Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 45426/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2021 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, che insiste nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata sentenza, in parziale riforma della decisione assunta dal Tribunale di Roma e appellata dall'imputato, la Corte di appello di Roma dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per essere il reato ex art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000 estinto per intervenuta prescrizione e, per l'effetto, revocava la confisca per equivalente, confermando invece, la confisca diretta.

2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, per il ministero del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

2.1. Con il primo motivo si eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione alla sussistenza del reato.

Evidenzia il ricorrente che la Corte di merito, anziché dichiarare la prescrizione del reato, avrebbe dovuto assolvere l'imputato per carenza di dolo, posto che il Cerro, in presenza della crisi di liquidità che aveva colpito la società di cui era legale rappresentante, aveva posto in essere tutte le azioni in suo potere per cercare di far fronte agli adempimenti tributari, come è emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale.

2.2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione alla mancata revoca della confisca diretta, stante la pronuncia di intervenuta di prescrizione del reato che avrebbe dovuto travolgere non solo la confisca per equivalente, ma, appunto, anche quella diretta, come affermato dalla giurisprudenza indicata nel ricorso.

2.3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione alla mancata revoca della confisca diretta, posto che il fatto si è consumato il 20 settembre 2013, prima dell'introduzione dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 è entrato in vigore il 22 ottobre 2015, che non potrebbe avere efficacia retroattiva. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è inammissibile perché generico e fattuale.

Nel caso in esame, la Corte di merito ha rigettato la prospettazione difensiva, qui pedissequamente riproposta, incentrata sulla carenza del dolo, evidenziando come l'imputato, onorando - come peraltro risulta dal ricorso (cfr. p. 5, punto 4) - "il pagamento delle obbligazioni per assicurare l'attività aziendale: fornitori societari e stipendi dei dipendenti", decise di autofinanziare la prosecuzione dell'attività aziendale con le risorse che, invece, avrebbe dovuto accantonare, su base annuale, per l'assolvimento del debito tributario, ciò che integra il dolo della fattispecie in esame; così facendo, infatti, l'imputato deliberatamente effettuò la scelta, libera e consapevole, di privilegiare il pagamento di determinati creditori a discapito delle ragioni dell'Erario, il che, appunto, integra pienamente l'elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice in esame.

Il ricorrente non solo omette di confrontarsi con la motivazione addotta dalla Corte, ma propugna una diversa lettura dei dati probatori, preclusa in questa sede di legittimità.

Si osserva, infine, che del tutto irrilevante è l'intervenuta assoluzione dell'imputato da analoga violazione dell'art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000, disposta con sentenza del Tribunale di Roma in data 18 marzo 2022, depositata dal difensore all'odierna udienza, trattandosi non solo di sentenza non irrevocabile, ma riferita ad altra annualità.

3. Il secondo e il terzo motivo, esaminabili congiuntamente essendo collegati, sono manifestamente infondati.

4. Si osserva, in primo luogo, che il ricorrente, nell'esposizione del terzo motivo, oblitera il disposto dell'art. 1, comma 143,

I. 24 dicembre 2007, n. 244, vigente al momento del fatto, a norma del quale «nei casi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 10-bis, 10-ter, 10-quater e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 322-ter del codice penale».

Tale norma stabilisce che, nel caso di sentenza condanna, è sempre ordinata la confisca diretta dei beni che costruiscono il profitto o il prezzo del reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.

Nel caso di specie, quindi, la legittimità della confisca diretta del profitto del reato deriva non dall'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, come opina il ricorrente, bensì dall'art. 322-ter cod. pen., in forza del rinvio operato dall'art. 1, comma 143,

I. 24 dicembre 2007, n. 244.

Si ricorda, infine, che, in materia di reati tributari, la confisca dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo di uno dei delitti previsti dal d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 deve essere sempre disposta nel caso di condanna o di sentenza di applicazione concordata della pena, stante l'identità della lettera e la piena continuità normativa tra la disposizione di cui all'art. 12-bis, comma secondo, del predetto d.lgs. (introdotta dal d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158), e la previgente fattispecie prevista dall'art. 322-ter cod. pen., richiamato dall'art. 1, comma 143,

I. 24 dicembre 2007, n. 244, abrogata dall'art. 14 del citato D.Lgs. n. 158 del 2015 (Sez. 3, n. 50338 del 22/09/2016, dep. 28/11/2016, P.g.

