CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 settembre 2021
Cassazione n. 43397/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. La Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Lucca con cui, per quel che in questa sede rileva, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni otto di reclusione e euro 35.000 di multa in ordine a plurimi delitti di illecita detenzione e cessione di sostanza stupefacente del tipo eroina. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deduce:1) vizi cumulativi di motivazione in ordine a tutti i reati contestati; 2) mancata riqualificazione delle condotta nei delitti di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. cit.. 3. Il ricorsorisulta generico e riproduttivo degli stessi motivi già vagliati dalla sentenza impugnata. Con riferimento alla identificazione del ricorrente, all'interpretazione delle intercettazioni ed al ruolo ricoperto dal medesimo, dettagliata risulta la risposta fornita dalla Corte di appello di Firenze (pagg. da 9 a 14), ove ha messo in evidenza le modalità dell'individuazione del ricorrente da parte degli operanti, ha analizzato i singoli episodi interpretati sulla base delle intercettazioni telefoniche, l'utilizzabilità e credibilità delle dichiarazioni di un indagato ([OSCURATO:PERSONA]) sentito ex art. 197-bis cod. proc. pen. che aveva confermato la fondatezza del quadro probatorio emerso dalle captazioni, analizzando i singoli episodi messi in discussione dai motivi di gravame; ragioni della decisione in alcun modo prese in esame nel ricorso che contesta genericamente la logicità e completezza della motivazione. Egualmente generico risulta il secondo motivo con cui si contesta la mancata differente qualificazione delle condotte nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. cit. La Corte territoriale, rispondendo allo stesso motivo, ha evidenziato che, nonostante non fossero noti gli esatti quantitativi, l'organizzazione strutturata dello spaccio di eroina svolta in maniera non occasionale ma continuativa attraverso plurimi contatti e per quantitativi senz'altro non modesti facevano ritenere le condotte di spiccata offensività, tali da escludere la fattispecie di cui al comma 5; né risulta pregevole la lessicale critica portata alla decisione nella parte in cui fa riferimento al "ruolo di gestione e organizzazione strutturata" dell'attività di spaccio in considerazione del venir meno dell'ipotesi associativa, esito del giudizio che non contraddice il quadro delineato dai giudici di merito per come apprezzato sulla base dall'esame delle intercettazioni e delle risultanze probatorie. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30/09/2021 Il Consigliere es