPELLO di VENEZIA n.528/2021 depositata il 06/10/2021udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/03/2023 dalConsigliere * E. A. *[OSCURATO:PERSONA]* * ha chiesto la modifica delle condizioni didivorzio già concordate dai coniugi in punto di contributo almantenimento del figlio fissato in euro 300 00 euro mensili oltrespese straordinarie chiedendone la revoca o la riduzione ad euro50 00 poiché la Di * aveva già all epoca del giudizio di* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 1397/2022Numero sezionale 1467/2023Numero di raccolta generale 10423/2023Data pubblicazione 19/04/2023divorzio ottenuto dall INPS l erogazione a cadenza mensile di unaindennità di accompagnamento per il figlio della coppia * ilcui effettivo percepimento per l importo di € 520 29 non era statoappalesato dalla stessa nel corso del giudizio di divorzio essendoegli all epoca consapevole solo della circostanza che la domanda erastata presentata.Il ricorso è stato respinto in primo grado. Il * haproposto appello che la Corte veneta ha respinto sul rilievo cheegli era consapevole della presentazione della domanda e chel indennità di accompagnamento ha finalità meramente assistenzialie non può essere presa in considerazione al fine di rideterminare gliobblighi economici del padre nei confronti del figlio.Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione il* affidandosi a due motivi. Si è costituita con controricorso laDi * Entrambe le parti hanno depositato memorie. La causa èstata trattata l udienza camerale non partecipata del 17 marzo 2023.RITENUTO CHE1. Con il primo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell art.360 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell art. 9 della L.898/70 in punto di sopravvenienza necessaria ai fini della modificadelle condizioni di divorzio con riguardo alla determinazione delcontributo economico. Il ricorrente deduce che ha errato la Corteterritoriale a ritenere che egli abbia tenuto conto nel concordare lecondizioni di divorzio della indennità di accompagnamento poichéall epoca egli era a conoscenza soltanto del fatto che era statapresentata la domanda e non anche dell effettiva erogazione delcontributo. Qualora l odierno ricorrente fosse stato a conoscenzadell effettiva erogazione da parte dell INPS di un assegno periodicoin favore del figlio le proprie determinazioni in merito al2 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 1397/2022Numero sezionale 1467/2023Numero di raccolta generale 10423/2023Data pubblicazione 19/04/2023mantenimento da corrispondere in favore del minore sarebbero statedi certo diverse. L assegno erogato dall INPS infatti garantisce acontroparte la possibilità di disporre di risorse economiche ulterioriper far fronte alla quota di propria spettanza degli esborsi ordinari estraordinari del figlio * con evidente necessità dirideterminare gli equilibri economici sussistenti tra le parti.2. Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell articolo360 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell art. 337 tercomma IV c.c. in punto di determinazione dell assegno dimantenimento. Il ricorrente deduce che ha errato la Cortenonostante la Procura avesse ”espresso parere favorevole allariduzione del contributo ad € 100 00” a definire l assegno diaccompagnamento una mera provvidenza avente finalitàassistenziali destinate a garantire le cure mediche del disabile e chel indennità erogata dall INPS non concorrendo a formare il redditodel beneficiario né del genitore collocatario del minore non possaessere considerata al fine di rideterminare gli obblighi economicidell obbligato nei confronti del figlio. L indennità invece pur noncontribuendo a formare il reddito del percipiente costituisce una“risorsa economica” di cui necessariamente si deve tenere conto.3. I motivi sono infondati.La revisione delle disposizioni della sentenza di divorzio e ciò valeanche nel caso di procedimento introdotto con domanda congiuntache si conclude pur sempre con sentenza presuppone secondoquanto dispone l art. 9 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 lasopravvenienza di giustificati motivi vale a dire fatti successivialla formazione del giudicato effettivamente modificativi dellasituazione delle parti e idonei ad incidere sull assetto di interessi datodal regolamento giudiziale o convenzionale. Non rilevano pertanto i3 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 1397/2022Numero sezionale 1467/2023Numero di raccolta generale 10423/2023Data pubblicazione 19/04/2023fatti che si sono verificati prima della formazione del titolo e che laparte avrebbe potuto far valere nel corso del giudizio posto che ilgiudicato copre il dedotto ed il deducibile * n. 283 del09/01/2020 * n. 2953 del 03/02/2017 il giudicatotrattandosi di rapporti familiari si forma rebus sic stantibus equindi resta salva ed impregiudicata soltanto la sopravvenienza difatti e situazioni nuove verificatesi dopo la formazione del giudicatostesso esclusa la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragionigiuridiche non addotte nel giudizio * 15/06/2022 n.19302* 07/09/2020 n.18528 * 03/08/2007 n.17078 .