CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 07274/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2021 della Corte di Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso udito per il ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 21 aprile 2021 la Corte di Appello di Roma, in riforma della sentenza del 14 febbraio 2018 del Tribunale di Civitavecchia resa in esito a giudizio abbreviato, ha rideterminato in anni due mesi quattro di reclusione ed euro 13.333 di multa, con revoca della sanzione accessoria, la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. 2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su un complesso motivo di impugnazione. 2.1. In particolare il ricorrente - invocando violazione di legge stante la mera apparenza della motivazione, ovvero il vizio motivazionale in ordine alla quantificazione della pena in misura pari al massimo edittale - ha osservato che la pena base era stata determinata in anni cinque mesi tre di reclusione ed euro trentamila di multa, ridotta in esito al riconoscimento delle attenuanti generiche e quindi alla scelta del rito (ulteriore riduzione riconosciuta solamente in sede d'appello). L'applicazione di una pena base alta rispetto al minimo edittale avrebbe richiesto una specifica e rafforzata motivazione. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è infondato. 4.1. In relazione al motivo di censura complessivamente proposto, vero è che questa Corte ha osservato che l'irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153). 4.1.1. Ciò posto, deve peraltro considerarsi adempiuto l'obbligo della motivazione in ordine alla misura della pena allorché sia indicato l'elemento, tra quelli di cui all'art. 133 cod. pen. (nel caso di specie oggettiva gravità della condotta), ritenuto prevalente e di dominante rilievo (Sez. U, n. 5519 del 21/04/1979, Pelosi, Rv. 142252; Sez. 2, n. 43527 del 03/11/2021, Cassotta, Rv.). 4.1.2. In proposito, la Corte territoriale ha analiticamente disatteso le prospettate ragioni di mitigazione del trattamento sanzionatorio ovvero della stessa previsione del fatto come reato. In proposito, infatti, quanto alla pretesa irrilevanza penale della contestata coltivazione di stupefacenti, la sentenza impugnata ha correttamente ricordato che - prendendo le mosse dai principi indicati da Sez. U, n. 12348 del 19/12/2019, dep. 2020, Caruso, Rv. 278624, in tema di coltivazione di stupefacenti - andava certamente escluso che la coltivazione fosse destinata all'uso esclusivamente personale a fini terapeutici. Per un verso il quantitativo di sostanza coltivata sarebbe stato infatti utile - circostanza per vero neppure revocata in dubbio - al confezionamento di ben 53.753 dosi medie singole, e d'altro canto la predisposizione, da parte dell'imputato, di un vero e proprio laboratorio artigianale di produzione della sostanza, con serra climatica allestita al piano interrato e dieci lampade ad incandescenza ad alto voltaggio, non aveva affatto connotazioni rudimentali, e quindi necessariamente assumeva rilievo penale. 4.1.2.1. In ordine poi all'invocata applicazione dell'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309 cit., la Corte territoriale ha parimenti ritenuto che doveva escludersi la richiesta, proprio in considerazione della predisposizione di laboratorio attrezzato alla coltivazione della sostanza, nonché tenuto conto dell'oggetto materiale del reato e quindi del rilevante quantitativo di piante e di sostanza già essiccata, strumentali al confezionamento del ricordato assai rilevante numero di dosi singole. 4.1.2.2. Accanto a ciò, la sentenza impugnata ha infine annotato la natura palesemente suggestiva della richiesta di concessione della diminuente di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. 309 cit., laddove l'atteggiamento collaborativo dell'imputato si era rivelato del tutto ininfluente in ragione dell'inevitabilità dell'accertamento, attesa la presenza della polizia giudiziaria, nell'alloggio dell'odierno ricorrente. 4.2. Ciò posto, è stato ribadito che non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288). In specie la media edittale corrisponde ad anni quattro di reclusione, tenuto conto che - contrariamente ai rilievi del ricorrente - la forbice edittale per l'ipotesi di cui al comma 4 dell'art. 73 deve essere individuata tra due e sei anni di reclusione nonché tra euro 5164 ed euro 77468. 4.2.1. In proposito, è stata anzitutto espressamente evidenziata l'oggettiva gravità della condotta siccome ampiamente ricostruita, mentre dal complessivo percorso argomentativo della Corte territoriale - quanto alla valutazione della personalità dell'imputato - è stata ripetutamente sottolineata la manifesta inconsistenza dei motivi di doglianza riferiti all'insussistenza del fatto, all'irrilevanza penale di una coltivazione invece professionale di stupefacenti, al ricorrere di un fatto di lieve entità in presenza di indicatori oggettivamente di tutt'altro genere, all'affermazione di una collaborazione, invece palesemente inesistente, con le Forze dell'ordine. In definitiva, la motivazione ha anche implicitamente, ma univocamente, trattato sia degli indici di gravità oggettiva del reato (tra l'altro ripetutamente evocati nella loro manifesta consistenza) che del grado, alla stregua del richiamato art. 133 cod. pen., di colpevolezza dell'imputato (con attenzione altresì alla negativa condotta complessivamente tenuta dal ricorrente, e implicitamente ma univocamente all'utile dispiegarsi quindi del trattamento sanzionatorio nelle sue molteplici funzioni), così stabilendo l'equilibrata congruità del trattamento sanzionatorio già irrogato dal giudice di primo grado (fatta eccezione, naturalmente, per la mancata riduzione, applicata solamente in sede di gravame, di un terzo della pena in conseguenza della scelta del rito) (cfr. Sez. 5, n. 15658 del 14/12/2018, dep. 2019, D., Rv. 275635). 5. All'infondatezza dell'impugnazione consegue il rigetto del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu