CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 04832/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2021 della CORTE di APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Caltanissetta confermava la sentenza del Tribunale di Gela emessa in data 11/07/2018 a carico di [OSCURATO:PERSONA] in forza della quale lo stesso era stata condannato alla pena di giustizia per i reati di cui agli artt. 648 c.p. (capo a) ed art. 55 comma 9 D. L.vo 231/2007 (capo b), oggi art. 493-ter c.p. 2. Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo difensore di fiducia, deducendo con due motivi, fra loro connessi, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 191, 192, 526 comma 1 bis, 512, 512 bis c.p.p., art. 111 Cost., art. 6 comma 3 lett. d) CEDU nonché agli art. 52 par. 3 artt. 47 e 48 della [OSCURATO:PERSONA] dei diritti dell'Unione Europea. L' imputato lamenta che la corte di appello, disposta la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con l'audizione della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], senza avere effettuato alcuna attività finalizzata al reperimento della predetta aveva revocato tale ordinanza. Assume che l'affermazione della responsabilità dell'imputato era stata riconosciuta senza rispettare il principio dell' "al di là di ogni ragionevole dubbio" sulla base di una prova acquisita senza garantire il contraddittorio. Osserva che la corte di appello non aveva svolto alcuna attività di ricerca del teste e che posto che la rinnovazione della attività istruttoria presuppone la impossibilità di decidere allo stato degli atti la scelta della corte di appello di revocare l' ordinanza si poneva in contrasto con i principi della presunzione di innocenza e del diritto ad un equo processo fissati dalla [OSCURATO:PERSONA], dalla CEDU e dagli artt. artt. 47 e 48 della [OSCURATO:PERSONA] dei diritti dell' Unione Europea. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato. 2. Va premesso, per quel che riguarda la revoca da parte della Corte d'Appello di precedente ordinanza di rinnovazione parziale del dibattimento per escutere la parte offesa la doglianza del ricorrente è infondata. È, infatti, consolidato ed assolutamente condivisibile, l'indirizzo interpretativo di questa Corte quello secondo cui "le ordinanze di ammissione di prove, per il loro carattere tipicamente processuale, possono essere revocate esplicitamente o implicitamente. Pertanto la mancata escussione di un teste ammesso e citato non costituisce di per sè violazione della legge processuale" (in termini, Sez. 2, n. 5029 del 15/12/1981 Ud. - dep. 15/05/1982 - Rv. 153719; nello stesso senso, Sez. 3, n. 6875 del 23/05/1997 Ud. - dep. 14/07/1997 - Rv. 208432, con la quale è stato precisato che "non è abnorme ne' nulla l'ordinanza, con la quale si revoca una precedente, ammissiva della rinnovazione parziale del dibattimento, in quanto si ritengono sufficienti le prove acquisite. L'apprezzamento del giudice di merito sulla sufficienza e pertinenza delle prove è estraneo alle ipotesi di violazioni concernenti l'art.178 c.p.p., poiché le ordinanze sono sempre revocabili "re melius perpensa". Nel caso in esame deve, quindi, ritenersi legittima la revoca, da parte del giudice di appello, dell'ordinanza di rinnovazione del dibattimento atteso che la persone offesa risultava irreperibile in quanto trasferita in Germania, apparendo prive di pregio le censure in ordine alla violazione delle disposizioni, anche sovranazionali, sopra richiamate. Deve, pervero, osservarsi che alcuna connotazione di illogicità è ravvisabile nel percorso argomentativo che ha caratterizzato la valutazione da parte della Corte territoriale del materiale probatorio acquisito, con particolare riferimento al "duplice riconoscimento" dell'imputato operato con certezza dalla vittima le cui dichiarazioni sono state ritenute pienamente attendibili in quanto circostanziate ed oggetto di elementi di riscontro, come chiarito nella sentenza impugnata. In tema di sindacato del vizio di motivazione non è certo compito del giudice di legittimità quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito ne' quello di "rileggere" gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione la cui valutazione è compito esclusivo del giudice di merito: quando, come nella specie, l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto dal giudice di merito, con valutazione critica di tutti gli elementi offerti dall'istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico- giuridico, degli argomenti dai quali è stato tratto il proprio convincimento, la decisione non è censurabile in sede di legittimità. Va, ancora, ricordato che il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema. Si è in particolare osservato che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti. (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 - dep. 25/05/2011, Tosto, Rv. 25036201). Deve, inoltre, essere rilevato che nella motivazione della sentenza il giudice del gravame di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che, in tal caso, debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià ed altri, Rv. 254107). Per quel che concerne il significato da attribuire alla locuzione "oltre ogni ragionevole dubbio", presente nel testo novellato del richiamato art. 533 cod. proc. pen. quale parametro cui conformare la valutazione inerente all'affermazione di responsabilità dell'imputato, è opportuno evidenziare che, al di là dell'icastica espressione, mutuata dal diritto anglosassone, ne costituiscono fondamento il principio costituzionale della presunzione di innocenza e la cultura della prova e della sua valutazione, di cui è permeato il nostro sistema processuale. Si è, in proposito, esattamente osservato che detta espressione ha una funzione meramente descrittiva più che sostanziale, giacchè, in precedenza, il "ragionevole dubbio" sulla colpevolezza dell'imputato ne comportava pur sempre il proscioglimento a norma dell'art. 530 c.p.p., comma 2, sicché non si è in presenza di un diverso e più rigoroso criterio di valutazione della prova rispetto a quello precedentemente adottato dal codice di rito, ma è stato ribadito il principio, già in precedenza immanente nel nostro ordinamento costituzionale ed ordinario (tanto da essere già stata adoperata dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema - per tutte, Sez. un., sentenza n. 30328 del 10 luglio 2002, CED Cass. n. 222139 -, e solo successivamente recepita nel testo novellato dell'art. 533 c.p.p.), secondo cui la condanna è possibile soltanto quando vi sia la certezza processuale assoluta della responsabilità dell'imputato (Cass. pen., Sez. 2^, sentenza n. 19575 del 21 aprile 2006, CED Cass. n. 233785; Sez. 2^, sentenza n. 16357 del 2 aprile 2008, CED Cass. n. 239795). Infatti, la condanna può essere pronunciata a condizione che il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili "in rerum natura" ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (Cass. 17921/2010 Rv. 247449; Cass.2548/2015 Rv. 262280; Cass. 20461/2016 Rv. 266941). La regola di giudizio contenuta nell'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 5 della legge n. 46 del 2006 impone, infatti, al giudice il ricorso "ad un metodo dialettico di verifica dell'ipotesi accusatoria secondo il criterio del dubbio, con la conseguenza che il giudicante deve effettuare detta verifica in maniera da scongiurare la sussistenza di dubbi interni (ovvero la autocontraddittorietà o la sua incapacità esplicativa) o esterni alla stessa (ovvero l'esistenza di un'ipotesi alternativa dotata di razionalità e plausibilità pratica)" (cfr., così, Cass. Pen., 1, 24.10.2011 n. 41.110, PG in proc. Javad). Si è chiarito che tale principio, però, non ha affatto innovato la natura del sindacato della Corte di Cassazione sulla motivazione della sentenza e non può, quindi, essere utilizzato per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, eventualmente emerse in sede di merito e segnalate dalla difesa, una volta che tale duplicità sia stata oggetto di attenta disamina da parte del giudice dell'appello. La condanna al là di ogni ragionevole dubbio comporta, infatti, in caso di prospettazione di un'alternativa ricostruzione dei fatti, che siano individuati gli elementi di conferma dell'ipotesi ricostruttiva accolta, "in modo da far risultare la non razionalità del dubbio derivante dalla stessa ipotesi alternativa, non potendo detto dubbio fondarsi su un'ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile" (cfr., Cass. Pen., 4, 7.6.2011 n. 30.862, Giulianelli; conf., Cass. Pen., 4, 25.3.2014 n. 22.257, Guernelli).Ciò comporta che il vizio di motivazione va escluso quando il ragionamento sia effettivamente adeguato a superare il ragionevole dubbio valutate le complessive emergenze istruttorie (come avvenuto nel caso in esame) e, per converso, sussiste quando le alternative proposte dalla difesa siano logiche e fondate su elementi di prova acquisiti al processo e regolarmente prospettati. 4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il