* specie è pacifico tra le parti che la erogazione della indennitàdi accompagnamento è avvenuta nel corso del giudizio di divorzio eche l odierno ricorrente era già a conoscenza del fatto che ladomanda era stata presentata così come era a conoscenza dellecondizioni invalidanti del figlio. Il riconoscimento della indennità eraquindi ampiamente prevedibile oltre che come osserva lacontroricorrente agevolmente verificabile essendo il minore inregime di affidamento condiviso ragion per cui il padre ben avrebbepotuto acquisire presso l INPS le informazioni relative all esito delladomanda così come aveva il diritto di chiederle all altro genitore ein caso di resistenza di rivolgersi al giudice. Anche il genitore chenon esercita la responsabilità genitoriale infatti ha il dirittodovere ai sensi dell art 316 c.c. ultimo comma di vigliare sullaistruzione sull educazione e sulle condizioni di vita del figlio amaggior ragione detto dovere incombe sul genitore pienamenteinvestito della responsabilità genitoriale in caso di affidamentocondiviso.Pertanto sono del tutto irrilevanti le considerazioni del ricorrentesulla circostanza che egli sia rimasto “del tutto estraneo all intero4 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 1397/2022Numero sezionale 1467/2023Numero di raccolta generale 10423/2023Data pubblicazione 19/04/2023iter procedurale e all oscuro delle determinazioni adottate dall Inpsin merito all accoglimento o al rigetto della presentata istanza” perla ragione che “le informazioni relative allo stato di lavorazione diuna richiesta presentata all Istituto sono accessibili soltanto agliutenti che hanno inviato detta domanda”. Anche a non volerconsiderare la trascuratezza nell esercitare i doveri genitorialirimanendo “estraneo” alla cura degli interessi del minore resta ilfatto che il ricorrente era consapevole della presentazione delladomanda al momento in cui ha raggiunto un accordo sulle condizionidi divorzio e non risulta che le parti abbiano espresso una riservadi modifica degli accordi in relazione all esito della pratica ovveroin qualche modo ne abbiano condizionato l efficacia al possibilericonoscimento della prestazione assistenziale questo significa che secondo una interpretazione oggettiva dell accordo per come essosi è manifestato nella realtà dei fatti hanno implicitamenteconsiderato l esito della richiesta ininfluente sui patti di divorzio.E pertanto corretto il ragionamento logico giuridico seguito dallaCorte di merito la quale dai fatti sopra esposti ha induttivamentetratto la conseguenza che i due coniugi nel concordare il contributodi mantenimento per il figlio minore a carico del padre abbianotenuto conto anche di tale futura erogazione assistenziale in favoredel minore portatore di handicap grave.4. * erroneo è l assunto che l indennità diaccompagnamento pur non contribuendo a formare il reddito delpercipiente costituisce una “risorsa economica” di cuinecessariamente si deve tenere conto nella determinazione delcontributo al mantenimento a carico del genitore. Anche su questopunto è pienamente condivisibile il giudizio reso dalla Corte dimerito la quale ha rilevato che la gestione ordinaria di un figlio5 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 1397/2022Numero sezionale 1467/2023Numero di raccolta generale 10423/2023Data pubblicazione 19/04/2023portatore di una inabilità del 100% è molto più complessa anchesotto il profilo dell accudimento e del soddisfacimento delle esigenzeordinarie del minore e che la provvidenza assistenziale erogatadall INPS è finalizzata a coprire le cure e le prestazioni riabilitative dicui il bambino necessita.La indennità di accompagnamento è infatti finalizzata a fare frontealla situazione di invalidità e all incapacità del beneficiato diprovvedere da solo gli atti della vita quotidiana e non è diretta adaumentare il reddito del percipiente * 14/12/2022 n.36565 * 19/11/2021 n. 35709 . Pertanto non è una risorsa economicadella quale si debba tenere conto in punto di determinazionedell assegno di mantenimento ma è semplicemente una misuraassistenziale pubblica diretta pareggiare o quantomeno a diminuirel incidenza dei maggiori costi che comporta la patologia per lapersona diminuita e per il familiare che se ne prende cura.Il contributo al mantenimento è invece diretto a fare fronte alleordinarie e straordinarie esigenze del figlio in esse comprese quelleabitative scolastiche sportive sanitarie sociale della opportunapredisposizione di una stabile organizzazione domestica idonea arispondere a tutte le necessità di cura e di educazione secondo unostandard di soddisfacimento correlato a quello economico e socialedella famiglia ex multis * n. 4145 del 10/02/2023 * n.16739 del 06/08/2020 * n. 3974 del 19/03/2002 .Con la indennità di accompagnamento e le altre provvidenze infavore di invalidi lo Stato si fa carico non già dei doveri genitorialima della condizione di specifico svantaggio che riguarda la persona e di conseguenza il caregiver in attuazione dei doveri di solidarietàpropri del nostro sistema costituzionale che persegue la uguaglianzasostanziale dei consociati tramite interventi positivi in favore dei6 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 1397/2022Numero sezionale 1467/2023Numero di raccolta generale 10423/2023Data pubblicazione 19/04/2023soggetti svantaggiati al fine di rimuovere gli ostacoli cheimpediscono il pieno sviluppo della persona artt. 2 e 3 * .Anche a voler considerare che l indennità di accompagnamentocompensi interamente la condizione di particolare svantaggio datadalla invalidità e quindi riporti l assetto familiare in condizioni diequilibrio e di parità rispetto alla condizione delle famiglie noncolpite dalla condizione patologica di uno dei suoi componenti restacomunque il dovere di fare fronte a quelle che sono le comuni ecorrenti esigenze di vita del figlio in proporzione ai redditi ed allesostanze di cui ciascuno dispone secondo le regole che riguardanola genitorialità artt. 147 e 337 ter c.c. . * ragionandosi dovrebbe dire che se i figli minori godono di buona salute e sonoin grado di provvedere agli atti di vita quotidiana il genitore non ètenuto a mantenerli ovvero è tenuto al più a versare un contributosimbolico quale ad esempio la somma di euro 50 00 mensili cheappare equa ma solo in via subordinata rispetto al “contributozero” al ricorrente il quale peraltro come rileva la Corte di meritonon ha lamentato alcun decremento della propria condizionepatrimoniale rispetto al momento in cui sono state concordate lecondizioni di divorzio.4.1 In sintesi la circostanza che un minore benefici in ragionedella patologia da cui è affetto di pensione di invalidità ovvero diindennità di accompagnamento non comporta il venir meno deldiritto del genitore convivente a percepire il mantenimento da partedell altro genitore in proporzione ai redditi di quest ultimo al fine difare fronte alle esigenze organizzazione domestica e di curaeducazione e istruzione del minore tenuto conto della finalitàmeramente assistenziale delle suddette provvidenze le quali non7 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 1397/2022Numero sezionale 1467/2023Numero di raccolta generale 10423/2023Data pubblicazione 19/04/2023escludono l obbligo di mantenimento da parte del genitoredirettamente derivante dagli art. 147 e 337 ter c.c..Ne consegue il rigetto del ricorso.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come dadispositivo. *Rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento in favore dellacontroricorrente delle spese del giudizio di legittimità che liquida ineuro 5.000 00 per compensi euro 200 00 per spese nondocumentabili oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% edagli accessori di legge.Ai sensi dell art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002inserito dall art. 1 comma 17 della l. n. 228 del 2012 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrenteprincipale dell ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1 bisdello stesso articolo 13 se dovuto.Dispone che in caso di utilizzazione della presente sentenza inqualsiasi forma per finalità di informazione scientifica su rivistegiuridiche supporti elettronici o mediante reti di comunicazioneelettronica sia omessa l indicazione delle generalità e degli altri datiidentificativi delle parti riportati nella ordinanza.Così deciso in Roma il 17/03/2023.IL PRESIDENTE* *8 di 8* **Rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento in favore dellacontroricorrente delle spese del giudizio di legittimità che liquida ineuro 5.000 00 per compensi euro 200 00 per spese nondocumentabili oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% edagli accessori di legge.Ai sensi dell art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002inserito dall art. 1 comma 17 della l. n. 228 del 2012 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrenteprincipale dell ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1 bisdello stesso articolo 13 se dovuto.Dispone che in caso di utilizzazione della presente sentenza inqualsiasi forma per finalità di informazione scientifica su rivistegiuridiche supporti elettronici o mediante reti di comunicazioneelettronica sia omessa l indicazione delle generalità e degli altri datiidentificativi delle parti riportati nella ordinanza.Così deciso in Roma il 17/03/2023.IL PRESIDENTE* *8 di 8* *