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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 marzo 2023

Cassazione n. 17976/2023

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C ha pronunciato la segue ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 24068/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE; - intimato - avverso la sentenza n. 27/2018 del TRIBUNALE di LECCO depositata il 07/02/2018 R.G.N. 667/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

R.G.24068/2018 [OSCURATO:PERSONA]: il presente giudizio , promosso dinanzi al Tribunale di Lecco quale giudice dell’esecuzione,proviene dalla riassunzione - da parte di Equitalia – di un originario giudizio di opposizione agli atti esecutivi proposto dalla società “[OSCURATO:SOCIETA].” avverso l’ingiunzione di crediti (di natura anche non tributaria); esso concerne atti esecutivi (pignoramenti) conseguenti a quattro avvisi di addebito emessi a titolo di premi assicurativi e contributi previdenziali asseritamente dovuti ad INPS ed INAIL da parte della società; il Tribunale adìto ha preliminarmente giudicato tempestiva l’opposizione proposta exart. 617 cod. proc. civ.; ha indi qualificato la domanda attorea come azione rivolta a sentir dichiarare la nullità degli atti ingiuntivi, dovuta a una serie di irregolarità del procedimento notificatorio telematico, e, comunque, al mancato raggiungimento della prova in giudizio circa il contenuto effettivo delle varie allegazioni telematiche; secondo il Tribunale di Lecco la nullità dell’atto impositivo (e dei conseguenti atti esecutivi - pignoramenti), avrebbe dovuto condurre alla sanatoria ex tunc dei vizi denunciati, atteso che gli atti esecutivi avevano comunque raggiunto lo scopo, il che era dimostrato dalla stessa attività difensiva svolta dalla opponente, dal la quale era chiaro come questa avesse avuto esatta conoscenza degli avvisi di addebito e dei relativi pignoramenti; su tale presupposto il Tribunale, in attuazione del principio generale richiamato , ha respinto ogni contestazione circa la regolarità tanto del processo notificatorio quantodegli atti esecutivi conseguenti; la cassazione della sentenza è domandata dalla società “[OSCURATO:SOCIETA].” sulla base di sei motivi; l’Agenzia delle Entrate –Riscossione è rimasta intimata; all’Adunanza il Collegio si è riservato il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA]: col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., la ricorrente contesta “Violazione e falsa applicazione degli artt. 156 e 160 c.p.c.”; la regola del raggiungimento dello scopo non varrebbe per l’impugnativa avente ad oggetto l’atto successivo a quello presupposto irregolarmente notificato; col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 4 cod. proc. civ., deduce “Nullità della sentenza impugnata per omessa, contraddittoria e/o illogica motivazione”; il Tribunale avrebbe confuso il vizio di notifica con la mancata prova dell’idoneità delle ricevute a confermare l’avvenuta regolare notifica; inoltre non ha motivato perché ha ritenuto la piena cognizione degli atti esecutivi presupposti ai pignoramenti esattoriali; col terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., lamenta “Violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., art. 26, 2° comma d.P.R. n. 602/73, art. 30, 4° comma, d.lgs. n. 78/2010, art. 3 e 6 d.P.R. n. 68/2005, art. 20 ss. d.lgs. n. 82/2005 (e relative specifiche tecniche); rileval’errore nella ricostruzione del fatto, per avere, il giudice del merito, ritenuto come andata a buon fine la notifica a mezzo PEC degli atti esecutivi; senza tale travisamento delle risultanze della prova la conclusione della controversia sarebbe stata favorevole all’opponente; col quarto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., denuncia “Violazione e falsa applicazione degli artt. 26, 2° comma, d.P.R. n. 602/73, 30, 4° comma d.lgs. n. 78/2010, art. 3 d.P.R. n. 68/2005, art. 20, 21 e 22 d.lgs. n. 82/2005, art. 4 D.P.C.M. 22/2/2001, 13 e 156 c.p.c.”; sostiene che se il Tribunale avesse applicato correttamente le norme sulla sottoscrizione del documento informatico avrebbe dovuto concludere per l’inesistenza degli atti e del procedimento notificatorio; col quinto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 5 cod. proc. civ., lamenta “Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio risultante dagli atti di causa”; il fatto decisivo consiste nell’avere il Tribunale omesso di valutare il rilievo, contenuto nella memoria difensiva dell’opponente, che per uno dei quattro avvisi di addebito la società di riscossione non aveva neppure prodotto la stampa della ricevuta di avvenuta consegna (RdAC); col sesto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 e n. 4 cod. proc. civ., denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 72 bis d.P.R. n. 602/73, art. 7 legge n. 212/2000 e art. 3 d.lgs. n. 241/1990; nullità della sentenza per illogica o contraddittoria motivazione;il Tribunale ha escluso l’obbligo dell’ente della riscossione di indicare nei pignoramenti le modalità di calcolo degli interessi, sanzioni ed aggio, violando le norme di legge richiamate in epigrafe; così statuendo, avrebbe altresì mancato di rilevare la nullità dei pignoramenti per carenza di motivazione sulla modalità di calcolo applicate agli interessi ed ulteriori eventuali oneri; il primo motivo è infondato; la Corte territoriale ha ritenuto , invero, che l’attività difensiva dell’opponente provasse l’avvenuta conoscenza degli avvisi di pagamento e del loro contenuto, nonché della conseguente attività di esecuzione dell’Agenzia attraverso i pignoramenti esattoriali;la giurisprudenza di questa Corte è saldamente orientata nel ritenere che qualora l’esecutato denunci con opposizione ex art. 617 del codice di rito la nullità della notificazione dell’atto di pignoramento, la proposizione di tale opposizione, in quanto rappresenta indice della conoscenza dell’esecuzione, dimostra l’avvenuto raggiungimento dello scopo cui era preordinata la detta notificazione e comporta, quindi, la sanatoria della sua nullità,in applicazione dell’art. 156, u.c. cod. proc. civ. (Così, Cass. n. 33466 del 2019; Cass. 19145 del 2016); tale orientamento, correttamente attuato dal giudice del merito, supera ogni deduzione della società in ordine alla regolarità della notifica, della firma digitale, nonché alla congruità della motivazione; circa i singoli difetti di notificazione degli avvisi di addebito a cui la ricorrente riconnette l’erroneità del giudizio di merito, la giurisprudenza di legittimità ne ha riconosciutola sanabilità per raggiungimento dello scopo (cfr., ad esempio, Cass. n. 33601 del 2023; Cass. n. 33466 del 2019; Cass. n. 19145 del 2016, mentre il richiamo in ricorso a Cass. n. 15849 del 2006 è inconferente, perché la pronuncia riguarda un’ipotesi in cui la società lamentava la sua estraneità all’atto ingiuntivo per non esserne il legittimo destinatario); segnatamente, a proposito della violazione della firma di gitale - oggetto del quarto motivo di ricorso -questa Corte ha affermato di recente come, qualora la parte non sia in grado di fornirne la prova, questa non integri inesistenza della notifica, bensì la sua nullità sanabile per raggiungimento dello scopo (Cass. n. 20214 del 2021); il secondo motivoè inammissibile; esso contesta la qualificazione dell’azioneda parte del Tribunale; detta azione era volta a sentir dichiarare l’inesistenza radicale delle notifiche - dal che sarebbe stato impossibile applicare la sanatoria ex tunc per raggiungimento dello scopo da parte dell’atto impugnato – in luogo del l’i nsufficienza di prova della notificazione dell’atto presupposto dovuto alle irregolarità del procedimento telematico; la qualificazione da parte del giudice, tuttavia, per poter essere contestata in termini di violazione dell’art. 112 c.p.c., richiede l’allegazione in termini di autosufficienza della domanda come originariamente proposta. [OSCURATO:PERSONA].