In c.

Lombardo, Rv. 268386).

5. Quanto, poi, alla richiesta di revoca della confisca diretta, il ricorrente omette di confrontarsi con il principio affermato dalla Sezioni Unite Lucci, secondo cui il giudice, nel dichiarare la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, può disporre, a norma dell'art. 240, comma secondo, n. 1 cod. pen., la confisca del prezzo e, ai sensi dell'art. 322-ter cod. pen., la confisca diretta del prezzo o del profitto del reato a condizione che vi sia stata una precedente pronuncia di condanna e che l'accertamento relativo alla sussistenza del reato, alla penale responsabilità dell'imputato e alla qualificazione del bene da confiscare come prezzo o profitto rimanga inalterato nel merito nei successivi gradi di giudizio (Sez.

U, n. 31617 del 26/06/2015, dep. 21/07/2015, Lucci, Rv. 264434), come avvenuto nel caso qui in esame.

6. Tale principio non risulta scalfito dall'introduzione dell'art. 578-bis cod. proc. pen., in forza del quale "quando è stata ordinata la confisca in casi particolari prevista dall'art. 240-bis, comma 1, cod. pen. e da altre disposizioni di legge o la confisca prevista dall'art. 322-ter cod. pen., il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, decidono sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato".

Ai fini che qui rilevano, è sufficiente ricordare, come affermato a più riprese da questa Sezione, che la disposizione dell'art. 578-bis cod. proc. pen. è applicabile anche alla confisca tributaria ex art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, la quale, tuttavia, ove disposta - si badi - per equivalente, non può essere mantenuta in relazione a fatti anteriori all'entrata in vigore del citato art. 578-bis cod. proc. pen., atteso il suo carattere afflittivo (Sez. 3, n. 15655 del 02/02/2022, dep. 22/04/2022, Marasco, Rv. 283275; Sez. 3, n. 7882 del 21/01/2022, dep. 04/03/2022, Viscovo, Rv. 282836; Sez. 3, n. 20793 del 18/03/2021, dep. 26/05/2021, Rotondi, Rv. 281342), interpretazione, questa, recentemente avallata dalle Sezioni Unite, le quali, come risulta dall'informazione provvisoria, all'udienza del 29 settembre 2022, al quesito "se la disposizione dell'art. 578-bis cod. proc. pen. sia applicabile, in ipotesi di confisca per equivalente, ai fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore o, per i reati rientranti nella previsione dell'art. 322-ter cod. pen., anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 4, lett. f), legge 9 gennaio 2019, n. 3, che ha inserito nell'art. 578-bis, le parole «o la confisca prevista dall'art. 322-ter cod. pen. »", hanno dato risposta "negativa, trattandosi di disposizione di natura anche sostanziale soggetta al divieto di retroattività della norma in malam partem ex art. 25 Cost.

Da ciò deriva, specularmente, che, non avendo carattere afflittivo, la confisca diretta può essere applicata retroattivamente.

7. Nel caso in esame, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi dinanzi indicati avendo, per un verso, revocato la confisca per equivalente, sul corretto presupposto che il fatto per cui è processo è precedente all'entrata in vigore dell'art. 578-bis cod. proc. pen., e, dall'altro, altrettanto correttamente confermato la confisca diretta del profitto del reato, previo accertamento degli elementi oggettivi e soggettivi del reato medesimo.

8. Si osserva, da ultimo, che non sono pertinenti i richiami giurisprudenziali operati dal ricorrente, posto che Cass., Sez. 3, n. 3458 del 2019 si riferisce espressamente alla revoca, nel caso di sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato tributario, della confisca per equivalente e non alla confisca diretta, mentre Cass., Sez. 5, n. 52 del 2020 è relativa all'ipotesi di confisca prevista dall'art. 240 cod. pen., e non dall'art. 322-ter cod. pen. 9.

Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza dì colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2021 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, che insiste nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, in parziale riforma della decisione assunta dal Tribunale di Roma e appellata dall'imputato, la Corte di appello di Roma dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per essere il reato ex art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000 estinto per intervenuta prescrizione e, per l'effetto, revocava la confisca per equivalente, confermando invece, la confisca diretta. 2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, per il ministero del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi. 2.1. Con il primo motivo si eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione alla sussistenza del reato. Evidenzia il ricorrente che la Corte di merito, anziché dichiarare la prescrizione del reato, avrebbe dovuto assolvere l'imputato per carenza di dolo, posto che il Cerro, in presenza della crisi di liquidità che aveva colpito la società di cui era legale rappresentante, aveva posto in essere tutte le azioni in suo potere per cercare di far fronte agli adempimenti tributari, come è emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione alla mancata revoca della confisca diretta, stante la pronuncia di intervenuta di prescrizione del reato che avrebbe dovuto travolgere non solo la confisca per equivalente, ma, appunto, anche quella diretta, come affermato dalla giurisprudenza indicata nel ricorso. 2.3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione alla mancata revoca della confisca diretta, posto che il fatto si è consumato il 20 settembre 2013, prima dell'introduzione dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 è entrato in vigore il 22 ottobre 2015, che non potrebbe avere efficacia retroattiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è inammissibile perché generico e fattuale. Nel caso in esame, la Corte di merito ha rigettato la prospettazione difensiva, qui pedissequamente riproposta, incentrata sulla carenza del dolo, evidenziando come l'imputato, onorando - come peraltro risulta dal ricorso (cfr. p. 5, punto 4) - "il pagamento delle obbligazioni per assicurare l'attività aziendale: fornitori societari e stipendi dei dipendenti", decise di autofinanziare la prosecuzione dell'attività aziendale con le risorse che, invece, avrebbe dovuto accantonare, su base annuale, per l'assolvimento del debito tributario, ciò che integra il dolo della fattispecie in esame; così facendo, infatti, l'imputato deliberatamente effettuò la scelta, libera e consapevole, di privilegiare il pagamento di determinati creditori a discapito delle ragioni dell'Erario, il che, appunto, integra pienamente l'elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice in esame. Il ricorrente non solo omette di confrontarsi con la motivazione addotta dalla Corte, ma propugna una diversa lettura dei dati probatori, preclusa in questa sede di legittimità. Si osserva, infine, che del tutto irrilevante è l'intervenuta assoluzione dell'imputato da analoga violazione dell'art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000, disposta con sentenza del Tribunale di Roma in data 18 marzo 2022, depositata dal difensore all'odierna udienza, trattandosi non solo di sentenza non irrevocabile, ma riferita ad altra annualità. 3. Il secondo e il terzo motivo, esaminabili congiuntamente essendo collegati, sono manifestamente infondati. 4. Si osserva, in primo luogo, che il ricorrente, nell'esposizione del terzo motivo, oblitera il disposto dell'art. 1, comma 143, I. 24 dicembre 2007, n. 244, vigente al momento del fatto, a norma del quale «nei casi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 10-bis, 10-ter, 10-quater e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 322-ter del codice penale». Tale norma stabilisce che, nel caso di sentenza condanna, è sempre ordinata la confisca diretta dei beni che costruiscono il profitto o il prezzo del reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto. Nel caso di specie, quindi, la legittimità della confisca diretta del profitto del reato deriva non dall'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, come opina il ricorrente, bensì dall'art. 322-ter cod. pen., in forza del rinvio operato dall'art. 1, comma 143, I. 24 dicembre 2007, n. 244. Si ricorda, infine, che, in materia di reati tributari, la confisca dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo di uno dei delitti previsti dal d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 deve essere sempre disposta nel caso di condanna o di sentenza di applicazione concordata della pena, stante l'identità della lettera e la piena continuità normativa tra la disposizione di cui all'art. 12-bis, comma secondo, del predetto d.lgs. (introdotta dal d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158), e la previgente fattispecie prevista dall'art. 322-ter cod. pen., richiamato dall'art. 1, comma 143, I. 24 dicembre 2007, n. 244, abrogata dall'art. 14 del citato D.Lgs. n. 158 del 2015 (Sez. 3, n. 50338 del 22/09/2016, dep. 28/11/2016, P.g. In c. Lombardo, Rv. 268386). 