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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 maggio 2024

Cassazione n. 18021/2026

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e rappresentante protempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -2026Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati2349e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti -avverso la sentenza n. 422/2024 della CORTE D'APPELLO diCATANZARO, depositata il 28/05/2024 R.G.N. 411/2022;Numero registro generale 26244/2024Numero sezionale 2349/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di coNnusmiegrol idoi r accolta generale 18021/2026Data pubblicazione 04/06/2026del 13/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.Con l’impugnata sentenza, la Corte d’appello di Catanzaro haaccolto il gravame presentato dall’INPS, avverso la sentenzaresa in primo grado - nel giudizio di opposizione avversol’avviso di addebito n. 33020180001159600000, notificato allasignora Froio il 23/08/18, con cui le si richiedeva il pagamentodella somma di € 3.052,14 a titolo di contributi dovuti allagestione commercianti dal 01/2016 al 06/2016; dal 10/2016 al12/2016 e dal 01/2017 al 09/2017 - con cui il Tribunale diCatanzaro aveva dichiarato cessata la materia del contendererelativamente alle partite debitorie riferite al periodo dal01/2017 al 09/2017, aveva dichiarato non dovuto il creditosotteso all’avviso di addebito, relativamente ai contributirichiesti alla gestione commercianti, dal 01/2016 al 06/2016 edal 10/2016 al 12/2016, ed aveva condannato l’I.N.P.S. alpagamento delle spese processuali.2.

In particolare, la Corte territoriale ha accolto il gravame,ritenendo insuperabile il tenore letterale della legge n.233/1990, art. 1, comma 3, che fissa il livello minimoimponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali,dovuti alle gestioni di cui al comma 1, da ciascun assicurato,nella misura del minimale annuo di retribuzione.Ciò, ad avviso del giudice d’appello, non consentivaall’interessato di provare per l’anno 2016 un reddito effettivoinferiore a quello corrispondente alla presunzione di legge.3.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazionela signora Froio, articolando due motivi; l’INPS resiste concontroricorso.Numero registro generale 26244/20244.

Al termine della camera di consiglio, il collegio ha riservatoN umero sezionale 2349/2026Numero di raccolta generale 18021/2026il deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380-bis,Data pubblicazione 04/06/2026ultimo comma, c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsaapplicazione dell'art. 1, comma 3, della legge n. 233/1990 (inrelazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), sostenendosi che la norma sucui il Giudice della sentenza appellata ha basato il suoconvincimento non potrebbe essere applicata alla fattispecieoggetto del giudizio, nel quale, invece, si disquisisce del fattoche il rapporto di lavoro autonomo, svolto nell’anno 2016, dallasig.ra [OSCURATO:PERSONA] sia stato caratterizzato dalla stagionalità,per soli tre mesi di durata e, comunque, con la prevalenza deiredditi da pensione su quelli da lavoro, come sarebbe provatocon la documentazione versata in atti e sulla quale nessunaccertamento risulterebbe essere stato fatto dalla Corteterritoriale, in ordine alla abitualità e prevalenza dell'impegno.1.2.

Sostanzialmente la parte afferma che la Corte territorialeavrebbe errato nel ritenere che la signora Froio avesse l’obbligodi versare i contributi alla Gestione commercianti per tuttol’anno, ritenendo sussistente l’obbligo solo per il periodo dieffettivo svolgimento dell’attività commerciale.2.

Il motivo è infondato.2.1.

Infatti, questa Corte ha, ormai da tempo, affermato (n.1684/2021; 23375/2021) che il carattere stagionaledell'attività commerciale risulta irrilevante ai fini dell'obbligocontributivo, in ragione del chiaro ed inequivoco tenoreletterale della legge n. 233 del 1990, art. 1, comma 3, che fissail livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributiprevidenziali, dovuti alle gestioni di cui al comma 1, da ciascunassicurato, nella misura del minimale annuo imponibile diNumero registro generale 26244/2024Numero sezionale 2349/2026retribuzione, che non consente all'interessato di provaNurmee rou dni r accolta generale 18021/2026Data pubblicazione 04/06/2026reddito effettivo inferiore a quello corrispondente allapresunzione di legge (cfr., in questi termini, anche Cass. 23dicembre 1999 n. 14498; Cass. 10 settembre 2009 n. 19502).Questo regime contributivo imposto dalla legge non è correlatoalla durata della prestazione nel corso dell'anno, ma al redditoprodotto nel corso dell'anno e ciò priva di sostanziale rilevanzagiuridica la questione sollevata, relativa alla interruzionedell’attività nel periodo di sospensione per il caratterestagionale dell'impresa esercitata.2.2.

Quindi correttamente, la Corte d’appello, una voltaaccertato che il soggetto, nell’anno 2016, svolgeva attività dilavoro autonomo nel settore del commercio con i requisiti dellaprofessionalità, abitualità e prevalenza (capo 9 della sentenza)ha affermato l'esistenza dell'obbligo di pagamento dellacontribuzione IVS almeno sul minimale contributivo annuoimponibile, concludendo quindi per la piena legittimitàdell’imposizione contributiva portata nell’avviso di addebitoopposto.3.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 2909c.c. e la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), oltre che laviolazione dei principi giurisprudenziali in materia diregolamentazione delle spese di lite, ciò in quanto, ad avvisodella ricorrente, la sentenza di primo grado non risulterebbeappellata dall’I.n.p.s., né relativamente alla dichiaratacessazione della materia del contendere per sopravvenutosgravio delle pretese creditorie relative al 2017, né rispetto alladichiarata soccombenza virtuale dello stesso Istituto, inrelazione alla pronuncia di parziale cessazione della materia delcontendere. [OSCURATO:PERSONA] dell’appello, pertanto, ad avviso dellaNumero registro generale 26244/2024Numero sezionale 2349/2026ricorrente, pur accogliendo il gravame dell’I.n.p.s., quanNtuom earol dlai r accolta generale 18021/2026Data pubblicazione 04/06/2026sola annualità 2016, non avrebbe potuto condannarla, qualeoriginaria opponente, vittoriosa parzialmente in relazioneall’unitaria opposizione proposta in prime cure, al pagamentodelle spese di lite di primo e secondo grado in favore della partesoccombente virtuale (quanto meno parziale) I.n.p.s.3.1.

Il motivo è fondato.3.2.

Secondo il pacifico insegnamento di questa Corte, inmateria di procedimento civile, il potere del giudice d'appello diprocedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle speseprocessuali, quale conseguenza della pronunzia di meritoadottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte dellasentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve esserementre, in caso di conferma della sentenza impugnata, ladecisione sulle spese può essere dal giudice del gravamemodificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbiacostituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione.3.3.

Invero, la soccombenza, ai fini della liquidazione dellespese, deve essere stabilita in base ad un criterio unitario eglobale in relazione all'esito finale della lite (ex multis, Cass. n.15483/2008; 6259/2014; 23639/2024).3.4.

Pertanto, correttamente il giudice d’appello, all’esitocomplessivo del giudizio, riformata la sentenza impugnata,nella parte relativa alla ritenuta legittimità dell’imposizionecontributiva dell’anno 2016, ha provveduto ad una nuovacomplessiva liquidazione delle spese di lite per entrambi i gradi.Tuttavia, all’esito del giudizio complessivo, la società quiricorrente è comunque risultata parzialmente vittoriosa, peravere ottenuto la riduzione del debito indicato nell’avviso diaddebito originariamente opposto; pertanto, le speseNumero registro generale 26244/2024Numero sezionale 2349/2026avrebbero potuto essere compensate quanto meno in Npumaerrot edi ,r accolta generale 18021/2026Data pubblicazione 04/06/2026nella ricorrenza dei relativi presupposti, ma non posteintegralmente a carico di chi era risultato aver avuto ragione,almeno in parte, della pretesa azionata (v.

Cass. n. 8781/2024;nn. 13778, 9014, 3308 del 2023 in applicazione di Cass.,sez.un., nr. 32061 del 2022).3.5.

Il secondo motivo è dunque fondato e la sentenza deveessere in parte qua cassata, con rinvio alla Corte d’appello diCatanzaro, in diversa composizione, anche per le spese delpresente giudizio.

P.Q.MLa Corte rigetta il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo,cassa in parte qua la sentenza impugnata e rinvia alla Corted’appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per lespese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale del 13maggio 2026.LA P RESIDENTE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e rappresentante protempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -2026Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati2349e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti -avverso la sentenza n. 422/2024 della CORTE D'APPELLO diCATANZARO, depositata il 28/05/2024 R.G.N. 411/2022;Numero registro generale 26244/2024Numero sezionale 2349/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di coNnusmiegrol idoi r accolta generale 18021/2026Data pubblicazione 04/06/2026del 13/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.Con l’impugnata sentenza, la Corte d’appello di Catanzaro haaccolto il gravame presentato dall’INPS, avverso la sentenzaresa in primo grado - nel giudizio di opposizione avversol’avviso di addebito n. 33020180001159600000, notificato allasignora Froio il 23/08/18, con cui le si richiedeva il pagamentodella somma di € 3.052,14 a titolo di contributi dovuti allagestione commercianti dal 01/2016 al 06/2016; dal 10/2016 al12/2016 e dal 01/2017 al 09/2017 - con cui il Tribunale diCatanzaro aveva dichiarato cessata la materia del contendererelativamente alle partite debitorie riferite al periodo dal01/2017 al 09/2017, aveva dichiarato non dovuto il creditosotteso all’avviso di addebito, relativamente ai contributirichiesti alla gestione commercianti, dal 01/2016 al 06/2016 edal 10/2016 al 12/2016, ed aveva condannato l’I.N.P.S. alpagamento delle spese processuali.2. In particolare, la Corte territoriale ha accolto il gravame,ritenendo insuperabile il tenore letterale della legge n.233/1990, art. 1, comma 3, che fissa il livello minimoimponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali,dovuti alle gestioni di cui al comma 1, da ciascun assicurato,nella misura del minimale annuo di retribuzione.Ciò, ad avviso del giudice d’appello, non consentivaall’interessato di provare per l’anno 2016 un reddito effettivoinferiore a quello corrispondente alla presunzione di legge.3. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazionela signora Froio, articolando due motivi; l’INPS resiste concontroricorso.Numero registro generale 26244/20244. Al termine della camera di consiglio, il collegio ha riservatoN umero sezionale 2349/2026Numero di raccolta generale 18021/2026il deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380-bis,Data pubblicazione 04/06/2026ultimo comma, c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsaapplicazione dell'art. 1, comma 3, della legge n. 233/1990 (inrelazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), sostenendosi che la norma sucui il Giudice della sentenza appellata ha basato il suoconvincimento non potrebbe essere applicata alla fattispecieoggetto del giudizio, nel quale, invece, si disquisisce del fattoche il rapporto di lavoro autonomo, svolto nell’anno 2016, dallasig.ra [OSCURATO:PERSONA] sia stato caratterizzato dalla stagionalità,per soli tre mesi di durata e, comunque, con la prevalenza deiredditi da pensione su quelli da lavoro, come sarebbe provatocon la documentazione versata in atti e sulla quale nessunaccertamento risulterebbe essere stato fatto dalla Corteterritoriale, in ordine alla abitualità e prevalenza dell'impegno.1.2. Sostanzialmente la parte afferma che la Corte territorialeavrebbe errato nel ritenere che la signora Froio avesse l’obbligodi versare i contributi alla Gestione commercianti per tuttol’anno, ritenendo sussistente l’obbligo solo per il periodo dieffettivo svolgimento dell’attività commerciale.2. Il motivo è infondato.2.1. Infatti, questa Corte ha, ormai da tempo, affermato (n.1684/2021; 23375/2021) che il carattere stagionaledell'attività commerciale risulta irrilevante ai fini dell'obbligocontributivo, in ragione del chiaro ed inequivoco tenoreletterale della legge n. 233 del 1990, art. 1, comma 3, che fissail livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributiprevidenziali, dovuti alle gestioni di cui al comma 1, da ciascunassicurato, nella misura del minimale annuo imponibile diNumero registro generale 26244/2024Numero sezionale 2349/2026retribuzione, che non consente all'interessato di provaNurmee rou dni r accolta generale 18021/2026Data pubblicazione 04/06/2026reddito effettivo inferiore a quello corrispondente allapresunzione di legge (cfr., in questi termini, anche Cass. 23dicembre 1999 n. 14498; Cass. 10 settembre 2009 n. 19502).Questo regime contributivo imposto dalla legge non è correlatoalla durata della prestazione nel corso dell'anno, ma al redditoprodotto nel corso dell'anno e ciò priva di sostanziale rilevanzagiuridica la questione sollevata, relativa alla interruzionedell’attività nel periodo di sospensione per il caratterestagionale dell'impresa esercitata.2.2. Quindi correttamente, la Corte d’appello, una voltaaccertato che il soggetto, nell’anno 2016, svolgeva attività dilavoro autonomo nel settore del commercio con i requisiti dellaprofessionalità, abitualità e prevalenza (capo 9 della sentenza)ha affermato l'esistenza dell'obbligo di pagamento dellacontribuzione IVS almeno sul minimale contributivo annuoimponibile, concludendo quindi per la piena legittimitàdell’imposizione contributiva portata nell’avviso di addebitoopposto.3. Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 2909c.c. e la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), oltre che laviolazione dei principi giurisprudenziali in materia diregolamentazione delle spese di lite, ciò in quanto, ad avvisodella ricorrente, la sentenza di primo grado non risulterebbeappellata dall’I.n.p.s., né relativamente alla dichiaratacessazione della materia del contendere per sopravvenutosgravio delle pretese creditorie relative al 2017, né rispetto alladichiarata soccombenza virtuale dello stesso Istituto, inrelazione alla pronuncia di parziale cessazione della materia delcontendere. [OSCURATO:PERSONA] dell’appello, pertanto, ad avviso dellaNumero registro generale 26244/2024Numero sezionale 2349/2026ricorrente, pur accogliendo il gravame dell’I.n.p.s., quanNtuom earol dlai r accolta generale 18021/2026Data pubblicazione 04/06/2026sola annualità 2016, non avrebbe potuto condannarla, qualeoriginaria opponente, vittoriosa parzialmente in relazioneall’unitaria opposizione proposta in prime cure, al pagamentodelle spese di lite di primo e secondo grado in favore della partesoccombente virtuale (quanto meno parziale) I.n.p.s.3.1. Il motivo è fondato.3.2. Secondo il pacifico insegnamento di questa Corte, inmateria di procedimento civile, il potere del giudice d'appello diprocedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle speseprocessuali, quale conseguenza della pronunzia di meritoadottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte dellasentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve esserementre, in caso di conferma della sentenza impugnata, ladecisione sulle spese può essere dal giudice del gravamemodificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbiacostituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione.3.3. Invero, la soccombenza, ai fini della liquidazione dellespese, deve essere stabilita in base ad un criterio unitario eglobale in relazione all'esito finale della lite (ex multis, Cass. n.15483/2008; 6259/2014; 23639/2024).3.4. Pertanto, correttamente il giudice d’appello, all’esitocomplessivo del giudizio, riformata la sentenza impugnata,nella parte relativa alla ritenuta legittimità dell’imposizionecontributiva dell’anno 2016, ha provveduto ad una nuovacomplessiva liquidazione delle spese di lite per entrambi i gradi.Tuttavia, all’esito del giudizio complessivo, la società quiricorrente è comunque risultata parzialmente vittoriosa, peravere ottenuto la riduzione del debito indicato nell’avviso diaddebito originariamente opposto; pertanto, le speseNumero registro generale 26244/2024Numero sezionale 2349/2026avrebbero potuto essere compensate quanto meno in Npumaerrot edi ,r accolta generale 18021/2026Data pubblicazione 04/06/2026nella ricorrenza dei relativi presupposti, ma non posteintegralmente a carico di chi era risultato aver avuto ragione,almeno in parte, della pretesa azionata (v. Cass. n. 8781/2024;nn. 13778, 9014, 3308 del 2023 in applicazione di Cass.,sez.un., nr. 32061 del 2022).3.5. Il secondo motivo è dunque fondato e la sentenza deveessere in parte qua cassata, con rinvio alla Corte d’appello diCatanzaro, in diversa composizione, anche per le spese delpresente giudizio. P.Q.MLa Corte rigetta il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo,cassa in parte qua la sentenza impugnata e rinvia alla Corted’appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per lespese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale del 13maggio 2026.LA P RESIDENTE
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