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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 10 aprile 2025

Cassazione n. 25567/2025

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza per intervenuta prescrizione [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Ancona, in riforma della pronuncia resa il 24 novembre 2020 dal Tribunale di Fermo, appellata dalla parte civile, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile, ai soli effetti civili del reato di cui all'art. 189, comma 6, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, allo stesso ascritto (commesso il 1° giugno 2013).

2. Avverso la prefata sentenza ricorre l'imputato a mezzo del difensore che solleva due motivi:

2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge per non avere la Corte territoriale accertato che il reato contestato all'imputato si era già estinto per intervenuta prescrizione nel corso del giudizio di primo grado, cosicché alcuna statuizione agli effetti civili poteva essere disposta.

Il reato si sarebbe prescritto il 20 ottobre 2020; la sentenza di primo grado è stata emessa il 24 novembre 2020;

2.2. Con il secondo motivo, deduce mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.

Il ricorrente lamenta, in particolare, che la sentenza impugnata sia priva di qualsiasi riferimento e di motivazione sulla eccepita prescrizione, ribadita anche in una memoria ex art. 611 cod. proc. pen., trasmessa a mezzo pec alla Corte territoriale.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza per intervenuta prescrizione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.

2. Il calcolo del termine di prescrizione proposto dalla difesa è erroneo perché la prescrizione massima pari ad anni 7 e mesi 6 sarebbe andata a maturare il 10 dicembre 2020.

A detto termine deve poi aggiungersi un periodo di sospensione della prescrizione pari ad anni 1, così come risultante dal verbale dell'udienza del 7 giugno 2018 davanti al Tribunale di Fermo che, in forza del d.l. 17 ottobre 2016, convertito nella legge 15 dicembre 2016, n. 229, ha disposto la sospensione della prescrizione per il periodo intercorrente tra il 27 settembre 2016 e il 26 settembre 2017.

Ne consegue che il termine massimo di prescrizione è maturato alla data del 10 dicembre 2021, in epoca quindi successiva alla sentenza di primo grado, che reca la data del 24 novembre 2020.

Correttamente, pertanto, la Corte di appello (con sentenza del 24 settembre 2024), preso atto dell'intervenuta prescrizione, ha condannato l'imputato agli effetti civili.3.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 10 aprile 2025 Il Consigliere estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza per intervenuta prescrizione [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Ancona, in riforma della pronuncia resa il 24 novembre 2020 dal Tribunale di Fermo, appellata dalla parte civile, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile, ai soli effetti civili del reato di cui all'art. 189, comma 6, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, allo stesso ascritto (commesso il 1° giugno 2013). 2. Avverso la prefata sentenza ricorre l'imputato a mezzo del difensore che solleva due motivi: 2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge per non avere la Corte territoriale accertato che il reato contestato all'imputato si era già estinto per intervenuta prescrizione nel corso del giudizio di primo grado, cosicché alcuna statuizione agli effetti civili poteva essere disposta. Il reato si sarebbe prescritto il 20 ottobre 2020; la sentenza di primo grado è stata emessa il 24 novembre 2020; 2.2. Con il secondo motivo, deduce mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente lamenta, in particolare, che la sentenza impugnata sia priva di qualsiasi riferimento e di motivazione sulla eccepita prescrizione, ribadita anche in una memoria ex art. 611 cod. proc. pen., trasmessa a mezzo pec alla Corte territoriale. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza per intervenuta prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato. 2. Il calcolo del termine di prescrizione proposto dalla difesa è erroneo perché la prescrizione massima pari ad anni 7 e mesi 6 sarebbe andata a maturare il 10 dicembre 2020. A detto termine deve poi aggiungersi un periodo di sospensione della prescrizione pari ad anni 1, così come risultante dal verbale dell'udienza del 7 giugno 2018 davanti al Tribunale di Fermo che, in forza del d.l. 17 ottobre 2016, convertito nella legge 15 dicembre 2016, n. 229, ha disposto la sospensione della prescrizione per il periodo intercorrente tra il 27 settembre 2016 e il 26 settembre 2017. Ne consegue che il termine massimo di prescrizione è maturato alla data del 10 dicembre 2021, in epoca quindi successiva alla sentenza di primo grado, che reca la data del 24 novembre 2020. Correttamente, pertanto, la Corte di appello (con sentenza del 24 settembre 2024), preso atto dell'intervenuta prescrizione, ha condannato l'imputato agli effetti civili.3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 10 aprile 2025 Il Consigliere estens
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