5. Quanto, poi, alla richiesta di revoca della confisca diretta, il ricorrente omette di confrontarsi con il principio affermato dalla Sezioni Unite Lucci, secondo cui il giudice, nel dichiarare la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, può disporre, a norma dell'art. 240, comma secondo, n. 1 cod. pen., la confisca del prezzo e, ai sensi dell'art. 322-ter cod. pen., la confisca diretta del prezzo o del profitto del reato a condizione che vi sia stata una precedente pronuncia di condanna e che l'accertamento relativo alla sussistenza del reato, alla penale responsabilità dell'imputato e alla qualificazione del bene da confiscare come prezzo o profitto rimanga inalterato nel merito nei successivi gradi di giudizio (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, dep. 21/07/2015, Lucci, Rv. 264434), come avvenuto nel caso qui in esame. 6. Tale principio non risulta scalfito dall'introduzione dell'art. 578-bis cod. proc. pen., in forza del quale "quando è stata ordinata la confisca in casi particolari prevista dall'art. 240-bis, comma 1, cod. pen. e da altre disposizioni di legge o la confisca prevista dall'art. 322-ter cod. pen., il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, decidono sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato". Ai fini che qui rilevano, è sufficiente ricordare, come affermato a più riprese da questa Sezione, che la disposizione dell'art. 578-bis cod. proc. pen. è applicabile anche alla confisca tributaria ex art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, la quale, tuttavia, ove disposta - si badi - per equivalente, non può essere mantenuta in relazione a fatti anteriori all'entrata in vigore del citato art. 578-bis cod. proc. pen., atteso il suo carattere afflittivo (Sez. 3, n. 15655 del 02/02/2022, dep. 22/04/2022, Marasco, Rv. 283275; Sez. 3, n. 7882 del 21/01/2022, dep. 04/03/2022, Viscovo, Rv. 282836; Sez. 3, n. 20793 del 18/03/2021, dep. 26/05/2021, Rotondi, Rv. 281342), interpretazione, questa, recentemente avallata dalle Sezioni Unite, le quali, come risulta dall'informazione provvisoria, all'udienza del 29 settembre 2022, al quesito "se la disposizione dell'art. 578-bis cod. proc. pen. sia applicabile, in ipotesi di confisca per equivalente, ai fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore o, per i reati rientranti nella previsione dell'art. 322-ter cod. pen., anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 4, lett. f), legge 9 gennaio 2019, n. 3, che ha inserito nell'art. 578-bis, le parole «o la confisca prevista dall'art. 322-ter cod. pen. »", hanno dato risposta "negativa, trattandosi di disposizione di natura anche sostanziale soggetta al divieto di retroattività della norma in malam partem ex art. 25 Cost. Da ciò deriva, specularmente, che, non avendo carattere afflittivo, la confisca diretta può essere applicata retroattivamente. 7. Nel caso in esame, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi dinanzi indicati avendo, per un verso, revocato la confisca per equivalente, sul corretto presupposto che il fatto per cui è processo è precedente all'entrata in vigore dell'art. 578-bis cod. proc. pen., e, dall'altro, altrettanto correttamente confermato la confisca diretta del profitto del reato, previo accertamento degli elementi oggettivi e soggettivi del reato medesimo. 8. Si osserva, da ultimo, che non sono pertinenti i richiami giurisprudenziali operati dal ricorrente, posto che Cass., Sez. 3, n. 3458 del 2019 si riferisce espressamente alla revoca, nel caso di sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato tributario, della confisca per equivalente e non alla confisca diretta, mentre Cass., Sez. 5, n. 52 del 2020 è relativa all'ipotesi di confisca prevista dall'art. 240 cod. pen., e non dall'art. 322-ter cod. pen. 9. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza dì colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
Sentenza Cassazione n. 45426/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris