CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15276/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania, che ha confermato la pronunzia di primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di furto pluriaggravato; Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce l'intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato, poiché il Liotta è stato condannato per il reato di furto pluriaggravato ai sensi dell'art. 625, primo comma. n.2 e n. 7 cod. pen., consumato in data 12/09/2011, sicché il termine prescrizionale prorogato va individuato in quello del 12/03/2024; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000.00 in favore della Cassa delle ammende P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000.00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/11