CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 14970/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 20/04/2022 dalla Corte d'Appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona dell'[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per nuovo esame della richiesta di messa alla prova; letta la memoria di replica del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata ovvero, in subordine, la proposizione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 521 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Palermo ha parzialmente riformato la sentenza emessa con rito abbreviato dal Tribunale di Palermo, in data 20/01/2021, con la quale BROWN George era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al delitto di illecita detenzione di sostanze stupefacenti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (così - diversamente qualificata l'originaria imputazione formulata ai sensi del comma 1 del predetto art. 73). In particolare, la Corte d'Appello ha escluso la recidiva applicata dal Tribunale, rideterminando conseguentemente il trattamento sanzionatorio e confermando nel resto. 2. Ricorre per cassazione il BROWN, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio dì motivazione con riferimento al mancato riconoscimento, all'imputato, della facoltà di accedere alla sospensione del procedimento con messa alla prova, in conseguenza della riqualificazione del fatto operata già dal primo giudice, grazie alla quale quest'ultimo avrebbe dovuto ritenere sussistenti i presupposti edittali per l'ammissione al beneficio. Dopo aver ricostruito le vicende processuali ed aver richiamato í più recenti indirizzi della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, la difesa censura la sentenza che aveva ritenuto corretto l'operato del primo giudice, che aveva riqualificato il fatto ai sensi del comma 5 dell'art. 73, senza peraltro motivare adeguatamente in ordine all'esclusione del BROWN dalla messa alla prova. In particolare, il ricorrente invoca, nell'interpretazione dell'art. 521 cod. proc. pen., l'applicazione analogica dei principi affermati in tema di nuove contestazioni, onde consentire l'accesso al beneficio a chi lo aveva richiesto tempestivamente, sostenendo una qualificazione giuridica dei fatti poi riconosciuta all'esito del giudizio. In via subordinata, chiede sollevarsi questione di legittimità costituzionale dell'art. 521 cod. proc. pen., illustrandone la rilevanza e la non manifesta infondatezza. 3. Con memoria ritualmente trasmessa, l'Avvocato Generale sollecita l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per una nuova valutazione dell'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, richiamando una recente decisione in tal senso (che aveva ritenuto non ostativa, alla riproposizione della questione in appello, il fatto che l'imputato avesse scelto il rito abbreviato) e altro arresto in tema di oblazione. Sotto altro profilo, si evidenzia la tempestività della richiesta del BROWN e la possibilità, per la Suprema Corte, di disporre l'annullamento della sentenza con rinvio alla Corte d'appello, non essendo configurabile alcuna delle ipotesi di trasmissione degli atti al primo giudice. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. La prospettazione difensiva, condivisa anche dal Procuratore Generale, è invero in linea con il più recente indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di riti speciali, la richiesta dì giudizio abbreviato relativa a fattispecie non rientrante nei limiti di cui all'art. 168-bis cod. pen. non preclude l'ammissione alla messa alla prova ove l'imputato, in via principale, ne abbia fatto richiesta previa riqualificazione della condotta in una fattispecie compatibile con l'ammissione al beneficio e il giudice l'abbia così riqualificata» (Sez. 2, n. 5837 del 04/02/2022, Bruno, Rv. 282956 - 01). Con specifico riferimento ai rimedi a disposizione dell'imputato, in caso di rigetto ingiustificato della richiesta, si è poi ulteriormente precisato che «in tema di riti speciali, la celebrazione del giudizio di primo grado nelle forme del rito abbreviato non preclude all'imputato la possibilità di dedurre, in sede di appello, il carattere ingiustificato del rigetto, da parte del giudice di primo grado, della richiesta di sospensione con messa alla prova»«in tema di riti speciali, la celebrazione del giudizio di primo grado nelle forme del rito abbreviato non preclude all'imputato la possibilità di dedurre, in sede di appello, il carattere ingiustificato del rigetto, da parte del giudice di primo grado, della richiesta di sospensione con messa alla prova» (Sez. 5, n. 4259 del 06/12/2021, dep. 2022, Carminati, Rv. 282739 - 01. Nello stesso senso, v. anche Sez. 6, n. 30774 del 13/10/2020, Campisi, Rv. 279849 - 01). È opportuno porre in evidenza che l'inquadramento giuridico presupposto dal motivo di ricorso è stato condiviso anche dalla Corte d'Appello: la decisione impugnata ha infatti riprodotto, in motivazione, ampi stralci della richiamata sentenza n. 5837 del 2022, relativa ad una fattispecie di riqualificazione in melius sostanzialmente sovrapponibile a quella in esame, salvo che per i titoli di reato (in un caso, l'accusa di riciclaggio era stata derubricata in quella di ricettazione mentre, in quello odierno, il giudice ha condannato il BROWN ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, anziché del comma 1). La sentenza n. 5837, a propria volta, aveva espressamente recepito, in senso adesivo, le argomentazioni svolte dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 131 del 2019, che aveva ritenuto non fondata una questione di legittimità costituzionale degli artt. 464-bis e 521 cod. proc. pen. (sollevata in una fattispecie in cui il rigetto per ragioni edittali della richiesta di sospensione con messa alla prova era stato seguito, all'esito del giudizio, dall'attribuzione al fatto di una diversa qualificazione giuridica, rientrante nel novero dei reati di cui all'art. 168-bis, primo comma, cod. pen.). In quella sede, la Consulta aveva ritenuto conforme a Costituzione il fatto che il G.u.p., avvedutosi dell'erroneità della qualificazione giuridica originariamente attribuita ai fatti, revochi il proprio precedente provvedimento di rigetto dell'istanza difensiva di sospensione con messa alla prova, ed ammetta conseguentemente l'imputato al beneficio. 3. Ritiene peraltro questo Collegio che la Corte palermitana non abbia fatto buon governo dei principi pur correttamente evocati. La sentenza impugnata, nel ritenere infondato il motivo di appello, si è infatti limitata ad osservare - dopo il richiamato excursus nella giurisprudenza costituzionale e di legittimità - che "il giudice di primo grado correttamente ed immediatamente denegava la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, ostandovi, tanto il limite edittale di pena previsto dall'art. 168 bis comma 1 c.p., tenuto conto del reato allora contestato di cui all' art. 73 comma 1 D.P.R. 309/1990, ed atteso inoltre che non poteva pronosticarsi la non recidività, come imposto ai ini dell'ammissione dall' art. 464 quater. comma 3 c.p.p., stante la sottoposizione dell'imputato a misura cautelare" (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata). In buona sostanza, la Corte territoriale non è andata oltre una valutazione di correttezza del comportamento del primo giudice, che aveva negato il beneficio per ragioni edittali e per l'applicazione di una misura cautelare all'esito della convalida dell'arresto. È tuttavia evidente che al giudice di appello, nella prospettiva delineata dagli arresti giurisprudenziali in precedenza richiamati sulla scorta di una lettura costituzionalmente orientata degli artt. 464-bis e 521 cod. proc. pen., è demandata una nuova valutazione della possibilità di accordare la sospensione con messa alla prova, qualora il primo giudice sia pervenuto ad una più lieve qualificazione giuridica dei fatti, compatibile - a differenza del reato originariamente ipotizzato - con la concessione del beneficio, e tuttavia abbia omesso di rivalutare la richiesta difensiva, che su quella riqualificazione aveva tratto il proprio fondamento. Come emerge dal brano della sentenza impugnata poc'anzi riportato, tale rinnovato apprezzamento della richiesta di sospensione con messa alla prova è del tutto mancato. D'altra parte, non può conferirsi decisiva rilevanza, in senso contrario alla tesi qui sostenuta, al fatto che il primo giudice aveva fatto riferimento anche all'applicazione di una misura cautelare. Al di là del carattere blando della misura applicata in convalida (obbligo di dimora), e delle peculiarità, nei parametri e nella funzione, del giudizio prognostico di cui all'art. 464-ter cod. proc. pen. (su cui cfr. da ultimo Sez. 6, n. 37346 del 14/09/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283883 - 01) rispetto alle valutazioni proprie dell'ambito cautelare, ciò che appare imprescindibile è che alla riqualificazione del fatto, in termini meno gravi e compatibili con i limiti di cui all'art. 168-bis cod. pen., segua - sempre che, ovviamente, la questione sia stata ritualmente dedotta con i motivi di appello - una rivalutazione ex novo dell'istanza di sospensione con messa alla prova, in prima battuta respinta per ragioni (anzitutto) edittali. È infatti evidente che, diversamente opinando, l'erronea iniziale qualificazione giuridica precluderebbe all'imputato la possibilità di definire la propria posizione ai sensi degli artt. 168-bis cod. pen., con gli effetti estintivi ivi previsti, nonostante la tempestiva formulazione di una richiesta in tal senso fondata sull'attribuzione al fatto di una diversa e minore rilevanza penale, poi effettivamente riconosciuta all'esito del giudizio. Ed è superfluo evidenziare che tali conclusioni finirebbero per riproporre le criticità già esaminate dalla Consulta con riferimento al G.u.p.:superate dalla richiamata interpretazione degli artt. 464-bis e 521 offerta dalla sentenza n. 119. 4. Le considerazioni fin qui svolte impongono, in accoglimento del ricorso, l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Palermo per una nuova valutazione, anzitutto, in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'accoglimento dell'istanza difensiva di sospensione del processo con messa alla prova. Deve invero darsi seguito all'insegnamento, recentemente affermato da questa Suprema Corte e richiamato anche dal Procuratore Generale, secondo cui «in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, la Corte di cassazione, ove ritenga che la sentenza d'appello abbia illegittimamente confermato l'ordinanza con cui il primo giudice aveva respinto la richiesta di ammissione al beneficio per difetto dei presupposti, dispone l'annullamento con rinvio della sentenza, affinché il giudice d'appello si pronunci sulla sussistenza delle condizioni per l'eventuale accoglimento della richiesta stessa, non versandosi in alcuna delle ipotesi che, ai termini degli artt. 604 e 623 cod. proc. pen., determinano la trasmissione degli atti al primo giudice» (Sez. 2, n. 995 del 25/11/2021, dep. 2022, Posca, Rv. 282582 - 01). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio