Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 31742/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

l provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];uditi:- il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente aldelitto di cui al capo B), poiché il reato è estinto per intervenuta prescrizione, conrideterminazione della pena inflitta, e il rigetto del ricorso nel resto;- l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per le parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha aderitoalle conclusioni del Procuratore generale e ha rassegnato le proprie conclusioni come dapatrocinio a spese dello Stato); l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], per la parte civileGiampiera [OSCURATO:PERSONA], si è riportato alle conclusioni scritte che ha depositato inudienza unitamente alla nota spese e ha chiesto di dichiarare inammissibile o rigettare ilricorso;- gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per l'imputata, hanno insistito perl'accoglimento dei motivi di ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 20 giugno 2025 la Corte di assise di appello di Cagliari, qualeGiudice del rinvio, per quel che qui rileva, in riforma della sentenza della Corte di assisedi Nuoro (appellata dal Pubblico ministero e dalle parti civili) del 29 giugno 2017, cheaveva assolto, per non aver commesso il fatto, [OSCURATO:PERSONA] dalle imputazioni (in concorsocon il marito [OSCURATO:PERSONA], nelle more deceduto) di omicidio aggravato (di AngeloMaria [OSCURATO:PERSONA], fratello di [OSCURATO:PERSONA]) nonché di porto e detenzione di un fucile(rispettivamente, capo A: art. 61, comma primo, nn. 4 e 5, 110, 575, 577, comma primo,n. 3, cod. pen.; e capo B: artt. 61, comma primo, n. 2, 110 cod. pen., 2, 4, 7 legge 2ottobre 1967, n. 895), ha dichiarato la medesima imputata colpevole del primo reato,esclusa l'aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n. 5, cod. pen. e riconosciute lesparo; l’ha assolta in ordine alla detenzione della stessa arma; l’ha condannata alle peneritenute di giustizia, oltre al pagamento delle spese processuali, con le conseguentistatuizioni civili.2.

Avverso la sentenza hanno proposto ricorso, con unico atto, i difensoridell’imputata, articolando otto motivi (di seguito esposti, nei limiti di cui all’art. 173,comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).2.1.

Con il primo motivo sono stati denunciati la violazione degli artt. 192 e 533cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, poiché laCorte di rinvio non si sarebbe attenuta al mandato della sentenza rescindente ma avrebberivalutato il compendio indiziario senza offrire una motivazione rafforzata idonea asuperare, oltre ogni ragionevole dubbio, i rilievi contenuti nella decisione assolutoria diprimo grado.In particolare, sarebbe stato omesso un confronto effettivo con gli elementi diincertezza evidenziati dal primo [OSCURATO:PERSONA], vale a dire (oltre alla negatività di [OSCURATO:PERSONA] FrancescoPiras all’esame stub): la non univocità del contenuto delle intercettazioni ambientali (conriguardo, segnatamente, all’uscita di [OSCURATO:PERSONA] dalla propria abitazione primadelle 7:45, al rinvenimento degli scarponi, all’abbandono di essi da parte dell’imputata,alle tracce biologiche presenti su uno si essi), rispetto alle quali il [OSCURATO:PERSONA] del rinvioavrebbe travisato per invenzione (a sostegno del proprio ragionamento) le dichiarazionirese dall’imputato nel corso del proprio esame e, per omissione, l’esito delle periziedisposte nello stesso giudizio di rinvio; e si sarebbe espresso in maniera contraddittoriao avrebbe omesso di motivare rispetto a quanto esposto nella sentenza assolutoria (suquel che l’imputato e la madre avevano rappresentato, sull’orario in cui quest’ultimosarebbe uscito di casa, sul movente e sul concorso della ricorrente).2.2.

Con il secondo motivo sono state dedotte la violazione degli artt. 546, 623 e627 cod. proc. pen. e la mancanza di autonoma motivazione del compendio probatorio(pur a seguito dell’ampia rinnovazione disposta), poiché che la Corte di assise di appelloavrebbe richiamato per relationem la precedente sentenza annullata senza procedere auna nuova e completa valutazione delle prove acquisite nel giudizio di rinvio, ritenendodi poter fondare la decisione sull’apprezzamento già compiuto nella prima sentenza diappello (nella parte in cui la motivazione di essa sarebbe stata ritenuta immune dacensure da parte della sentenza rescindente), in contrasto con quanto chiarito al riguardodalla giurisprudenza di legittimità.2.3.

Con il terzo motivo sono stati prospettati la violazione degli artt. 192, 533 e546 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta compatibilità tra ilmomento in cui [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe allontanato dalla propria abitazione el’ora dell’omicidio; e al fatto che egli avrebbe svolto, insieme ad [OSCURATO:PERSONA], l’attivitàpreparatoria del delitto.

La sentenza impugnata darebbe tali circostanze come acquisitesenza indicare in modo puntuale le fonti di prova da cui sono state desunte (non valendoperaltro, come esposto, il richiamo alla precedente decisione annullata).2.4.

Con il quarto motivo sono stati denunciati violazione degli artt. 546 cod. proc.pen. e 110 cod. pen., nonché il vizio della motivazione in ordine al contributo causaleprecedenti il delitto, pur essendosene riconosciuta la difficile intelligibilità, sono stateconsiderate decisive per affermare che abbiano avuto luogo la fase preparatoriadell’omicidio ed il concorso (morale e materiale) della ricorrente; e ciò per il tramite diun generico rinvio alla perizia espletata, estrapolando solo alcune espressioni del dialogoin discorso (progressivo n. 4055) non contenute nella nuova perizia disposta dalla stessaCorte di appello, così travisando la prova (a dispetto di quanto affermato nella sentenzadi annullamento); nonché stigmatizzando quanto rassegnato dal perito nel corso delproprio esame (apprezzamento che avrebbe dovuto condurre la Corte di merito a disporreperciò l’espletamento di una nuova perizia).Inoltre, la sentenza non chiarirebbe quale forma di concorso avrebbe avuto luogo,né in che modo le condotte della [OSCURATO:PERSONA] abbiano inciso causalmente sulla determinazionecriminosa del correo; e valorizzerebbe l’ipotetico occultamento post delictum delle scarpe(che avrebbe impiegato il marito dell’imputata), che al più varrebbe quale condotta difavoreggiamento non punibile ex art. 384 cod, pen.2.5.

Con il quinto motivo sono stati dedotti il vizio di motivazione, anche pertravisamento della prova, e la violazione dell’art. 627 cod. prod. pen., a proposito dellavalutazione della negatività dell’esame stub eseguito su [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe negato rilievo a tale dato, in modo generico e congetturale, soltantosulla scorta del lasso temporale intercorso tra l’omicidio (avvenuto alle ore 7:15 del 25gennaio 2015) e il prelievo (alle successive ore 13:20), senza considerare tuttavia glispecifici dati emersi nel caso di specie: in particolare, le osservazioni del consulente delladifesa (che – contrariamente a quanto assunto nella sentenza impugnata – non èpervenuto alle medesime conclusioni del perito); le condizioni del vento il giornodell’omicidio (rassegnate dal medico legale dott. [OSCURATO:PERSONA]) e il fatto che il maritodella ricorrente sia rimasto sotto il diretto controllo dei Carabinieri già dalle 9:00 delmattino dell’omicidio, dati che attribuivano all’esito negativo dello stub un significativovalore difensivo e non sono stati oggetto della necessaria disamina.

Inoltre, la Cortedistrettuale avrebbe negato rilevanza a detto esito negativo tramite mere congetture(l’uso di accorgimenti per evitare i residui di sparo o la successiva doccia), giàstigmatizzate dalla sentenza di annullamento.2.6.

Con il sesto motivo sono stati dedotti la violazione degli artt. 192 cod. proc.pen., 6 CEDU e 111 Cost. nonché il vizio di motivazione in ordine all’ora del delitto e allemodalità con cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe raggiunto il luogo dell’omicidio.

Lasentenza impugnata non esaminerebbe i dati istruttori concernenti i tempi di percorrenza,le condizioni fisiche della vittima (esaminate, invece, dalla sentenza assolutoria di primogrado) e dell’imputato (rappresentate da [OSCURATO:PERSONA]), l’assenza di prova circa l’usodi un mezzo di trasporto e, più in generale, la compatibilità cronologica tra commissionedel fatto, occultamento dell’arma e rientro nell’abitazione.

