CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 settembre 2021
Cassazione n. 05905/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza del del 28/11/2019 il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di di Pistoia dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei delitti ascritti, relativi al tetato omicidio commesso il 16/12/2018 in danno di Boudezgame, colpito dall'imputato in condizioni di ubriachezza, con un colpo che attingeva mitocondrio e zona renale. Unificata la condotta anzidetta e quella di cui al capo b) relativa alle lesioni alla mano lo condannava, previa riduzione per il rito abbreviato alla pena di anni otto di reclusione. La Corte d'appello di Firenze confermava la decisione di primo grado e osservava come sussistesse la condotta di omicidio tentato e di lesioni ascritte all'imputato. Il fendente inferto, tra l'altro, aveva attinto il distretto renale, area vitale, e aveva prodotto la recisione dei vasi ivi insistenti di importanza fisiologica indiscutibile. 2. Avverso la decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorreva per cassazione, a mezzo del suo difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione al ritenuto delitto tentato fatto insussistente, anche soggettivamente, dovendo ravvisarsi un'ipotesi in cui il dolo era da collegare alla forma eventuale con conseguente incompatibilità con il delitto contestato. 3. Il ricorso, ad avviso del Collegio, è inammissibile. Manifestamente infondato è il dedotto vizio avuto riguardo al rigetto della deduzione svolta. La vicenda nasceva da una lite che Mastropietro aveva avuto con Zidane, per una ragione di gelosia legata ad una donna, Iliescu. Il tentativo era sussistente in ragione della violenza esercitata e della parte corporea attinta con il fendente, tanto che la vittima del reato andava in pericolo di vita, aspetto che si risolveva solo all'esito dell'intervento e del trattamento medico eseguito dai sanitari, presso l'ospedale dove era stato ricoverato. Questo aspetto documentava anche il dolo e la sua natura diretta, cosicché non valevano argomentazioni di segno contrario. Al pari il ricorso non spiega la ragione per la quale non si dovesse considerare sussistente il delitto di lesioni anche contestato e ritenuto a carico dell'imputato. Né valgono i richiami al difetto di dolo per la condizione di non imputabilità dell'imputato che aveva ceduto alla spinta a delinquere per la condizione di ubriachezza. A parte che la causa d'esclusione non incide sull'imputabilità per le sue condizioni obiettive, il ricorso rimette rivalutazioni in fatto inammissibili in sede di legittimità. Ciò posto il ricorso non si correla con questo specifico aspetto della motivazione, né con gli altri temi, esaminati dal giudice di merito e non offre argomenti convincenti a confutazione, che possano rivelare effettivamente i dedotti vizi di motivazione. Per queste ragioni deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 8 settembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] io [OSCURATO:PERSONA] kt,A &.94 [OSCURATO:PERSONA]