Un. n. 20181 del 2019, la Corte di cassazione, allorquando debba accertare se il giudice di merito sia incorso in "errorin procedendo ", conoscendo anche del fatto, ha sì il potere di esaminare direttamente gliatti di causa, ma, non essendo il predetto vizio rilevabile "ex officio", né potendo la Corte ricercare e verificare autonomamente i documenti interessati dall'accertamento, è necessario che la parte ricorrente non solo indichi gli elementi individuanti ecaratterizzanti il "fatto processuale" di cui richiede il riesame, ma anche che illustri la corretta soluzione rispetto a quella erronea praticata daigiudici di merito, in modo da consentire alla Corte investita della questione, secondo la prospettazionealternativa del ricorrente, la verifica della sua esistenza e l'emenda dell'errore denunciato; gli altri motivi addotti, insistenti sulla irregolarità della notificadella firma digitale, nonché sulla congruità della motivazione, vengono travolti dall’infondatezza del primo motivo, in quanto superati dalla statuizione di avvenuta sanatoria degli attinulli, per raggiungimento dello scopo; per completezza si rileva comeil ricorso presenti ulteriori p rofili di inammissibilità, quali, nel quinto motivo, la mancata allegazione della decisività della circostanza asseritamente omessa, ai fini del raggiungimento del parametro di legalità utile ad introdurrel’error in iudicando ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 5 cod. proc. civ.; in definitiva, una volta riconosciuta, da parte del Tribunale, l’efficacia sanante della raggiunta conoscenza degli attida parte dell’odierna ricorrente, tutte le critiche formali al procedimento notificatorio telematico vengono a cadere; né d’altro canto, l’odierna ricorrente ha mai azionato l’unico mezzo che avrebbe impedito il realizzarsi della sanatoria dell’atto processuale nullo per applicazione del principio del raggiungimento dello scopo, ossia quello di negarne – in modo autosufficiente - l’avvenuta conoscenza; ciò non si è verificato nelgiudizio de quo , avendo la società rivendicato, anche in sede di legittimità, la mera sussistenza di vizi formali, ora dell’avviso di accertamento notificato, ora degli atti consequenziali, che, secondo l’orientamento di legittimitàrichiamato, legittimano la sanatoria dell’atto processuale (presupposto o consequenziale) nullo per vizio di notifica, in ragione dell’ avvenuto raggiungimento dello scopo cui la notificazione era preordinata, ai sensi dell’art. 156, u.c. cod. proc. civ.; in definitiva, il ricorso va rigettato; non si provvede sulle spese in favore della parte rimasta intimata; in considerazione del rigetto del ricorso, sussistonoi presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17 della l. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la segue ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 24068/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE; - intimato - avverso la sentenza n. 27/2018 del TRIBUNALE di LECCO depositata il 07/02/2018 R.G.N. 667/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G.24068/2018 [OSCURATO:PERSONA]: il presente giudizio , promosso dinanzi al Tribunale di Lecco quale giudice dell’esecuzione,proviene dalla riassunzione - da parte di Equitalia – di un originario giudizio di opposizione agli atti esecutivi proposto dalla società “[OSCURATO:SOCIETA].” avverso l’ingiunzione di crediti (di natura anche non tributaria); esso concerne atti esecutivi (pignoramenti) conseguenti a quattro avvisi di addebito emessi a titolo di premi assicurativi e contributi previdenziali asseritamente dovuti ad INPS ed INAIL da parte della società; il Tribunale adìto ha preliminarmente giudicato tempestiva l’opposizione proposta exart. 617 cod. proc. civ.; ha indi qualificato la domanda attorea come azione rivolta a sentir dichiarare la nullità degli atti ingiuntivi, dovuta a una serie di irregolarità del procedimento notificatorio telematico, e, comunque, al mancato raggiungimento della prova in giudizio circa il contenuto effettivo delle varie allegazioni telematiche; secondo il Tribunale di Lecco la nullità dell’atto impositivo (e dei conseguenti atti esecutivi - pignoramenti), avrebbe dovuto condurre alla sanatoria ex tunc dei vizi denunciati, atteso che gli atti esecutivi avevano comunque raggiunto lo scopo, il che era dimostrato dalla stessa attività difensiva svolta dalla opponente, dal la quale era chiaro come questa avesse avuto esatta conoscenza degli avvisi di addebito e dei relativi pignoramenti; su tale presupposto il Tribunale, in attuazione del principio generale richiamato , ha respinto ogni contestazione circa la regolarità tanto del processo notificatorio quantodegli atti esecutivi conseguenti; la cassazione della sentenza è domandata dalla società “[OSCURATO:SOCIETA].” sulla base di sei motivi; l’Agenzia delle Entrate –Riscossione è rimasta intimata; all’Adunanza il Collegio si è riservato il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA]: col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., la ricorrente contesta “Violazione e falsa applicazione degli artt. 156 e 160 c.p.c.”; la regola del raggiungimento dello scopo non varrebbe per l’impugnativa avente ad oggetto l’atto successivo a quello presupposto irregolarmente notificato; col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 4 cod. proc. civ., deduce “Nullità della sentenza impugnata per omessa, contraddittoria e/o illogica motivazione”; il Tribunale avrebbe confuso il vizio di notifica con la mancata prova dell’idoneità delle ricevute a confermare l’avvenuta regolare notifica; inoltre non ha motivato perché ha ritenuto la piena cognizione degli atti esecutivi presupposti ai pignoramenti esattoriali; col terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., lamenta “Violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., art. 26, 2° comma d.P.R. n. 602/73, art. 30, 4° comma, d.lgs. n. 78/2010, art. 3 e 6 d.P.R. n. 68/2005, art. 20 ss. d.lgs. n. 82/2005 (e relative specifiche tecniche); rileval’errore nella ricostruzione del fatto, per avere, il giudice del merito, ritenuto come andata a buon fine la notifica a mezzo PEC degli atti esecutivi; senza tale travisamento delle risultanze della prova la conclusione della controversia sarebbe stata favorevole all’opponente; col quarto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., denuncia “Violazione e falsa applicazione degli artt. 26, 2° comma, d.P.R. n. 602/73, 30, 4° comma d.lgs. n. 78/2010, art. 3 d.P.R. n. 68/2005, art. 20, 21 e 22 d.lgs. n. 82/2005, art. 4 D.P.C.M. 22/2/2001, 13 e 156 c.p.c.”; sostiene che se il Tribunale avesse applicato correttamente le norme sulla sottoscrizione del documento informatico avrebbe dovuto concludere per l’inesistenza degli atti e del procedimento notificatorio; col quinto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 5 cod. proc. civ., lamenta “Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio risultante dagli atti di causa”; il fatto decisivo consiste nell’avere il Tribunale omesso di valutare il rilievo, contenuto nella memoria difensiva dell’opponente, che per uno dei quattro avvisi di addebito la società di riscossione non aveva neppure prodotto la stampa della ricevuta di avvenuta consegna (RdAC); col sesto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 e n. 4 cod. proc. civ., denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 72 bis d.P.R. n. 602/73, art. 7 legge n. 212/2000 e art. 3 d.lgs. n. 241/1990; nullità della sentenza per illogica o contraddittoria motivazione;il Tribunale ha escluso l’obbligo dell’ente della riscossione di indicare nei pignoramenti le modalità di calcolo degli interessi, sanzioni ed aggio, violando le norme di legge richiamate in epigrafe; così statuendo, avrebbe altresì mancato di rilevare la nullità dei pignoramenti per carenza di motivazione sulla modalità di calcolo applicate agli interessi ed ulteriori eventuali oneri; il primo motivo è infondato; la Corte territoriale ha ritenuto , invero, che l’attività difensiva dell’opponente provasse l’avvenuta conoscenza degli avvisi di pagamento e del loro contenuto, nonché della conseguente attività di esecuzione dell’Agenzia attraverso i pignoramenti esattoriali;la giurisprudenza di questa Corte è saldamente orientata nel ritenere che qualora l’esecutato denunci con opposizione ex art. 617 del codice di rito la nullità della notificazione dell’atto di pignoramento, la proposizione di tale opposizione, in quanto rappresenta indice della conoscenza dell’esecuzione, dimostra l’avvenuto raggiungimento dello scopo cui era preordinata la detta notificazione e comporta, quindi, la sanatoria della sua nullità,in applicazione dell’art. 156, u.c. cod. proc. civ. (Così, Cass. n. 33466 del 2019; Cass. 19145 del 2016); tale orientamento, correttamente attuato dal giudice del merito, supera ogni deduzione della società in ordine alla regolarità della notifica, della firma digitale, nonché alla congruità della motivazione; circa i singoli difetti di notificazione degli avvisi di addebito a cui la ricorrente riconnette l’erroneità del giudizio di merito, la giurisprudenza di legittimità ne ha riconosciutola sanabilità per raggiungimento dello scopo (cfr., ad esempio, Cass. n. 33601 del 2023; Cass. n. 33466 del 2019; Cass. n. 19145 del 2016, mentre il richiamo in ricorso a Cass. n. 15849 del 2006 è inconferente, perché la pronuncia riguarda un’ipotesi in cui la società lamentava la sua estraneità all’atto ingiuntivo per non esserne il legittimo destinatario); segnatamente, a proposito della violazione della firma di gitale - oggetto del quarto motivo di ricorso -questa Corte ha affermato di recente come, qualora la parte non sia in grado di fornirne la prova, questa non integri inesistenza della notifica, bensì la sua nullità sanabile per raggiungimento dello scopo (Cass. n. 20214 del 2021); il secondo motivoè inammissibile; esso contesta la qualificazione dell’azioneda parte del Tribunale; detta azione era volta a sentir dichiarare l’inesistenza radicale delle notifiche - dal che sarebbe stato impossibile applicare la sanatoria ex tunc per raggiungimento dello scopo da parte dell’atto impugnato – in luogo del l’i nsufficienza di prova della notificazione dell’atto presupposto dovuto alle irregolarità del procedimento telematico; la qualificazione da parte del giudice, tuttavia, per poter essere contestata in termini di violazione dell’art. 112 c.p.c., richiede l’allegazione in termini di autosufficienza della domanda come originariamente proposta. [OSCURATO:PERSONA]. Un. n. 20181 del 2019, la Corte di cassazione, allorquando debba accertare se il giudice di merito sia incorso in "errorin procedendo ", conoscendo anche del fatto, ha sì il potere di esaminare direttamente gliatti di causa, ma, non essendo il predetto vizio rilevabile "ex officio", né potendo la Corte ricercare e verificare autonomamente i documenti interessati dall'accertamento, è necessario che la parte ricorrente non solo indichi gli elementi individuanti ecaratterizzanti il "fatto processuale" di cui richiede il riesame, ma anche che illustri la corretta soluzione rispetto a quella erronea praticata daigiudici di merito, in modo da consentire alla Corte investita della questione, secondo la prospettazionealternativa del ricorrente, la verifica della sua esistenza e l'emenda dell'errore denunciato; gli altri motivi addotti, insistenti sulla irregolarità della notificadella firma digitale, nonché sulla congruità della motivazione, vengono travolti dall’infondatezza del primo motivo, in quanto superati dalla statuizione di avvenuta sanatoria degli attinulli, per raggiungimento dello scopo; per completezza si rileva comeil ricorso presenti ulteriori p rofili di inammissibilità, quali, nel quinto motivo, la mancata allegazione della decisività della circostanza asseritamente omessa, ai fini del raggiungimento del parametro di legalità utile ad introdurrel’error in iudicando ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 5 cod. proc. civ.; in definitiva, una volta riconosciuta, da parte del Tribunale, l’efficacia sanante della raggiunta conoscenza degli attida parte dell’odierna ricorrente, tutte le critiche formali al procedimento notificatorio telematico vengono a cadere; né d’altro canto, l’odierna ricorrente ha mai azionato l’unico mezzo che avrebbe impedito il realizzarsi della sanatoria dell’atto processuale nullo per applicazione del principio del raggiungimento dello scopo, ossia quello di negarne – in modo autosufficiente - l’avvenuta conoscenza; ciò non si è verificato nelgiudizio de quo , avendo la società rivendicato, anche in sede di legittimità, la mera sussistenza di vizi formali, ora dell’avviso di accertamento notificato, ora degli atti consequenziali, che, secondo l’orientamento di legittimitàrichiamato, legittimano la sanatoria dell’atto processuale (presupposto o consequenziale) nullo per vizio di notifica, in ragione dell’ avvenuto raggiungimento dello scopo cui la notificazione era preordinata, ai sensi dell’art. 156, u.c. cod. proc. civ.; in definitiva, il ricorso va rigettato; non si provvede sulle spese in favore della parte rimasta intimata; in considerazione del rigetto del ricorso, sussistonoi presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17 della l. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato