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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 maggio 2026

Cassazione n. 15362/2026

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e pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato, come in atti domiciliata,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], come in atti domiciliati,CONTRORICORRENTIavverso la sentenza n. 1487/22 della Corte di GiustiziaTributaria di [OSCURATO:PERSONA] del Veneto, pubblicata in data 27dicembre 2022.Udita la relazione del Consigliere designato, dott.

FrancescoBruno, nella camera di consiglio del 12 maggio 2026.1.

Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di GiustiziaTributaria di [OSCURATO:PERSONA] del Veneto ha rigettato l’appelloNumero registro generale 14751/2023Numero sezionale 3949/2026Numero di raccolta generale 15362/2026Data pubblicazione 20/05/2026dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 46/20 dellaCommissione Tributaria Provinciale di Belluno, con la quale erastato accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] l’avviso di accertamento n.

BL0076678/2019, aventead oggetto la rettifica della rendita catastale prospettatatramite modello DOCFA, in relazione all’unità immobiliarericompresa in un fabbricato polifunzionale, ubicato in SanNicolò Comelico (BL), accatastata al foglio 21, mappale 264,subalterno 10, per la quale i contribuenti avevano proposto lacategoria C2, mentre l’amministrazione aveva riproposto lacategoria già attribuita antecedentemente al bene e, cioè, D1.2.

L’Agenzia delle Entrate ha spiegato ricorso per cassazioneavverso la suddetta sentenza, affidandone l’accoglimento a tremotivi di impugnazione.3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito,depositando controricorso ed invocando la reiezione -anche inforza di memoria successivamente depositata- delle avverseargomentazioni e richieste.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Sono infondate, innanzi tutto, le eccezioni -sollevate daicontroricorrenti- di inammissibilità del ricorso e dei motivi chelo sorreggono.1.1.

Tenuto conto, infatti, del loro complessivo tenore e delleargomentazioni e delle circostanze in essi esposti, è possibilericostruire agevolmente la controversia, dall’iter dei due gradidi merito celebrati ed alle questioni, di fatto e di diritto, in essidibattute, e di cogliere, con immediatezza e precisione, lecensure articolate avverso la sentenza impugnata e di evinceregli atti ed i documenti sui quali le ragioni di doglianza sonofondate (cfr., in ordine al principio di autosufficienza, daNumero registro generale 14751/2023Numero sezionale 3949/2026Numero di raccolta generale 15362/2026Data pubblicazione 20/05/2026riguardare anche alla luce dei principi evincibili dall’art. 6, par.I, CEDU, ed ai presupposti che ne garantiscono l’osservanza,da non interpretare in modo eccessivamente formalistico, finoa conculcare il diritto dei cittadini di rivolgersi all’autoritàgiudiziaria al fine di tutelare i propri diritti, Cass., sez. un., n.8950/22 e, più recentemente, Cass. n. 2573/25).1.2.

Nel ricorso, inoltre, sono adeguatamente rappresentatele argomentazioni che, in punto di fatto e di diritto, sorreggonoi motivi di impugnazione, con l’indicazione di quelle, reputatenon condivisibili, sottese alla pronuncia gravata, oggetto dicritica sufficientemente dettagliata, con l’enucleazione, congruaed appropriata, delle questioni giuridiche da risolvere ai finidella decisione.Rammentato, a tal proposito, che esiste un rapporto dicomplementarità tra il requisito dell’esposizione dei fatti dellacausa, di cui all’art. 366, primo comma, num. 3, c.p.c., equello dell’esposizione dei motivi per i quali si chiede lacassazione della sentenza impugnata, di cui all’art. 366, primocomma, num. 4, c.p.c., essendo l’esposizione sommaria dellavicenda sostanziale e processuale funzionale a rendereintelligibili i motivi di ricorso, mediante una sintesi dei fatti chesi fondi sulla selezione dei dati rilevanti e sullo scarto di quelliinutili (cfr. Cass. n. 16618/25), il principio di specificitàpresuppone -proprio come è avvenuto nella vicenda in esame-che siano indicate le ragioni sulle quali il ricorso è ancorato,unitamente all’illustrazione degli argomenti che sorreggono lapronuncia gravata e dei motivi che depongono per lafondatezza dell’impugnazione (cfr. Cass. n. 22539/24).2.

Il ricorso, passando al merito della controversia, è fondatoed, in quanto tale, merita accoglimento.Numero registro generale 14751/2023Numero sezionale 3949/2026Numero di raccolta generale 15362/2026Data pubblicazione 20/05/20263.

Con il primo motivo la ricorrente ha prospettato, ai sensidell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazionedell’art. 35 r.d. n. 652 del 1939 e dell’art. 3 legge n. 241 del1990, nonché del d.m. n. 701 del 1994, per avere la corteregionale veneta ritenuto che l’avviso di accertamento nonfosse adeguatamente motivato, trascurando di considerare cheerano stati evidenziati, nel documento, sia gli aspetti formali,che quelli sostanziali, consentendo l’individuazione di tutti iprofili tecnici, economici e giuridici incidenti sulla valutazione,tanto da rendere il diritto di difesa dei contribuenti pieno econcreto.

La rettifica, del resto, aveva riproposto l’antecedenteclassamento, né poteva ritenersi rilevante l’utilizzo attuale delbene, in quanto, se pure fosse stato usato come magazzino odeposito, invece che come ufficio, ciò non avrebbe avuto alcunriflesso sul piano catastale, che “segue regole proprie relativealle caratteristiche dell’immobile e non alla destinazione che ilproprietario ne faccia”.Con il terzo motivo -da esaminare congiuntamente a quelloche precede, perché attinente anch’esso al profilo dellacongruità della motivazione dell’atto impugnato- la ricorrenteha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3,c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 3 legge n.241 del 1990 e 7 legge n. 212 del 2000, per avere i giudici diprossimità reputato insufficientemente motivato l’avviso diaccertamento in relazione al prontuario provinciale -notaoperativa n. 2/19- in esso menzionato, che non era stato “resoconosciuto o conoscibile”.4.

I motivi sono fondati.4.1.

In tema di classamento di immobili, qualoral’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito dellaNumero registro generale 14751/2023Numero sezionale 3949/2026Numero di raccolta generale 15362/2026Data pubblicazione 20/05/2026procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione del relativo avviso èsoddisfatto attraverso la mera indicazione dei dati oggettivi edella classe attribuita se gli elementi di fatto indicati dalcontribuente non siano contestati dall’amministrazionefinanziaria e l’eventuale discrasia tra rendita proposta e renditanel caso in cui vi sia contestazione sugli elementi di fattoindicati dal contribuente, la motivazione deve essere piùapprofondita e specificare le differenze riscontrate, sia perconsentire il pieno esercizio del diritto di difesa, sia perdelimitare l’oggetto di un eventuale contenzioso (cfr. Cass. n.29754/24).L’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamentocatastale, infatti, presuppone la mera indicazione dei datiamministrativo-censuari (categoria, classe, consistenza,superficie e rendita), all’esito della verifica fatta dall’ufficio,qualora gli elementi di fatto indicati dal contribuente non sianostati contestati e l’eventuale difformità tra dati proposti e datiimmobili: se i dati forniti dal contribuente non sono disattesi,ma soltanto riesaminati e rivalutati con riferimentoall’attribuzione della categoria, della classe, della consistenza edella rendita, non è possibile reputare necessaria unamotivazione più dettagliata.Ciò in quanto è possibile che l’eventuale discordanza tra laclassificazione prospettata dal contribuente e la classificazioneaccertata dall’amministrazione finanziaria nell’ambito di unaprocedura DOCFA derivi da una diversità di valutazione,qualificazione o inquadramento dei medesimi elementi difatto (descrizioni, misure, grafici e planimetrie), che vengonoNumero registro generale 14751/2023Numero sezionale 3949/2026Numero di raccolta generale 15362/2026Data pubblicazione 20/05/2026elaborati sulla base dei criteri tecnici fissati dalla disciplinaregolamentare in materia catastale, il che esime l’ufficiodall’onere di formulare una motivazione più particolareggiataper l’atto di riclassamento in relazione alle discrepanze emerseall’esito dell’accertamento rispetto alla proposta delcontribuente (cfr. Cass. n. 3104/21, Cass. n. 3017/22 e Cass.n. 5449/25).4.2.

