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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 marzo 2022

Cassazione n. 24427/2023

Testo disponibile della fonte

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24871/2022 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- nonchécontro AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE; -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

BOLOGNA n. 336/2022 depositata il18/03/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza in epigrafe della CTR dell’[OSCURATO:PERSONA] che ha rigettato l’appello erariale contro la sentenza della CTP di Ravenna che aveva accolto il ricorso della Farina service srl, contro la cartella di pagamento per IVA del 2016 ad esito di controllo automatizzato.

Resiste con controricorso la società. [OSCURATO:PERSONA]: Nelle more la società ha depositato memoria deducendo di aver proposto domanda di definizione agevolata delle liti fiscali pendenti ai sensi dell’art. 1 comma 184 e segg. della legge n. 197/22, e di aver versato l’importo dovuto, allegando la relativa documentazione.

Sussistono i presupposti di cui al comma 198 art.1 della legge citata, essendo stata depositatacopia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, per pronunziare l’estinzione del processo.

Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione; spese a carico di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24871/2022 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- nonchécontro AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE; -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. BOLOGNA n. 336/2022 depositata il18/03/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza in epigrafe della CTR dell’[OSCURATO:PERSONA] che ha rigettato l’appello erariale contro la sentenza della CTP di Ravenna che aveva accolto il ricorso della Farina service srl, contro la cartella di pagamento per IVA del 2016 ad esito di controllo automatizzato. Resiste con controricorso la società. [OSCURATO:PERSONA]: Nelle more la società ha depositato memoria deducendo di aver proposto domanda di definizione agevolata delle liti fiscali pendenti ai sensi dell’art. 1 comma 184 e segg. della legge n. 197/22, e di aver versato l’importo dovuto, allegando la relativa documentazione. Sussistono i presupposti di cui al comma 198 art.1 della legge citata, essendo stata depositatacopia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, per pronunziare l’estinzione del processo. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate. P.Q.M. Dichiara l’estinzione; spese a carico di
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