Ne deriverebbe unamotivazione carente su un passaggio decisivo della ricostruzione accusatoria, inidonea acostituire una motivazione rafforzata.2.7.

Con il settimo motivo la difesa ha denunciato la violazione dell’art. 577,comma 1, n. 3, cod. pen. e il vizio di motivazione con riferimento alla premeditazione.

LaCorte territoriale avrebbe valorizzato l’istigazione della ricorrente, anche sotto tale profiloin maniere contraddittoria (pur avendo dato conto dell’indole violenta del marito edell’odio da lui covato verso il fratello) e congetturale (rispetto alla durata nel tempo diessa, non indicando alcun elemento su cui l’ha fondata); ed avrebbe pure avuto riguardoalle modalità esecutive, basando la decisione su dati che – secondo la giurisprudenza dilegittimità – potrebbero al più denotare una mera preordinazione del delitto ma non ilconsolidamento e la persistente coltivazione, per un apprezzabile lasso di tempo, di unproposito omicida assistito da fredda e meditata determinazione.2.8.

Con l’ottavo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 157 e ss. cod.pen. e 4 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895, con riferimento al delitto di porto in luogopubblico di arma comune da sparo.

La Corte di assise di appello avrebbe erroneamenteescluso la maturazione della prescrizione, omettendo di considerare che la fattispecie indiscorso costituisce un reato autonomo e non un’ipotesi attenuata del medesimo fattoche ha ad oggetto armi da guerra: con la conseguenza che, considerando la correttacornice edittale, il termine massimo di prescrizione risulterebbe già decorso.3.

Il Procuratore generale presso questa Corte di cassazione ha chiesto il rigettodei motivi concernenti l’affermazione di responsabilità dell’imputata.

Ha ritenuto legittimoil richiamo per relationem alla precedente decisione di appello nelle parti non censuratedalla sentenza rescindente (poiché essa non è stata annullata per un vizio processualema per un vizio di motivazione) e ha reputato congrua e in ossequio a quanto dispostodalla pronuncia di annullamento con rinvio la valutazione del compendio indiziario, anchecon riguardo al contributo di [OSCURATO:PERSONA] e alla premeditazione.

Ha, invece, ritenutofondato l’ottavo motivo di ricorso, limitatamente alla dedotta prescrizione del delitto diporto in luogo pubblico del fucile, che costituisce autonoma ipotesi delittuosa.

Ha,dunque, chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alcapo B., relativo al porto in luogo pubblico dell’arma, per intervenuta prescrizione delreato, con conseguente rideterminazione della pena; ha chiesto, nel resto, il rigetto delricorso.4.

Alla pubblica udienza del 22 maggio 2026 il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale e leparti hanno concluso come in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato, nei limiti di seguito chiariti.2.

I motivi di impugnazione concernenti l’affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] congiuntamente, sono fondati, nei termini che si espongono.2.1.

Come anticipato:- la ricorrente e il marito [OSCURATO:PERSONA] all’esito del primo grado di giudizioerano stati assolti, per non aver commesso il fatto, dalle imputazioni di omicidioaggravato di [OSCURATO:PERSONA], fratello del secondo, avvenuto il 25 gennaio 2015, e diporto e detenzione dell’arma usata per perpetrarlo;- a seguito del gravame interposto dal Procuratore della Repubblica e dalle particivili, entrambi gli imputati erano stati dichiarati responsabili dei reati loro ascritti econdannati alla pena di giustizia, con le conseguenti statuizioni civili;- quest’ultima sentenza è stata annullata con rinvio da questa Corte;- il [OSCURATO:PERSONA] del rinvio – oltre alla declaratoria di non doversi procedere nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA], per morte dell’imputato – ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per omicidioaggravato e per il porto di un fucile (assolvendola per la detenzione di esso), come giàretro specificato.2.2.

La sentenza rescindente ha ravvisato il denunciato vizio di motivazionerispetto alle argomentazioni poste dal primo [OSCURATO:PERSONA] di appello a sostegno dellairrilevanza dell’esito negativo dell’esame stub eseguito su [OSCURATO:PERSONA],mandando al [OSCURATO:PERSONA] del rinvio una compiuta valutazione di tale elemento («non essendochiaro sulla base di quali elementi circostanziali si pote[sse] affermare che l'assenza diparticelle da sparo si giustificava con il fatto che, avendo l'imputato indossato degliindumenti al momento dell'esplosione dei colpi, nessuna traccia era residuata sul suotessuto epidermico»), stimando congetturale e inidoneo ad eliderne la valenza favorevoleil percorso argomentativo a sostegno della condanna, «in assenza di una spiegazionelogico-processuale adeguata, che doveva essere fondata sugli elementi indiziari acquisitinei giudizi di merito […] ai quali non si faceva esplicitamente riferimento», anche ove siaffermava che «l’imputato ebbe [...] tutto il tempo di lavarsi e di eliminare possibiliresidue tracce di polvere da sparo» (cfr. sentenza rescindente).La decisione di annullamento ha disposto che detto apprezzamento si svolgessesulla scorta della valutazione comparativa degli elementi indiziari a carico (segnatamente,movente, intercettazioni, ritrovamento degli scarponi di [OSCURATO:PERSONA]), in ossequioai parametri di apprezzamento, per l’appunto, della prova indiziaria («nel rispetto deiquali il giudice di merito deve compiere una duplice operazione, atteso che, dapprima, gliè fatto obbligo di procedere alla valutazione dell'elemento indiziario singolarmenteconsiderato, per stabilire se presenti o meno il requisito della precisione e per vagliarnel'attitudine dimostrativa; successivamente, occorre procedere a un esame complessivodegli elementi indiziari (Sez. 4, n. 48541 del 19/06/2018, Castelli, Rv. 274358-01; Sez.1, n. 41585 del 20/06/2017, Maggi, Rv. 271253-01; Sez. 1, n. 30402 del 28/06/2006,Volpon, Rv. 234374-01), allo scopo di appurare se i margini di ambiguità, correlati aciascuno di essi, possano essere superati in una visione unitaria, in modo da consentirel'attribuzione del fatto illecito agli imputati, pur in assenza di una prova diretta di reità,sulla base di un complesso di dati probatori, che, valutati complessivamente e saldandosilogicamente, conducano a un giudizio di colpevolezza come esito inevitabile (Sez. 2, n.2548 del 19/12/2014, Segura, Rv. 262280-01; Sez. 2, n. 42482 del 19/09/2013,Kuzmanovic, Rv. 256967-01; Sez. 1, n. 30448 del 19/06/2010, Rossi, Rv. 248384-01)»:cfr. sentenza rescindente), senza una valutazione atomistica e parcellizzata di essi esenza una mera sommatoria di questi ultimi (bensì, « preliminarmente, valuta[ndo] isingoli elementi indiziari per verificarne la certezza [...] e l'intrinseca valenza dimostrativa[...] e, successivamente, procede[ndo] ad un esame globale degli elementi certi, peraccertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa inuna visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato "al di là diogni ragionevole dubbio" [...] (Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, Graziadei, Rv. 266941-01)»: ivi), e, dunque, secondo un iter che consentisse di pervenire a una condanna al dilà di ogni ragionevole dubbio.Quindi, pur avendo dichiarato infondate (oltre alle censure relative all’utilizzabilitàdelle intercettazioni e alla mancata rinnovazione dell’istruttoria, compreso l’esamedell’imputato) talune delle censure indirizzate dalla ricorrente alla motivazione relativaalla ricostruzione del fatto (segnatamente, per quel che qui interessa, le argomentazioniinerenti alla conoscenza da parte di [OSCURATO:PERSONA] degli spostamenti che il fratelloavrebbe compiuto il giorno dell’omicidio, alla valutazione della deposizione del testeCancilla, all’assenza dalla propria abitazione di [OSCURATO:PERSONA] in orarioconcomitante con l’omicidio del fratello, al difetto di plausibilità della versione offerta daquest’ultimo) poiché ha ritenuto congruo e rispettoso delle emergenze processuali,rispetto a tali profili, il percorso argomentativo seguito dalla Corte di assise di appello diSassari, non vi è dubbio che questa Corte abbia annullato con rinvio la prima sentenza diappello per vizio di motivazione e posto i sopra richiamati princìpi di diritto cui uniformareil giudizio rescissorio.2.3.

Tanto premesso, occorre allora aver riguardo ai parametri che caratterizzanoquest’ultimo giudizio, con più diretto riguardo ai casi di annullamento come quello indiscorso.Il giudice del rinvio «decide con gli stessi poteri che aveva il giudice la cui sentenzaè stata annullata, salve le limitazioni stabilite dalla legge» (art. 627, comma 2, cod. proc.pen.) e «si uniforma alla sentenza della corte di cassazione per ciò che concerne ogniquestione di diritto con essa decisa» (art. 627, comma 3, cod. proc. pen.).

E, come giàchiarito dalla giurisprudenza, «il giudice di rinvio, in caso di annullamento per vizio dimotivazione, è investito di pieni poteri di cognizione e, salvi i limiti derivanti da uneventuale giudicato interno, può rivisitare il fatto con pieno apprezzamento e autonomiadi giudizio, sicché non è vincolato all'esame dei soli punti indicati nella sentenza diannullamento, ma può accedere alla piena rivalutazione del compendio probatorio, inesito alla quale è legittimato ad addivenire a soluzioni diverse da quelle del precedentegiudice di merito» (Sez. 5, n. 38139 del 13/09/2024, C., Rv. 288174 – 03; Sez. 1, n.5517 del 30/11/2023, dep. 2024, Lombardi, Rv. 285801).

Difatti, «l'annullamento conrinvio per vizio di motivazione determina una piena riespansione dei poteri accertativi delgiudice del rinvio, sicché questi non è obbligato ad esaminare solo i punti specificati nellasentenza rescindente, isolandoli dal residuo materiale probatorio, ma mantiene,nell'ambito del capo colpito dall'annullamento, piena autonomia di giudizio nellaricostruzione del fatto e nella valutazione dei dati, nonché li potere di desumere, anchesulla base di elementi prima trascurati, il proprio libero convincimento, colmando in talmodo i vuoti motivazionali e le incongruenze rilevate, con l'unico limite di non ripetere ivizi già censurati in sede di giudizio rescindente e di conformarsi all'interpretazione ividata alle questioni di diritto» (Sez. 5, n. 38139/2024, cit., che richiama Sez. 3, n. 34794del 19/5/2017, F., Rv. 271345; Sez. 5, n. 42814 del 19/6/2014, Cataldo, Rv. 261760; Sez.6, n. 42028 del 4/11/2010, Regine, Rv. 248738).Inoltre – e ciò, ad avviso del Collegio, deve essere sottolineato – «poiché la Cortedi cassazione risolve una questione di diritto anche quando giudica sull'adempimento deldovere di motivazione, il giudice del rinvio, pur conservando la libertà di decisionemediante un'autonoma valutazione delle risultanze probatorie relative al punto annullatoe con gli stessi poteri del giudice del provvedimento annullato, è tenuto a giustificare ilproprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciatonella sentenza di annullamento, restando in tal modo vincolato a una determinatavalutazione delle risultanze processuali ovvero al compimento di una determinataindagine, in precedenza omessa, di fondamentale rilevanza ai fini della decisione, oancora all'esame, non effettuato, di specifiche istanze difensive incidenti sul giudizioconclusivo, per non ripetere i vizi della motivazione rilevati nella sentenza annullata»(Sez. 5, n. 38139/2024, cit., che richiama Sez. 2, n. 45863 del 24/9/2019, Marrini, Rv.277999; Sez. 5, n. 7567 del 24/9/2012, dep. 2013, Scavetto, Rv. 25483 Sez. 1, n. 7963del 15/1/2007, Pinto, Rv. 236242 e la giurisprudenza conforme successiva).In sostanza, quel che la decisione di annullamento impone al giudice del rinvio èun vincolo negativo, ossia «non ripetere i vizi della motivazione già causa diannullamento, reiterando schemi valutativi delle risultanze processuali od omissioniprocessuali già stigmatizzati dalla decisione di annullamento, ma non costituisce certouna griglia che [ne] perimetra il potere cognitivo»; e lo stesso giudice nel rinvio, «senzaripetere gli errori valutativi già segnalati dalla sentenza di annullamento, non è vincolatoné condizionato da eventuali valutazioni in fatto formulate dalla Corte di cassazione conla sentenza rescindente», le quali «rilevano esclusivamente come punti di riferimento alfine della individuazione del vizio o dei vizi segnalati e non, quindi, come dati che siimpongono per la decisione demandatagli»; ed anzi «spetta[...] al solo giudice di meritoil compito di ricostruire i dati concreti risultanti dalle emergenze processuali e diapprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova» (Sez. 5, n. 38139/2024,cit., che richiama Sez. 2, n. 8733 del 22/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278629; Sez.5, n. 36080 del 27/3/2015, Knox, Rv. 264861; Sez. 5, n. 34016 del 22/6/2010, Gambino,Rv. 248413).2.4.

La sentenza impugnata:- non è conforme né al dictum della sentenza rescindente né al principio quiribadito, che pure si traeva dalla decisione di annullamento la quale aveva demandato ilriesamie dell'intero complesso indiziario;- ed è per vero incorsa nel vizio di motivazione anche rispetto agli esitidell’istruttoria dibattimentale di cui ha disposto un’ampia rinnovazione.Difatti, la Corte di assise di appello ha inteso offrire una motivazione rafforzata,rispetto alla decisione assolutoria di primo grado, valorizzando i «punti fermi individuatidalla Corte di cassazione nella sentenza rescindente» e, muovendo expressis verbis dalla«correttezza della motivazione» della sentenza di appello annullata, che questa Corteavrebbe «riconosciuto» (a proposito: della forte ostilità della ricorrente e del marito versola vittima e della manifestata volontà di sopprimerlo, in particolare, a seguito del violentolitigio tra i germani il giorno precedente all’omicidio; della conoscenza da parte del maritodella ricorrente del luogo in cui la vittima si trovava il giorno in cui è stata assassinata;dell’attività della ricorrente e del marito la notte prima del fatto e dell’assenza diquest’ultimo dalla propria abitazione in orario compatibile con l’omicidio; del ritrovamentodelle scarpe dell’imputato, collegato all’omicidio; del movente economico), ha confermato«le soluzioni date dalla Corte di cassazione a tali questioni di fatto» in quanto nel giudiziodi rinvio non sarebbero emersi elementi nuovi, se non per l’appunto «conferme» (cfr.sentenza impugnata, spec. p. 16 s.).E tali ultimi elementi, che avvalorerebbero l’affermazione di responsabilità anchedella [OSCURATO:PERSONA], sono stati indicati:- nella perizia sui tracciati GPS relativi all’auto del marito, compatibili conl’abbandono da parte della ricorrente degli scarponi che il coniuge indossava allorché haagito, i cui esiti sono stati richiamati in maniera generica;- nell’impossibilità di interpretare i dialoghi tra i coniugi imputati, intercettati lanotte del 25 gennaio 2015, impossibilità anch’essa solo affermata asserita e fondata sulmero rimando all’esame del perito (definito, nuovamente in maniera assertiva,«imbarazzante» senza chiarirne le ragioni) e menzionata per affermare l’idoneità delleespressioni captate a smentire le ammissioni tratte dall’esame di [OSCURATO:PERSONA] inordine a esse, rispetto alle quali pure la sentenza impugnata si limita a mere enunciazioni.Ancora, la motivazione lacunosa della sentenza impugnata non può essere resacongrua dal prosieguo del suo iter, in particolare, nella parte in cui ha negato la possibilitàdi ricostruzioni alternative nuovamente tramite il richiamo pure di quanto avrebbe«ribadito» la sentenza rescindente a smentita di quella, tra tali ricostruzioni, dotata di«un mimino di plausibilità», quantunque rispetto a tale profilo il [OSCURATO:PERSONA] del rinvio abbiarichiamato in maniera non manifestamente illogica l’assenza di elementi che suffraghinotale ricostruzione alternativa, dato inidoneo a suffragare l’esposizione degli elementi acarico, come detto priva della necessaria specificità.

Ma soprattutto l’affermazione diresponsabilità della ricorrente non può trovare sostegno nella parte in cui ha attribuitorilevanza alla mancata registrazione del passaggio di pedoni nella via Gramsci di Lula daparte delle telecamere ivi presenti (dovuta all’orientamento delle telecamere disorveglianza a servizio di un’abitazione privata), ossia al difetto di «certezza» che NicoAntonio [OSCURATO:PERSONA] l’avesse percorsa a piedi: a quest’ultimo dato, dunque, in manieramanifestamente illogica si è riconosciuta portata dimostrativa, richiamando ancoraquanto la sentenza di annullamento avrebbe acclarato in via definitiva a propositodell’assenza dell’uomo dalla propria abitazione.Parimenti, nel contesto lacunoso in discorso, non giova la svalutazione dell’esitonegativo dello stub eseguito su [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio, pur rassegnandoche, secondo il perito, tale esito fosse «indubbiamente coerente con l’ipotesi che ilsoggetto non avesse sparato», ha osservato che, a dire dello stesso ausiliario, l’assenzadi residui di sparo potrebbe spiegarsi «anche altrimenti, ad esempio, come segnalatonella letteratura di settore», per il tempo eccessivo trascorso tra l’esplosione dello sparoe il prelievo, ipotesi che nella specie potrebbe ricorrere; tuttavia, come denunciato nelricorso, non si è dato conto delle ragioni per cui sono state disattese le osservazioni delconsulente degli imputati (cfr. verbale del 10 febbraio 2023), in particolare, rispettoall’incidenza delle condizioni atmosferiche del 25 gennaio 2015 sul propagarsi delleparticelle a seguito degli spari, attribuendo al medesimo consulente l’integralecondivisione di quanto affermato dal perito e negando pure che il primo avesse indicatodati distonici in proposito.

Ancora, la motivazione al riguardo che inteso espressamentefondarsi pure su «congetture», che ha ritenuto «dotate di alta plausibilità razionale»,ossia sul fatto che non possa escludersi che il marito della ricorrente, tutt’altro chesprovveduto, si fosse curato di coprirsi con indumenti poi gettati o avesse fatto una docciaprima dell’arrivo dei Carabinieri in casa sua (cfr. sentenza impugnata, spec. p. 21).

Al dilà del fatto che in tal modo si è ha pure riproposto l’iter ritenuto viziato dalla sentenza diannullamento, deve ribadirsi che – per costante giurisprudenza – in tema di provaindiziaria, la motivazione non può fondarsi su mere congetture, consistenti in ipotesiinsuscettibili di verifica empirica (Sez. 1, n. 16523 del 04/12/2020 - dep. 2021, Romano,Rv. 281385 - 01; Sez. 5, n. 25616 del 24/05/2019, Devona, Rv. 277312 – 01; cfr. pureSez. 5, n. 16354 del 27/03/2026, Matà, Rv. 290117 – 02; Sez. 6, n. 36430 del28/05/2014, Schembri, Rv. 260813 - 01).

Difatti, l’indizio è un fatto certo dal quale, perinferenza logica basata su regole di esperienza consolidate e affidabili, si perviene alladimostrazione del fatto incerto da provare (Sez.

U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci,Rv. 191230 – 01; Sez. 5, n. 16354/2026, cit.); e, per quel che qui rileva, deve esseredistinto dal sospetto inteso, per l’appunto, come mera congettura (ossia ipotesi senzaprove o alla ricerca di prove: Sez. 5, n. 5209 del 11/12/2020, Ottino, Rv. 280408 – 02).Inoltre, non vi è menzione – se non negli scarni termini sopra richiamati –dell’esito della rinnovazione istruttoria e, in particolare, la nuova perizia relativa alleconversazioni intercettate e i testi escussi.Il vizio di motivazione appena evidenziato inficia l’affermazione di responsabilitàdella Flores anche senza considerare quanto esposto nella sentenza impugnata con piùdiretto riguardo alla sua partecipazione nel fatto del marito, che non può colmare taledeficit argomentativo.

In ogni caso, si osserva che la Corte di assise di appello ha indicato,quali elementi dimostrativi del concorso morale della ricorrente, per aver rafforzato ilproposito criminoso del coniuge, l’aver sobillato quest’ultimo a rivolgere gravi minacce alfratello (l’omicidio dei figli) nonché a sopprimere proprio il germano, concordando con ilmarito la successiva attività di occultamento delle prove: tuttavia, la sentenza impugnata– che, quanto alla minaccia ha richiamato un’espressione della Flores del 6 dicembre2014 (senza indicare da dove è stata tratta e che, come emerge dalla sentenza di primogrado è stata oggetto di captazione) –, nel resto ha fatto espresso riferimento alleconversazioni intercettate di cui ha affermato la non intellegibilità, richiamando inmaniera generica le ammissioni dell’imputato nel corso del proprio esame.

Infine, harichiamato l’attività di occultamento degli scarponi, pure fondata sulla già rilevatamotivazione viziata.Dunque, la Corte di assise di appello non ha compiuto l’esame dell’interocomplesso degli elementi indiziari ad essa demandato, nell'erroneo presupposto che lasentenza di annullamento con rinvio avesse compiuto – o comunque definitivamenteavvalorato – un apprezzamento di fatto; e ha inteso corroborare tali elementi per iltramite di una motivazione ulteriormente lacunosa.Si impone, allora, l’annullamento della sentenza impugnata quanto al capo A. conrinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di assise appello di Cagliari; conassorbimento delle residue censure, e segnatamente del settimo motivo, inerente allapremeditazione3.

L’ottavo motivo di ricorso, relativo al residuo delitto di porto in luogo pubblicodi arma comune da sparo (artt. 4 e 7 legge n. 895 del 1967 – capo B. della rubrica), èfondato.L'art. 7 cit.

«non prevede una circostanza attenuante rispetto ai delitti di cui aiprecedenti articoli da 1 a 4, ma configura altrettanti autonomi reati, caratterizzati dalladiversità dell'oggetto (arma comune da sparo anziché arma da guerra), e cioè di unelemento essenziale e non circostanziale, cui corrisponde l'autonomia della relativasanzione, che, per le armi comuni, è determinata per relationem con la diminuzionefissa di un terzo rispetto alle pene previste per le armi da guerra».Ne deriva che la pena edittale massima da considerare per determinare il terminedi prescrizione del reato, commesso il 25 gennaio 2015, è sei anni e otto mesi direclusione e, tenuto conto dell’interruzione, otto anni e quattro mesi (art. 157 e 161cod. pen.).

Dunque, tenuto conto dei periodi di sospensione, pari a 154 giorni (per ildifferimento dell’udienza del 18 gennaio 2017 al 31 gennaio 2017, per l’impedimento acomparire dell’imputato detenuto in ragione dell’impossibilità di tradurlo per lecondizioni meteorologiche; per il differimento dell’udienza del 19 aprile 2021 al 7 giugno2021, su richiesta della difesa; a causa della pandemia da Covid 19, da computarsi nellamisura di 64 giorni, in ragione della sospensione del termine per impugnare la primasentenza di appello, depositata il 16 aprile 2020: cfr. Sez.

U, n. 5292 del 26/11/2020 -dep. 2021, Sanna, Rv. 280432 – 02; Sez. 5, n. 2647 del 29/09/2021 - dep. 2022, Fava,Rv. 282431 – 01), è spirato il 26 ottobre 2023.Ragion per cui, non ricorrendo i presupposti di cui all’art. 129, comma 2, cod.proc. pen., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alcapo B) perché il reato è estinto per prescrizione.

Mette conto evidenziare che non visono statuizioni civili devolute ex art. 578 cod. proc. pen. a questa Corte in ordine alfatto in discorso, per la dirimente considerazione che per esso la prima sentenza diappello non aveva liquidato alcun danno in favore delle parti civili, le quali non hannoimpugnato tale statuizione.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo B) perché ilreato è estinto per prescrizione.Annulla la sentenza impugnata quanto al capo A) con rinvio per nuovo giudizio adaltra Sezione della Corte di assise appello di Cagliari.Così deciso il 22/05/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteGiovanni [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];uditi:- il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente aldelitto di cui al capo B), poiché il reato è estinto per intervenuta prescrizione, conrideterminazione della pena inflitta, e il rigetto del ricorso nel resto;- l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per le parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha aderitoalle conclusioni del Procuratore generale e ha rassegnato le proprie conclusioni come dapatrocinio a spese dello Stato); l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], per la parte civileGiampiera [OSCURATO:PERSONA], si è riportato alle conclusioni scritte che ha depositato inudienza unitamente alla nota spese e ha chiesto di dichiarare inammissibile o rigettare ilricorso;- gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per l'imputata, hanno insistito perl'accoglimento dei motivi di ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 20 giugno 2025 la Corte di assise di appello di Cagliari, qualeGiudice del rinvio, per quel che qui rileva, in riforma della sentenza della Corte di assisedi Nuoro (appellata dal Pubblico ministero e dalle parti civili) del 29 giugno 2017, cheaveva assolto, per non aver commesso il fatto, [OSCURATO:PERSONA] dalle imputazioni (in concorsocon il marito [OSCURATO:PERSONA], nelle more deceduto) di omicidio aggravato (di AngeloMaria [OSCURATO:PERSONA], fratello di [OSCURATO:PERSONA]) nonché di porto e detenzione di un fucile(rispettivamente, capo A: art. 61, comma primo, nn. 4 e 5, 110, 575, 577, comma primo,n. 3, cod. pen.; e capo B: artt. 61, comma primo, n. 2, 110 cod. pen., 2, 4, 7 legge 2ottobre 1967, n. 895), ha dichiarato la medesima imputata colpevole del primo reato,esclusa l'aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n. 5, cod. pen. e riconosciute lesparo; l’ha assolta in ordine alla detenzione della stessa arma; l’ha condannata alle peneritenute di giustizia, oltre al pagamento delle spese processuali, con le conseguentistatuizioni civili.2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso, con unico atto, i difensoridell’imputata, articolando otto motivi (di seguito esposti, nei limiti di cui all’art. 173,comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).2.1. Con il primo motivo sono stati denunciati la violazione degli artt. 192 e 533cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, poiché laCorte di rinvio non si sarebbe attenuta al mandato della sentenza rescindente ma avrebberivalutato il compendio indiziario senza offrire una motivazione rafforzata idonea asuperare, oltre ogni ragionevole dubbio, i rilievi contenuti nella decisione assolutoria diprimo grado.In particolare, sarebbe stato omesso un confronto effettivo con gli elementi diincertezza evidenziati dal primo [OSCURATO:PERSONA], vale a dire (oltre alla negatività di [OSCURATO:PERSONA] FrancescoPiras all’esame stub): la non univocità del contenuto delle intercettazioni ambientali (conriguardo, segnatamente, all’uscita di [OSCURATO:PERSONA] dalla propria abitazione primadelle 7:45, al rinvenimento degli scarponi, all’abbandono di essi da parte dell’imputata,alle tracce biologiche presenti su uno si essi), rispetto alle quali il [OSCURATO:PERSONA] del rinvioavrebbe travisato per invenzione (a sostegno del proprio ragionamento) le dichiarazionirese dall’imputato nel corso del proprio esame e, per omissione, l’esito delle periziedisposte nello stesso giudizio di rinvio; e si sarebbe espresso in maniera contraddittoriao avrebbe omesso di motivare rispetto a quanto esposto nella sentenza assolutoria (suquel che l’imputato e la madre avevano rappresentato, sull’orario in cui quest’ultimosarebbe uscito di casa, sul movente e sul concorso della ricorrente).2.2. Con il secondo motivo sono state dedotte la violazione degli artt. 546, 623 e627 cod. proc. pen. e la mancanza di autonoma motivazione del compendio probatorio(pur a seguito dell’ampia rinnovazione disposta), poiché che la Corte di assise di appelloavrebbe richiamato per relationem la precedente sentenza annullata senza procedere auna nuova e completa valutazione delle prove acquisite nel giudizio di rinvio, ritenendodi poter fondare la decisione sull’apprezzamento già compiuto nella prima sentenza diappello (nella parte in cui la motivazione di essa sarebbe stata ritenuta immune dacensure da parte della sentenza rescindente), in contrasto con quanto chiarito al riguardodalla giurisprudenza di legittimità.2.3. Con il terzo motivo sono stati prospettati la violazione degli artt. 192, 533 e546 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta compatibilità tra ilmomento in cui [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe allontanato dalla propria abitazione el’ora dell’omicidio; e al fatto che egli avrebbe svolto, insieme ad [OSCURATO:PERSONA], l’attivitàpreparatoria del delitto. La sentenza impugnata darebbe tali circostanze come acquisitesenza indicare in modo puntuale le fonti di prova da cui sono state desunte (non valendoperaltro, come esposto, il richiamo alla precedente decisione annullata).2.4. Con il quarto motivo sono stati denunciati violazione degli artt. 546 cod. proc.pen. e 110 cod. pen., nonché il vizio della motivazione in ordine al contributo causaleprecedenti il delitto, pur essendosene riconosciuta la difficile intelligibilità, sono stateconsiderate decisive per affermare che abbiano avuto luogo la fase preparatoriadell’omicidio ed il concorso (morale e materiale) della ricorrente; e ciò per il tramite diun generico rinvio alla perizia espletata, estrapolando solo alcune espressioni del dialogoin discorso (progressivo n. 4055) non contenute nella nuova perizia disposta dalla stessaCorte di appello, così travisando la prova (a dispetto di quanto affermato nella sentenzadi annullamento); nonché stigmatizzando quanto rassegnato dal perito nel corso delproprio esame (apprezzamento che avrebbe dovuto condurre la Corte di merito a disporreperciò l’espletamento di una nuova perizia).Inoltre, la sentenza non chiarirebbe quale forma di concorso avrebbe avuto luogo,né in che modo le condotte della [OSCURATO:PERSONA] abbiano inciso causalmente sulla determinazionecriminosa del correo; e valorizzerebbe l’ipotetico occultamento post delictum delle scarpe(che avrebbe impiegato il marito dell’imputata), che al più varrebbe quale condotta difavoreggiamento non punibile ex art. 384 cod, pen.2.5. Con il quinto motivo sono stati dedotti il vizio di motivazione, anche pertravisamento della prova, e la violazione dell’art. 627 cod. prod. pen., a proposito dellavalutazione della negatività dell’esame stub eseguito su [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe negato rilievo a tale dato, in modo generico e congetturale, soltantosulla scorta del lasso temporale intercorso tra l’omicidio (avvenuto alle ore 7:15 del 25gennaio 2015) e il prelievo (alle successive ore 13:20), senza considerare tuttavia glispecifici dati emersi nel caso di specie: in particolare, le osservazioni del consulente delladifesa (che – contrariamente a quanto assunto nella sentenza impugnata – non èpervenuto alle medesime conclusioni del perito); le condizioni del vento il giornodell’omicidio (rassegnate dal medico legale dott. [OSCURATO:PERSONA]) e il fatto che il maritodella ricorrente sia rimasto sotto il diretto controllo dei Carabinieri già dalle 9:00 delmattino dell’omicidio, dati che attribuivano all’esito negativo dello stub un significativovalore difensivo e non sono stati oggetto della necessaria disamina. Inoltre, la Cortedistrettuale avrebbe negato rilevanza a detto esito negativo tramite mere congetture(l’uso di accorgimenti per evitare i residui di sparo o la successiva doccia), giàstigmatizzate dalla sentenza di annullamento.2.6. Con il sesto motivo sono stati dedotti la violazione degli artt. 192 cod. proc.pen., 6 CEDU e 111 Cost. nonché il vizio di motivazione in ordine all’ora del delitto e allemodalità con cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe raggiunto il luogo dell’omicidio. Lasentenza impugnata non esaminerebbe i dati istruttori concernenti i tempi di percorrenza,le condizioni fisiche della vittima (esaminate, invece, dalla sentenza assolutoria di primogrado) e dell’imputato (rappresentate da [OSCURATO:PERSONA]), l’assenza di prova circa l’usodi un mezzo di trasporto e, più in generale, la compatibilità cronologica tra commissionedel fatto, occultamento dell’arma e rientro nell’abitazione. Ne deriverebbe unamotivazione carente su un passaggio decisivo della ricostruzione accusatoria, inidonea acostituire una motivazione rafforzata.2.7. Con il settimo motivo la difesa ha denunciato la violazione dell’art. 577,comma 1, n. 3, cod. pen. e il vizio di motivazione con riferimento alla premeditazione. LaCorte territoriale avrebbe valorizzato l’istigazione della ricorrente, anche sotto tale profiloin maniere contraddittoria (pur avendo dato conto dell’indole violenta del marito edell’odio da lui covato verso il fratello) e congetturale (rispetto alla durata nel tempo diessa, non indicando alcun elemento su cui l’ha fondata); ed avrebbe pure avuto riguardoalle modalità esecutive, basando la decisione su dati che – secondo la giurisprudenza dilegittimità – potrebbero al più denotare una mera preordinazione del delitto ma non ilconsolidamento e la persistente coltivazione, per un apprezzabile lasso di tempo, di unproposito omicida assistito da fredda e meditata determinazione.2.8. Con l’ottavo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 157 e ss. cod.pen. e 4 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895, con riferimento al delitto di porto in luogopubblico di arma comune da sparo. La Corte di assise di appello avrebbe erroneamenteescluso la maturazione della prescrizione, omettendo di considerare che la fattispecie indiscorso costituisce un reato autonomo e non un’ipotesi attenuata del medesimo fattoche ha ad oggetto armi da guerra: con la conseguenza che, considerando la correttacornice edittale, il termine massimo di prescrizione risulterebbe già decorso.3. Il Procuratore generale presso questa Corte di cassazione ha chiesto il rigettodei motivi concernenti l’affermazione di responsabilità dell’imputata. Ha ritenuto legittimoil richiamo per relationem alla precedente decisione di appello nelle parti non censuratedalla sentenza rescindente (poiché essa non è stata annullata per un vizio processualema per un vizio di motivazione) e ha reputato congrua e in ossequio a quanto dispostodalla pronuncia di annullamento con rinvio la valutazione del compendio indiziario, anchecon riguardo al contributo di [OSCURATO:PERSONA] e alla premeditazione. Ha, invece, ritenutofondato l’ottavo motivo di ricorso, limitatamente alla dedotta prescrizione del delitto diporto in luogo pubblico del fucile, che costituisce autonoma ipotesi delittuosa. Ha,dunque, chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alcapo B., relativo al porto in luogo pubblico dell’arma, per intervenuta prescrizione delreato, con conseguente rideterminazione della pena; ha chiesto, nel resto, il rigetto delricorso.4. Alla pubblica udienza del 22 maggio 2026 il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale e leparti hanno concluso come in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato, nei limiti di seguito chiariti.2. I motivi di impugnazione concernenti l’affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] congiuntamente, sono fondati, nei termini che si espongono.2.1. Come anticipato:- la ricorrente e il marito [OSCURATO:PERSONA] all’esito del primo grado di giudizioerano stati assolti, per non aver commesso il fatto, dalle imputazioni di omicidioaggravato di [OSCURATO:PERSONA], fratello del secondo, avvenuto il 25 gennaio 2015, e diporto e detenzione dell’arma usata per perpetrarlo;- a seguito del gravame interposto dal Procuratore della Repubblica e dalle particivili, entrambi gli imputati erano stati dichiarati responsabili dei reati loro ascritti econdannati alla pena di giustizia, con le conseguenti statuizioni civili;- quest’ultima sentenza è stata annullata con rinvio da questa Corte;- il [OSCURATO:PERSONA] del rinvio – oltre alla declaratoria di non doversi procedere nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA], per morte dell’imputato – ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per omicidioaggravato e per il porto di un fucile (assolvendola per la detenzione di esso), come giàretro specificato.2.2. La sentenza rescindente ha ravvisato il denunciato vizio di motivazionerispetto alle argomentazioni poste dal primo [OSCURATO:PERSONA] di appello a sostegno dellairrilevanza dell’esito negativo dell’esame stub eseguito su [OSCURATO:PERSONA],mandando al [OSCURATO:PERSONA] del rinvio una compiuta valutazione di tale elemento («non essendochiaro sulla base di quali elementi circostanziali si pote[sse] affermare che l'assenza diparticelle da sparo si giustificava con il fatto che, avendo l'imputato indossato degliindumenti al momento dell'esplosione dei colpi, nessuna traccia era residuata sul suotessuto epidermico»), stimando congetturale e inidoneo ad eliderne la valenza favorevoleil percorso argomentativo a sostegno della condanna, «in assenza di una spiegazionelogico-processuale adeguata, che doveva essere fondata sugli elementi indiziari acquisitinei giudizi di merito […] ai quali non si faceva esplicitamente riferimento», anche ove siaffermava che «l’imputato ebbe [...] tutto il tempo di lavarsi e di eliminare possibiliresidue tracce di polvere da sparo» (cfr. sentenza rescindente).La decisione di annullamento ha disposto che detto apprezzamento si svolgessesulla scorta della valutazione comparativa degli elementi indiziari a carico (segnatamente,movente, intercettazioni, ritrovamento degli scarponi di [OSCURATO:PERSONA]), in ossequioai parametri di apprezzamento, per l’appunto, della prova indiziaria («nel rispetto deiquali il giudice di merito deve compiere una duplice operazione, atteso che, dapprima, gliè fatto obbligo di procedere alla valutazione dell'elemento indiziario singolarmenteconsiderato, per stabilire se presenti o meno il requisito della precisione e per vagliarnel'attitudine dimostrativa; successivamente, occorre procedere a un esame complessivodegli elementi indiziari (Sez. 4, n. 48541 del 19/06/2018, Castelli, Rv. 274358-01; Sez.1, n. 41585 del 20/06/2017, Maggi, Rv. 271253-01; Sez. 1, n. 30402 del 28/06/2006,Volpon, Rv. 234374-01), allo scopo di appurare se i margini di ambiguità, correlati aciascuno di essi, possano essere superati in una visione unitaria, in modo da consentirel'attribuzione del fatto illecito agli imputati, pur in assenza di una prova diretta di reità,sulla base di un complesso di dati probatori, che, valutati complessivamente e saldandosilogicamente, conducano a un giudizio di colpevolezza come esito inevitabile (Sez. 2, n.2548 del 19/12/2014, Segura, Rv. 262280-01; Sez. 2, n. 42482 del 19/09/2013,Kuzmanovic, Rv. 256967-01; Sez. 1, n. 30448 del 19/06/2010, Rossi, Rv. 248384-01)»:cfr. sentenza rescindente), senza una valutazione atomistica e parcellizzata di essi esenza una mera sommatoria di questi ultimi (bensì, « preliminarmente, valuta[ndo] isingoli elementi indiziari per verificarne la certezza [...] e l'intrinseca valenza dimostrativa[...] e, successivamente, procede[ndo] ad un esame globale degli elementi certi, peraccertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa inuna visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato "al di là diogni ragionevole dubbio" [...] (Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, Graziadei, Rv. 266941-01)»: ivi), e, dunque, secondo un iter che consentisse di pervenire a una condanna al dilà di ogni ragionevole dubbio.Quindi, pur avendo dichiarato infondate (oltre alle censure relative all’utilizzabilitàdelle intercettazioni e alla mancata rinnovazione dell’istruttoria, compreso l’esamedell’imputato) talune delle censure indirizzate dalla ricorrente alla motivazione relativaalla ricostruzione del fatto (segnatamente, per quel che qui interessa, le argomentazioniinerenti alla conoscenza da parte di [OSCURATO:PERSONA] degli spostamenti che il fratelloavrebbe compiuto il giorno dell’omicidio, alla valutazione della deposizione del testeCancilla, all’assenza dalla propria abitazione di [OSCURATO:PERSONA] in orarioconcomitante con l’omicidio del fratello, al difetto di plausibilità della versione offerta daquest’ultimo) poiché ha ritenuto congruo e rispettoso delle emergenze processuali,rispetto a tali profili, il percorso argomentativo seguito dalla Corte di assise di appello diSassari, non vi è dubbio che questa Corte abbia annullato con rinvio la prima sentenza diappello per vizio di motivazione e posto i sopra richiamati princìpi di diritto cui uniformareil giudizio rescissorio.2.3. Tanto premesso, occorre allora aver riguardo ai parametri che caratterizzanoquest’ultimo giudizio, con più diretto riguardo ai casi di annullamento come quello indiscorso.Il giudice del rinvio «decide con gli stessi poteri che aveva il giudice la cui sentenzaè stata annullata, salve le limitazioni stabilite dalla legge» (art. 627, comma 2, cod. proc.pen.) e «si uniforma alla sentenza della corte di cassazione per ciò che concerne ogniquestione di diritto con essa decisa» (art. 627, comma 3, cod. proc. pen.). E, come giàchiarito dalla giurisprudenza, «il giudice di rinvio, in caso di annullamento per vizio dimotivazione, è investito di pieni poteri di cognizione e, salvi i limiti derivanti da uneventuale giudicato interno, può rivisitare il fatto con pieno apprezzamento e autonomiadi giudizio, sicché non è vincolato all'esame dei soli punti indicati nella sentenza diannullamento, ma può accedere alla piena rivalutazione del compendio probatorio, inesito alla quale è legittimato ad addivenire a soluzioni diverse da quelle del precedentegiudice di merito» (Sez. 5, n. 38139 del 13/09/2024, C., Rv. 288174 – 03; Sez. 1, n.5517 del 30/11/2023, dep. 2024, Lombardi, Rv. 285801). Difatti, «l'annullamento conrinvio per vizio di motivazione determina una piena riespansione dei poteri accertativi delgiudice del rinvio, sicché questi non è obbligato ad esaminare solo i punti specificati nellasentenza rescindente, isolandoli dal residuo materiale probatorio, ma mantiene,nell'ambito del capo colpito dall'annullamento, piena autonomia di giudizio nellaricostruzione del fatto e nella valutazione dei dati, nonché li potere di desumere, anchesulla base di elementi prima trascurati, il proprio libero convincimento, colmando in talmodo i vuoti motivazionali e le incongruenze rilevate, con l'unico limite di non ripetere ivizi già censurati in sede di giudizio rescindente e di conformarsi all'interpretazione ividata alle questioni di diritto» (Sez. 5, n. 38139/2024, cit., che richiama Sez. 3, n. 34794del 19/5/2017, F., Rv. 271345; Sez. 5, n. 42814 del 19/6/2014, Cataldo, Rv. 261760; Sez.6, n. 42028 del 4/11/2010, Regine, Rv. 248738).Inoltre – e ciò, ad avviso del Collegio, deve essere sottolineato – «poiché la Cortedi cassazione risolve una questione di diritto anche quando giudica sull'adempimento deldovere di motivazione, il giudice del rinvio, pur conservando la libertà di decisionemediante un'autonoma valutazione delle risultanze probatorie relative al punto annullatoe con gli stessi poteri del giudice del provvedimento annullato, è tenuto a giustificare ilproprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciatonella sentenza di annullamento, restando in tal modo vincolato a una determinatavalutazione delle risultanze processuali ovvero al compimento di una determinataindagine, in precedenza omessa, di fondamentale rilevanza ai fini della decisione, oancora all'esame, non effettuato, di specifiche istanze difensive incidenti sul giudizioconclusivo, per non ripetere i vizi della motivazione rilevati nella sentenza annullata»(Sez. 5, n. 38139/2024, cit., che richiama Sez. 2, n. 45863 del 24/9/2019, Marrini, Rv.277999; Sez. 5, n. 7567 del 24/9/2012, dep. 2013, Scavetto, Rv. 25483 Sez. 1, n. 7963del 15/1/2007, Pinto, Rv. 236242 e la giurisprudenza conforme successiva).In sostanza, quel che la decisione di annullamento impone al giudice del rinvio èun vincolo negativo, ossia «non ripetere i vizi della motivazione già causa diannullamento, reiterando schemi valutativi delle risultanze processuali od omissioniprocessuali già stigmatizzati dalla decisione di annullamento, ma non costituisce certouna griglia che [ne] perimetra il potere cognitivo»; e lo stesso giudice nel rinvio, «senzaripetere gli errori valutativi già segnalati dalla sentenza di annullamento, non è vincolatoné condizionato da eventuali valutazioni in fatto formulate dalla Corte di cassazione conla sentenza rescindente», le quali «rilevano esclusivamente come punti di riferimento alfine della individuazione del vizio o dei vizi segnalati e non, quindi, come dati che siimpongono per la decisione demandatagli»; ed anzi «spetta[...] al solo giudice di meritoil compito di ricostruire i dati concreti risultanti dalle emergenze processuali e diapprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova» (Sez. 5, n. 38139/2024,cit., che richiama Sez. 2, n. 8733 del 22/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278629; Sez.5, n. 36080 del 27/3/2015, Knox, Rv. 264861; Sez. 5, n. 34016 del 22/6/2010, Gambino,Rv. 248413).2.4. La sentenza impugnata:- non è conforme né al dictum della sentenza rescindente né al principio quiribadito, che pure si traeva dalla decisione di annullamento la quale aveva demandato ilriesamie dell'intero complesso indiziario;- ed è per vero incorsa nel vizio di motivazione anche rispetto agli esitidell’istruttoria dibattimentale di cui ha disposto un’ampia rinnovazione.Difatti, la Corte di assise di appello ha inteso offrire una motivazione rafforzata,rispetto alla decisione assolutoria di primo grado, valorizzando i «punti fermi individuatidalla Corte di cassazione nella sentenza rescindente» e, muovendo expressis verbis dalla«correttezza della motivazione» della sentenza di appello annullata, che questa Corteavrebbe «riconosciuto» (a proposito: della forte ostilità della ricorrente e del marito versola vittima e della manifestata volontà di sopprimerlo, in particolare, a seguito del violentolitigio tra i germani il giorno precedente all’omicidio; della conoscenza da parte del maritodella ricorrente del luogo in cui la vittima si trovava il giorno in cui è stata assassinata;dell’attività della ricorrente e del marito la notte prima del fatto e dell’assenza diquest’ultimo dalla propria abitazione in orario compatibile con l’omicidio; del ritrovamentodelle scarpe dell’imputato, collegato all’omicidio; del movente economico), ha confermato«le soluzioni date dalla Corte di cassazione a tali questioni di fatto» in quanto nel giudiziodi rinvio non sarebbero emersi elementi nuovi, se non per l’appunto «conferme» (cfr.sentenza impugnata, spec. p. 16 s.).E tali ultimi elementi, che avvalorerebbero l’affermazione di responsabilità anchedella [OSCURATO:PERSONA], sono stati indicati:- nella perizia sui tracciati GPS relativi all’auto del marito, compatibili conl’abbandono da parte della ricorrente degli scarponi che il coniuge indossava allorché haagito, i cui esiti sono stati richiamati in maniera generica;- nell’impossibilità di interpretare i dialoghi tra i coniugi imputati, intercettati lanotte del 25 gennaio 2015, impossibilità anch’essa solo affermata asserita e fondata sulmero rimando all’esame del perito (definito, nuovamente in maniera assertiva,«imbarazzante» senza chiarirne le ragioni) e menzionata per affermare l’idoneità delleespressioni captate a smentire le ammissioni tratte dall’esame di [OSCURATO:PERSONA] inordine a esse, rispetto alle quali pure la sentenza impugnata si limita a mere enunciazioni.Ancora, la motivazione lacunosa della sentenza impugnata non può essere resacongrua dal prosieguo del suo iter, in particolare, nella parte in cui ha negato la possibilitàdi ricostruzioni alternative nuovamente tramite il richiamo pure di quanto avrebbe«ribadito» la sentenza rescindente a smentita di quella, tra tali ricostruzioni, dotata di«un mimino di plausibilità», quantunque rispetto a tale profilo il [OSCURATO:PERSONA] del rinvio abbiarichiamato in maniera non manifestamente illogica l’assenza di elementi che suffraghinotale ricostruzione alternativa, dato inidoneo a suffragare l’esposizione degli elementi acarico, come detto priva della necessaria specificità. Ma soprattutto l’affermazione diresponsabilità della ricorrente non può trovare sostegno nella parte in cui ha attribuitorilevanza alla mancata registrazione del passaggio di pedoni nella via Gramsci di Lula daparte delle telecamere ivi presenti (dovuta all’orientamento delle telecamere disorveglianza a servizio di un’abitazione privata), ossia al difetto di «certezza» che NicoAntonio [OSCURATO:PERSONA] l’avesse percorsa a piedi: a quest’ultimo dato, dunque, in manieramanifestamente illogica si è riconosciuta portata dimostrativa, richiamando ancoraquanto la sentenza di annullamento avrebbe acclarato in via definitiva a propositodell’assenza dell’uomo dalla propria abitazione.Parimenti, nel contesto lacunoso in discorso, non giova la svalutazione dell’esitonegativo dello stub eseguito su [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio, pur rassegnandoche, secondo il perito, tale esito fosse «indubbiamente coerente con l’ipotesi che ilsoggetto non avesse sparato», ha osservato che, a dire dello stesso ausiliario, l’assenzadi residui di sparo potrebbe spiegarsi «anche altrimenti, ad esempio, come segnalatonella letteratura di settore», per il tempo eccessivo trascorso tra l’esplosione dello sparoe il prelievo, ipotesi che nella specie potrebbe ricorrere; tuttavia, come denunciato nelricorso, non si è dato conto delle ragioni per cui sono state disattese le osservazioni delconsulente degli imputati (cfr. verbale del 10 febbraio 2023), in particolare, rispettoall’incidenza delle condizioni atmosferiche del 25 gennaio 2015 sul propagarsi delleparticelle a seguito degli spari, attribuendo al medesimo consulente l’integralecondivisione di quanto affermato dal perito e negando pure che il primo avesse indicatodati distonici in proposito. Ancora, la motivazione al riguardo che inteso espressamentefondarsi pure su «congetture», che ha ritenuto «dotate di alta plausibilità razionale»,ossia sul fatto che non possa escludersi che il marito della ricorrente, tutt’altro chesprovveduto, si fosse curato di coprirsi con indumenti poi gettati o avesse fatto una docciaprima dell’arrivo dei Carabinieri in casa sua (cfr. sentenza impugnata, spec. p. 21). Al dilà del fatto che in tal modo si è ha pure riproposto l’iter ritenuto viziato dalla sentenza diannullamento, deve ribadirsi che – per costante giurisprudenza – in tema di provaindiziaria, la motivazione non può fondarsi su mere congetture, consistenti in ipotesiinsuscettibili di verifica empirica (Sez. 1, n. 16523 del 04/12/2020 - dep. 2021, Romano,Rv. 281385 - 01; Sez. 5, n. 25616 del 24/05/2019, Devona, Rv. 277312 – 01; cfr. pureSez. 5, n. 16354 del 27/03/2026, Matà, Rv. 290117 – 02; Sez. 6, n. 36430 del28/05/2014, Schembri, Rv. 260813 - 01). Difatti, l’indizio è un fatto certo dal quale, perinferenza logica basata su regole di esperienza consolidate e affidabili, si perviene alladimostrazione del fatto incerto da provare (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci,Rv. 191230 – 01; Sez. 5, n. 16354/2026, cit.); e, per quel che qui rileva, deve esseredistinto dal sospetto inteso, per l’appunto, come mera congettura (ossia ipotesi senzaprove o alla ricerca di prove: Sez. 5, n. 5209 del 11/12/2020, Ottino, Rv. 280408 – 02).Inoltre, non vi è menzione – se non negli scarni termini sopra richiamati –dell’esito della rinnovazione istruttoria e, in particolare, la nuova perizia relativa alleconversazioni intercettate e i testi escussi.Il vizio di motivazione appena evidenziato inficia l’affermazione di responsabilitàdella Flores anche senza considerare quanto esposto nella sentenza impugnata con piùdiretto riguardo alla sua partecipazione nel fatto del marito, che non può colmare taledeficit argomentativo. In ogni caso, si osserva che la Corte di assise di appello ha indicato,quali elementi dimostrativi del concorso morale della ricorrente, per aver rafforzato ilproposito criminoso del coniuge, l’aver sobillato quest’ultimo a rivolgere gravi minacce alfratello (l’omicidio dei figli) nonché a sopprimere proprio il germano, concordando con ilmarito la successiva attività di occultamento delle prove: tuttavia, la sentenza impugnata– che, quanto alla minaccia ha richiamato un’espressione della Flores del 6 dicembre2014 (senza indicare da dove è stata tratta e che, come emerge dalla sentenza di primogrado è stata oggetto di captazione) –, nel resto ha fatto espresso riferimento alleconversazioni intercettate di cui ha affermato la non intellegibilità, richiamando inmaniera generica le ammissioni dell’imputato nel corso del proprio esame. Infine, harichiamato l’attività di occultamento degli scarponi, pure fondata sulla già rilevatamotivazione viziata.Dunque, la Corte di assise di appello non ha compiuto l’esame dell’interocomplesso degli elementi indiziari ad essa demandato, nell'erroneo presupposto che lasentenza di annullamento con rinvio avesse compiuto – o comunque definitivamenteavvalorato – un apprezzamento di fatto; e ha inteso corroborare tali elementi per iltramite di una motivazione ulteriormente lacunosa.Si impone, allora, l’annullamento della sentenza impugnata quanto al capo A. conrinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di assise appello di Cagliari; conassorbimento delle residue censure, e segnatamente del settimo motivo, inerente allapremeditazione3. L’ottavo motivo di ricorso, relativo al residuo delitto di porto in luogo pubblicodi arma comune da sparo (artt. 4 e 7 legge n. 895 del 1967 – capo B. della rubrica), èfondato.L'art. 7 cit. «non prevede una circostanza attenuante rispetto ai delitti di cui aiprecedenti articoli da 1 a 4, ma configura altrettanti autonomi reati, caratterizzati dalladiversità dell'oggetto (arma comune da sparo anziché arma da guerra), e cioè di unelemento essenziale e non circostanziale, cui corrisponde l'autonomia della relativasanzione, che, per le armi comuni, è determinata per relationem con la diminuzionefissa di un terzo rispetto alle pene previste per le armi da guerra».Ne deriva che la pena edittale massima da considerare per determinare il terminedi prescrizione del reato, commesso il 25 gennaio 2015, è sei anni e otto mesi direclusione e, tenuto conto dell’interruzione, otto anni e quattro mesi (art. 157 e 161cod. pen.). Dunque, tenuto conto dei periodi di sospensione, pari a 154 giorni (per ildifferimento dell’udienza del 18 gennaio 2017 al 31 gennaio 2017, per l’impedimento acomparire dell’imputato detenuto in ragione dell’impossibilità di tradurlo per lecondizioni meteorologiche; per il differimento dell’udienza del 19 aprile 2021 al 7 giugno2021, su richiesta della difesa; a causa della pandemia da Covid 19, da computarsi nellamisura di 64 giorni, in ragione della sospensione del termine per impugnare la primasentenza di appello, depositata il 16 aprile 2020: cfr. Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020 -dep. 2021, Sanna, Rv. 280432 – 02; Sez. 5, n. 2647 del 29/09/2021 - dep. 2022, Fava,Rv. 282431 – 01), è spirato il 26 ottobre 2023.Ragion per cui, non ricorrendo i presupposti di cui all’art. 129, comma 2, cod.proc. pen., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alcapo B) perché il reato è estinto per prescrizione. Mette conto evidenziare che non visono statuizioni civili devolute ex art. 578 cod. proc. pen. a questa Corte in ordine alfatto in discorso, per la dirimente considerazione che per esso la prima sentenza diappello non aveva liquidato alcun danno in favore delle parti civili, le quali non hannoimpugnato tale statuizione. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo B) perché ilreato è estinto per prescrizione.Annulla la sentenza impugnata quanto al capo A) con rinvio per nuovo giudizio adaltra Sezione della Corte di assise appello di Cagliari.Così deciso il 22/05/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteGiovanni [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 31742/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris