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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 febbraio 2023

Cassazione n. 14069/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.NATALE Claudio ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confer- mato la decisione del Tribunale di Livorno che lo aveva riconosciuto colpevole di tentato furto aggravato all'interno di stabilimento adibito a carrozzeria ove era stato rinvenuto addormentato o comunque privo di sensi.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato contestato in quanto non risultava adeguatamente motivata la ricorrenza dell'elemento soggettivo laddove, a parte l'introduzione nello stabilimento, non era stata posta in essere alcuna azione furtiva.

Contestava poi la ricorrenza della recidiva la quale era stata affer- mata solo sulla base dei precedenti penali

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto in quanto generici, privi di confronto con la decisione impu- gnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez.

U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di colpevolezza nei con- fronti del ricorrente.

Quanto ai profili censori relativi all'affermazione di responsa- bilità i giudici di merito hanno fornito adeguata e logica risposta alle censure arti- colate dall'imputato, la cui alternativa ricostruzione della vicenda fattuale è stata disattesa con argomenti privi di contraddittorietà o di manifesta illogicità- Quanto alla censura concernente la recidiva, i giudici hanno parimenti evidenziato come il reato per cui si procede costituisca una ennesima e ingravescente manifesta- zione di una capacità a delinquere senza freni e in espansione, come peraltro rappre- sentato dal numero e dalla rilevanza dei precedenti penali specifici.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa cli inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al paga- mento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

5. La pronuncia di inammissibilità del ricorso esonera il giudice da quanto disposto dal D.Ls.vo 10 Ottobre 2022 n.150 (art.85) e succ. modif. in relazione al rispetto dei termini di presentazione della querela da parte della persona offesa che non la avesse ancora proposta (sez.U, n.40150 del 21/06/2018 Salatino, Rv.273551).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende.

Così deciso in Roma il 27 Febbraio 2023 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.NATALE Claudio ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confer- mato la decisione del Tribunale di Livorno che lo aveva riconosciuto colpevole di tentato furto aggravato all'interno di stabilimento adibito a carrozzeria ove era stato rinvenuto addormentato o comunque privo di sensi. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato contestato in quanto non risultava adeguatamente motivata la ricorrenza dell'elemento soggettivo laddove, a parte l'introduzione nello stabilimento, non era stata posta in essere alcuna azione furtiva. Contestava poi la ricorrenza della recidiva la quale era stata affer- mata solo sulla base dei precedenti penali 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto in quanto generici, privi di confronto con la decisione impu- gnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di colpevolezza nei con- fronti del ricorrente. Quanto ai profili censori relativi all'affermazione di responsa- bilità i giudici di merito hanno fornito adeguata e logica risposta alle censure arti- colate dall'imputato, la cui alternativa ricostruzione della vicenda fattuale è stata disattesa con argomenti privi di contraddittorietà o di manifesta illogicità- Quanto alla censura concernente la recidiva, i giudici hanno parimenti evidenziato come il reato per cui si procede costituisca una ennesima e ingravescente manifesta- zione di una capacità a delinquere senza freni e in espansione, come peraltro rappre- sentato dal numero e dalla rilevanza dei precedenti penali specifici. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa cli inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al paga- mento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. 5. La pronuncia di inammissibilità del ricorso esonera il giudice da quanto disposto dal D.Ls.vo 10 Ottobre 2022 n.150 (art.85) e succ. modif. in relazione al rispetto dei termini di presentazione della querela da parte della persona offesa che non la avesse ancora proposta (sez.U, n.40150 del 21/06/2018 Salatino, Rv.273551). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 27 Febbraio 2023 Il Consigliere estensore
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