Nel caso di specie, l’avviso di accertamento catastale èstato congruamente motivato, in quanto, sul piano deglielementi di fatto, quali precedentemente indicati, ladichiarazione dei contribuenti, presentata tramite modelloDOCFA, non è stata per niente disattesa, essendo possibileevincere, in ogni caso, per quali ragioni l’amministrazionefinanziaria abbia inteso procedere alla rettifica, riproponendo ilpregresso classamento, della proposta formulata (cfr. agli atti,l’avviso di accertamento e la relazione di stima sintetica che locorreda, dalla cui scorsa è possibile evincere chel’amministrazione, rilevato che l’unità immobiliare erascaturita, “per mera divisione”, da un’altra unità immobiliare,già censita in categoria D1, aveva considerato ingiustificato ildiverso classamento prospettato dai contribuenti, con ilripristino del precedente, riconosciuto anche per l’altra unitàimmobiliare oggetto di divisione e contraddistinta dalsubalterno 11).L’amministrazione finanziaria si è limitata, alteris verbis, avalutare o qualificare o inquadrare diversamente i medesimielementi di fatto, dandone adeguatamente conto epermettendo ai contribuenti, in tal modo, di comprendere leragioni delle sue determinazioni, giacché l’avviso diaccertamento contiene tutti gli elementi descrittivi e valutativiNumero registro generale 14751/2023Numero sezionale 3949/2026Numero di raccolta generale 15362/2026Data pubblicazione 20/05/2026idonei a mettere in condizione la parte interessata di percepireimmediatamente -ed esaurientemente- i presupposti fattuali -oltre che normativi- che l’avevano orientata nella rettifica dellaproposta di classamento.4.3.

Non è condivisibile, d’altronde, l’argomentazione dellacorte territoriale secondo la quale la controversia attiene a“tutta una serie di considerazioni”, non riconducibili meramentealla valutazione degli elementi di fatto prospettati daicontribuenti (cfr. la sentenza impugnata, alle pagg. 5 e 6, incui sono evocate tali “considerazioni”), perché esse riguardanoil merito e, cioè, la correttezza o meno dell’accertamento,inerendo, più in generale, al contenzioso insorto con icontroricorrenti e non, specificamente, alla motivazionedell’avviso di accertamento, che, come si è già detto, è deltutto idonea a permettere di comprendere le ragioni che hannoindotto l’amministrazione a rettificare la proposta diclassamento presentata tramite il modello DOCFA.Giova rammentare, all’uopo, che l’avviso di accertamentotributario ha carattere di provocatio ad opponendum, sicchél’obbligo di motivazione è soddisfatto ogni qualvoltal’amministrazione abbia posto il contribuente in grado diconoscere la pretesa tributaria e, quindi, di contestareefficacemente l’an ed il quantum debeatur (cfr. Cass. n.730/25).

L’obbligo motivazionale deve reputarsi assolto,dunque, quando il contribuente sia stato posto nella condizionedi conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali,al fine di permettergli una contestazione, giacché il requisitomotivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremisoggettivi e oggettivi della posizione creditoria dedotta,soltanto l’indicazione dei fatti astrattamente giustificativi diNumero registro generale 14751/2023Numero sezionale 3949/2026Numero di raccolta generale 15362/2026Data pubblicazione 20/05/2026essa per delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’enteimpositore nell’eventuale successiva fase contenziosa,restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell’atto lequestioni riguardanti l’effettivo verificarsi dei fatti stessi e laloro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva.

In questaprospettiva, l’amministrazione non ha nemmeno l’obbligo diasseverare, in sede di redazione dell’avviso di accertamento,gli elementi sui quali la verifica è fondata (cfr. Cass. n.34906/24), tanto è vero che, ai fini della validità dell’atto, nonrilevano neppure l’omessa allegazione di un documento o lamancata ostensione dello stesso al contribuente sela motivazione, anche nell’ipotesi in cui sia resa per relationem,sia comunque sufficiente, dovendosi distinguere il piano dellamotivazione dell’avviso di accertamento da quello della provadella pretesa impositiva e, conseguentemente, l’atto a cuil’avviso si riferisce dal documento che costituisce mezzo diprova (Cass. n. 8016/24).4.4.

Gli assunti della ricorrente colgono nel segno anche conriferimento al deficit motivazionale che, secondo la sentenzaimpugnata, sarebbe ravvisabile in relazione al prontuarioprovinciale -nota operativa n. 2/19- richiamato nell’attoimpugnato.4.5.

L’avviso di accertamento, nella relazione di stimasintetica che lo correda, invero, specifica che, in virtùdell’accertamento effettuato, la consistenza era stataricalcolata “sottraendo semplicemente dalla precedentevalutazione le consistenze dei costituiti subalterni 11 e 12 ericonfermando i valori unitari già adottati”, con la precisazioneche “la rendita in tal modo ricalcolata” appariva congrua, “inlinea con quella risultante dalla stima effettuata medianteNumero registro generale 14751/2023Numero sezionale 3949/2026Numero di raccolta generale 15362/2026Data pubblicazione 20/05/2026l’utilizzo dei costi di costruzione previsti dal prontuarioprovinciale -nota operativa n. 2/19- e con quella accertataprecedentemente” (cfr., agli atti, l’avviso di accertamento, cherinvia alla relazione di stima sintetica ad esso allegata).In tal modo, l’amministrazione ha dato conto dei criteriutilizzati per ricalcolare la consistenza dell’immobile e dei valoriunitari all’uopo adoperati, corrispondenti a quelli adottatiantecedentemente alla presentazione del modello DOCFA daparte dei contribuenti, precisando -ma solo a conferma dellabontà dell’operazione così effettuata- che erano “in linea” con -e, quindi, erano confermati dalla- stima fondata sui costi dicostruzione previsti dal summenzionato prontuario provinciale,oltre che -ad ulteriore riprova della natura non certo esclusiva,ma meramente confermativa dei dati da esso evincibili- “conquella accertata precedentemente”.4.6.

E ciò fermo restando che, ai fini della motivazione di unavviso di accertamento catastale, prospettiva quiprecipuamente riguardata, il riferimento, ancorchéstandardizzato, ai “prontuari di settore”, deve reputarsi deltutto sufficiente (cfr. Cass. n. 24329/25 e, nello stesso senso,Cass. n. 29367/25).5.

Con il secondo motivo la ricorrente ha denunciato, ai sensidell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione o falsaapplicazione dell’art. 35 r.d. n. 652 del 1939 e la disciplinadettata in materia di accertamento catastale, in quanto -comeera possibile evincere anche dagli artt. 6 e 61 d.P.R. n. 1142del 1949, dall’Istruzione II della Direzione Generale del Catastoe dei [OSCURATO:PERSONA] del 24 maggio 1942, par. 22, edalla nota 76210/15 della [OSCURATO:PERSONA], relativa alladeterminazione del classamento e rendita catastale- unNumero registro generale 14751/2023Numero sezionale 3949/2026Numero di raccolta generale 15362/2026Data pubblicazione 20/05/2026eventuale cambiamento nell’utilizzo del bene non erasuscettibile di determinare una variazione catastale, ancor piùconsiderando che l’immobile non aveva subito alcuna modificanelle sue caratteristiche intrinseche, che la disciplina catastaleè autonoma rispetto a quella urbanistico-edilizia, per cuieventuali destinazioni approvate sul piano amministrativodovevano reputarsi ininfluenti, che era lecito nutrire “fortidubbi circa l’effettivo e soddisfacente utilizzo dell’immobilequale magazzino/locale di deposito” e che, quanto allaprovincia di Belluno, era invalsa la prassi di inquadrare nellacategoria D1 gli immobili con superficie superiore a 300 metriquadrati.6.

Il motivo è inammissibile.6.1.

Esso, infatti, non si confronta debitamente con lamotivazione della sentenza impugnata, la cui ratio decidendi ètutta incentrata sul difetto motivazionale dell’avviso diaccertamento, tanto è vero che tutte le altre questionidibattute dalle parti sono state espressamente reputate “nonrilevanti” ai fini della decisione, proprio perché consideratoassorbente il tema del succitato vizio motivazionale (cfr. lasentenza impugnata, alle pagg. 4, 5, 6, 7 ed 8).6.2.

Conseguentemente, tutte le altre questioni -tra cui, inparticolare, quelle inerenti alla correttezza dell’accertamentoposto in essere dall’amministrazione- non possono essereesaminate da questa Corte, né, ancora prima, ad essapotevano essere sottoposte, non essendo state oggetto didelibazione da parte dell’autorità giudiziaria adita in secondogrado.7.

Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, ilricorso deve essere accolto, essendo fondato il primo ed ilNumero registro generale 14751/2023Numero sezionale 3949/2026Numero di raccolta generale 15362/2026Data pubblicazione 20/05/2026terzo motivo ed inammissibile il secondo, e, per l’effetto, lasentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Cortedi Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] del Veneto, in diversacomposizione, affinché effettui un nuovo giudizio e provveda,altresì, alla regolamentazione delle spese del giudizio dilegittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, essendo fondati il primo ed il terzomotivo ed inammissibile il secondo, e, per l’effetto, cassa lasentenza impugnata; rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria diSecondo Grado del Veneto, in diversa composizione, affinchéeffettui un nuovo giudizio e provveda, altresì, allaregolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 maggio2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato, come in atti domiciliata,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], come in atti domiciliati,CONTRORICORRENTIavverso la sentenza n. 1487/22 della Corte di GiustiziaTributaria di [OSCURATO:PERSONA] del Veneto, pubblicata in data 27dicembre 2022.Udita la relazione del Consigliere designato, dott. FrancescoBruno, nella camera di consiglio del 12 maggio 2026.1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di GiustiziaTributaria di [OSCURATO:PERSONA] del Veneto ha rigettato l’appelloNumero registro generale 14751/2023Numero sezionale 3949/2026Numero di raccolta generale 15362/2026Data pubblicazione 20/05/2026dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 46/20 dellaCommissione Tributaria Provinciale di Belluno, con la quale erastato accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] l’avviso di accertamento n. BL0076678/2019, aventead oggetto la rettifica della rendita catastale prospettatatramite modello DOCFA, in relazione all’unità immobiliarericompresa in un fabbricato polifunzionale, ubicato in SanNicolò Comelico (BL), accatastata al foglio 21, mappale 264,subalterno 10, per la quale i contribuenti avevano proposto lacategoria C2, mentre l’amministrazione aveva riproposto lacategoria già attribuita antecedentemente al bene e, cioè, D1.2. L’Agenzia delle Entrate ha spiegato ricorso per cassazioneavverso la suddetta sentenza, affidandone l’accoglimento a tremotivi di impugnazione.3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito,depositando controricorso ed invocando la reiezione -anche inforza di memoria successivamente depositata- delle avverseargomentazioni e richieste.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Sono infondate, innanzi tutto, le eccezioni -sollevate daicontroricorrenti- di inammissibilità del ricorso e dei motivi chelo sorreggono.1.1. Tenuto conto, infatti, del loro complessivo tenore e delleargomentazioni e delle circostanze in essi esposti, è possibilericostruire agevolmente la controversia, dall’iter dei due gradidi merito celebrati ed alle questioni, di fatto e di diritto, in essidibattute, e di cogliere, con immediatezza e precisione, lecensure articolate avverso la sentenza impugnata e di evinceregli atti ed i documenti sui quali le ragioni di doglianza sonofondate (cfr., in ordine al principio di autosufficienza, daNumero registro generale 14751/2023Numero sezionale 3949/2026Numero di raccolta generale 15362/2026Data pubblicazione 20/05/2026riguardare anche alla luce dei principi evincibili dall’art. 6, par.I, CEDU, ed ai presupposti che ne garantiscono l’osservanza,da non interpretare in modo eccessivamente formalistico, finoa conculcare il diritto dei cittadini di rivolgersi all’autoritàgiudiziaria al fine di tutelare i propri diritti, Cass., sez. un., n.8950/22 e, più recentemente, Cass. n. 2573/25).1.2. Nel ricorso, inoltre, sono adeguatamente rappresentatele argomentazioni che, in punto di fatto e di diritto, sorreggonoi motivi di impugnazione, con l’indicazione di quelle, reputatenon condivisibili, sottese alla pronuncia gravata, oggetto dicritica sufficientemente dettagliata, con l’enucleazione, congruaed appropriata, delle questioni giuridiche da risolvere ai finidella decisione.Rammentato, a tal proposito, che esiste un rapporto dicomplementarità tra il requisito dell’esposizione dei fatti dellacausa, di cui all’art. 366, primo comma, num. 3, c.p.c., equello dell’esposizione dei motivi per i quali si chiede lacassazione della sentenza impugnata, di cui all’art. 366, primocomma, num. 4, c.p.c., essendo l’esposizione sommaria dellavicenda sostanziale e processuale funzionale a rendereintelligibili i motivi di ricorso, mediante una sintesi dei fatti chesi fondi sulla selezione dei dati rilevanti e sullo scarto di quelliinutili (cfr. Cass. n. 16618/25), il principio di specificitàpresuppone -proprio come è avvenuto nella vicenda in esame-che siano indicate le ragioni sulle quali il ricorso è ancorato,unitamente all’illustrazione degli argomenti che sorreggono lapronuncia gravata e dei motivi che depongono per lafondatezza dell’impugnazione (cfr. Cass. n. 22539/24).2. Il ricorso, passando al merito della controversia, è fondatoed, in quanto tale, merita accoglimento.Numero registro generale 14751/2023Numero sezionale 3949/2026Numero di raccolta generale 15362/2026Data pubblicazione 20/05/20263. Con il primo motivo la ricorrente ha prospettato, ai sensidell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazionedell’art. 35 r.d. n. 652 del 1939 e dell’art. 3 legge n. 241 del1990, nonché del d.m. n. 701 del 1994, per avere la corteregionale veneta ritenuto che l’avviso di accertamento nonfosse adeguatamente motivato, trascurando di considerare cheerano stati evidenziati, nel documento, sia gli aspetti formali,che quelli sostanziali, consentendo l’individuazione di tutti iprofili tecnici, economici e giuridici incidenti sulla valutazione,tanto da rendere il diritto di difesa dei contribuenti pieno econcreto. La rettifica, del resto, aveva riproposto l’antecedenteclassamento, né poteva ritenersi rilevante l’utilizzo attuale delbene, in quanto, se pure fosse stato usato come magazzino odeposito, invece che come ufficio, ciò non avrebbe avuto alcunriflesso sul piano catastale, che “segue regole proprie relativealle caratteristiche dell’immobile e non alla destinazione che ilproprietario ne faccia”.Con il terzo motivo -da esaminare congiuntamente a quelloche precede, perché attinente anch’esso al profilo dellacongruità della motivazione dell’atto impugnato- la ricorrenteha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3,c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 3 legge n.241 del 1990 e 7 legge n. 212 del 2000, per avere i giudici diprossimità reputato insufficientemente motivato l’avviso diaccertamento in relazione al prontuario provinciale -notaoperativa n. 2/19- in esso menzionato, che non era stato “resoconosciuto o conoscibile”.4. I motivi sono fondati.4.1. In tema di classamento di immobili, qualoral’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito dellaNumero registro generale 14751/2023Numero sezionale 3949/2026Numero di raccolta generale 15362/2026Data pubblicazione 20/05/2026procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione del relativo avviso èsoddisfatto attraverso la mera indicazione dei dati oggettivi edella classe attribuita se gli elementi di fatto indicati dalcontribuente non siano contestati dall’amministrazionefinanziaria e l’eventuale discrasia tra rendita proposta e renditanel caso in cui vi sia contestazione sugli elementi di fattoindicati dal contribuente, la motivazione deve essere piùapprofondita e specificare le differenze riscontrate, sia perconsentire il pieno esercizio del diritto di difesa, sia perdelimitare l’oggetto di un eventuale contenzioso (cfr. Cass. n.29754/24).L’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamentocatastale, infatti, presuppone la mera indicazione dei datiamministrativo-censuari (categoria, classe, consistenza,superficie e rendita), all’esito della verifica fatta dall’ufficio,qualora gli elementi di fatto indicati dal contribuente non sianostati contestati e l’eventuale difformità tra dati proposti e datiimmobili: se i dati forniti dal contribuente non sono disattesi,ma soltanto riesaminati e rivalutati con riferimentoall’attribuzione della categoria, della classe, della consistenza edella rendita, non è possibile reputare necessaria unamotivazione più dettagliata.Ciò in quanto è possibile che l’eventuale discordanza tra laclassificazione prospettata dal contribuente e la classificazioneaccertata dall’amministrazione finanziaria nell’ambito di unaprocedura DOCFA derivi da una diversità di valutazione,qualificazione o inquadramento dei medesimi elementi difatto (descrizioni, misure, grafici e planimetrie), che vengonoNumero registro generale 14751/2023Numero sezionale 3949/2026Numero di raccolta generale 15362/2026Data pubblicazione 20/05/2026elaborati sulla base dei criteri tecnici fissati dalla disciplinaregolamentare in materia catastale, il che esime l’ufficiodall’onere di formulare una motivazione più particolareggiataper l’atto di riclassamento in relazione alle discrepanze emerseall’esito dell’accertamento rispetto alla proposta delcontribuente (cfr. Cass. n. 3104/21, Cass. n. 3017/22 e Cass.n. 5449/25).4.2. Nel caso di specie, l’avviso di accertamento catastale èstato congruamente motivato, in quanto, sul piano deglielementi di fatto, quali precedentemente indicati, ladichiarazione dei contribuenti, presentata tramite modelloDOCFA, non è stata per niente disattesa, essendo possibileevincere, in ogni caso, per quali ragioni l’amministrazionefinanziaria abbia inteso procedere alla rettifica, riproponendo ilpregresso classamento, della proposta formulata (cfr. agli atti,l’avviso di accertamento e la relazione di stima sintetica che locorreda, dalla cui scorsa è possibile evincere chel’amministrazione, rilevato che l’unità immobiliare erascaturita, “per mera divisione”, da un’altra unità immobiliare,già censita in categoria D1, aveva considerato ingiustificato ildiverso classamento prospettato dai contribuenti, con ilripristino del precedente, riconosciuto anche per l’altra unitàimmobiliare oggetto di divisione e contraddistinta dalsubalterno 11).L’amministrazione finanziaria si è limitata, alteris verbis, avalutare o qualificare o inquadrare diversamente i medesimielementi di fatto, dandone adeguatamente conto epermettendo ai contribuenti, in tal modo, di comprendere leragioni delle sue determinazioni, giacché l’avviso diaccertamento contiene tutti gli elementi descrittivi e valutativiNumero registro generale 14751/2023Numero sezionale 3949/2026Numero di raccolta generale 15362/2026Data pubblicazione 20/05/2026idonei a mettere in condizione la parte interessata di percepireimmediatamente -ed esaurientemente- i presupposti fattuali -oltre che normativi- che l’avevano orientata nella rettifica dellaproposta di classamento.4.3. Non è condivisibile, d’altronde, l’argomentazione dellacorte territoriale secondo la quale la controversia attiene a“tutta una serie di considerazioni”, non riconducibili meramentealla valutazione degli elementi di fatto prospettati daicontribuenti (cfr. la sentenza impugnata, alle pagg. 5 e 6, incui sono evocate tali “considerazioni”), perché esse riguardanoil merito e, cioè, la correttezza o meno dell’accertamento,inerendo, più in generale, al contenzioso insorto con icontroricorrenti e non, specificamente, alla motivazionedell’avviso di accertamento, che, come si è già detto, è deltutto idonea a permettere di comprendere le ragioni che hannoindotto l’amministrazione a rettificare la proposta diclassamento presentata tramite il modello DOCFA.Giova rammentare, all’uopo, che l’avviso di accertamentotributario ha carattere di provocatio ad opponendum, sicchél’obbligo di motivazione è soddisfatto ogni qualvoltal’amministrazione abbia posto il contribuente in grado diconoscere la pretesa tributaria e, quindi, di contestareefficacemente l’an ed il quantum debeatur (cfr. Cass. n.730/25). L’obbligo motivazionale deve reputarsi assolto,dunque, quando il contribuente sia stato posto nella condizionedi conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali,al fine di permettergli una contestazione, giacché il requisitomotivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremisoggettivi e oggettivi della posizione creditoria dedotta,soltanto l’indicazione dei fatti astrattamente giustificativi diNumero registro generale 14751/2023Numero sezionale 3949/2026Numero di raccolta generale 15362/2026Data pubblicazione 20/05/2026essa per delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’enteimpositore nell’eventuale successiva fase contenziosa,restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell’atto lequestioni riguardanti l’effettivo verificarsi dei fatti stessi e laloro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva. In questaprospettiva, l’amministrazione non ha nemmeno l’obbligo diasseverare, in sede di redazione dell’avviso di accertamento,gli elementi sui quali la verifica è fondata (cfr. Cass. n.34906/24), tanto è vero che, ai fini della validità dell’atto, nonrilevano neppure l’omessa allegazione di un documento o lamancata ostensione dello stesso al contribuente sela motivazione, anche nell’ipotesi in cui sia resa per relationem,sia comunque sufficiente, dovendosi distinguere il piano dellamotivazione dell’avviso di accertamento da quello della provadella pretesa impositiva e, conseguentemente, l’atto a cuil’avviso si riferisce dal documento che costituisce mezzo diprova (Cass. n. 8016/24).4.4. Gli assunti della ricorrente colgono nel segno anche conriferimento al deficit motivazionale che, secondo la sentenzaimpugnata, sarebbe ravvisabile in relazione al prontuarioprovinciale -nota operativa n. 2/19- richiamato nell’attoimpugnato.4.5. L’avviso di accertamento, nella relazione di stimasintetica che lo correda, invero, specifica che, in virtùdell’accertamento effettuato, la consistenza era stataricalcolata “sottraendo semplicemente dalla precedentevalutazione le consistenze dei costituiti subalterni 11 e 12 ericonfermando i valori unitari già adottati”, con la precisazioneche “la rendita in tal modo ricalcolata” appariva congrua, “inlinea con quella risultante dalla stima effettuata medianteNumero registro generale 14751/2023Numero sezionale 3949/2026Numero di raccolta generale 15362/2026Data pubblicazione 20/05/2026l’utilizzo dei costi di costruzione previsti dal prontuarioprovinciale -nota operativa n. 2/19- e con quella accertataprecedentemente” (cfr., agli atti, l’avviso di accertamento, cherinvia alla relazione di stima sintetica ad esso allegata).In tal modo, l’amministrazione ha dato conto dei criteriutilizzati per ricalcolare la consistenza dell’immobile e dei valoriunitari all’uopo adoperati, corrispondenti a quelli adottatiantecedentemente alla presentazione del modello DOCFA daparte dei contribuenti, precisando -ma solo a conferma dellabontà dell’operazione così effettuata- che erano “in linea” con -e, quindi, erano confermati dalla- stima fondata sui costi dicostruzione previsti dal summenzionato prontuario provinciale,oltre che -ad ulteriore riprova della natura non certo esclusiva,ma meramente confermativa dei dati da esso evincibili- “conquella accertata precedentemente”.4.6. E ciò fermo restando che, ai fini della motivazione di unavviso di accertamento catastale, prospettiva quiprecipuamente riguardata, il riferimento, ancorchéstandardizzato, ai “prontuari di settore”, deve reputarsi deltutto sufficiente (cfr. Cass. n. 24329/25 e, nello stesso senso,Cass. n. 29367/25).5. Con il secondo motivo la ricorrente ha denunciato, ai sensidell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione o falsaapplicazione dell’art. 35 r.d. n. 652 del 1939 e la disciplinadettata in materia di accertamento catastale, in quanto -comeera possibile evincere anche dagli artt. 6 e 61 d.P.R. n. 1142del 1949, dall’Istruzione II della Direzione Generale del Catastoe dei [OSCURATO:PERSONA] del 24 maggio 1942, par. 22, edalla nota 76210/15 della [OSCURATO:PERSONA], relativa alladeterminazione del classamento e rendita catastale- unNumero registro generale 14751/2023Numero sezionale 3949/2026Numero di raccolta generale 15362/2026Data pubblicazione 20/05/2026eventuale cambiamento nell’utilizzo del bene non erasuscettibile di determinare una variazione catastale, ancor piùconsiderando che l’immobile non aveva subito alcuna modificanelle sue caratteristiche intrinseche, che la disciplina catastaleè autonoma rispetto a quella urbanistico-edilizia, per cuieventuali destinazioni approvate sul piano amministrativodovevano reputarsi ininfluenti, che era lecito nutrire “fortidubbi circa l’effettivo e soddisfacente utilizzo dell’immobilequale magazzino/locale di deposito” e che, quanto allaprovincia di Belluno, era invalsa la prassi di inquadrare nellacategoria D1 gli immobili con superficie superiore a 300 metriquadrati.6. Il motivo è inammissibile.6.1. Esso, infatti, non si confronta debitamente con lamotivazione della sentenza impugnata, la cui ratio decidendi ètutta incentrata sul difetto motivazionale dell’avviso diaccertamento, tanto è vero che tutte le altre questionidibattute dalle parti sono state espressamente reputate “nonrilevanti” ai fini della decisione, proprio perché consideratoassorbente il tema del succitato vizio motivazionale (cfr. lasentenza impugnata, alle pagg. 4, 5, 6, 7 ed 8).6.2. Conseguentemente, tutte le altre questioni -tra cui, inparticolare, quelle inerenti alla correttezza dell’accertamentoposto in essere dall’amministrazione- non possono essereesaminate da questa Corte, né, ancora prima, ad essapotevano essere sottoposte, non essendo state oggetto didelibazione da parte dell’autorità giudiziaria adita in secondogrado.7. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, ilricorso deve essere accolto, essendo fondato il primo ed ilNumero registro generale 14751/2023Numero sezionale 3949/2026Numero di raccolta generale 15362/2026Data pubblicazione 20/05/2026terzo motivo ed inammissibile il secondo, e, per l’effetto, lasentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Cortedi Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] del Veneto, in diversacomposizione, affinché effettui un nuovo giudizio e provveda,altresì, alla regolamentazione delle spese del giudizio dilegittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, essendo fondati il primo ed il terzomotivo ed inammissibile il secondo, e, per l’effetto, cassa lasentenza impugnata; rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria diSecondo Grado del Veneto, in diversa composizione, affinchéeffettui un nuovo giudizio e provveda, altresì, allaregolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 maggio2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]
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