CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 giugno 1985
Cassazione n. 37720/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21.06.1985 avverso la sentenza del 4.05.2022 emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna ha applicato, su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 445, comma 1, cod. proc. pen., a [OSCURATO:PERSONA], riconosciute le attenuanti generiche, ritenuta la continuazione tra i reati contestati e applicata la diminuente per il rito, la pena di quattro anni e otto mesi di reclusione ed euro 16.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e a quelle di mantenimento in carcere, per i delitti di cui agli artt. 110, 81, secondo comma, cod. pen., art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, posti in essere mediante la cessione di plurimi quantitativi di cocaina, commessi in Bologna nelle date del 1 dicembre 2018 e del 24 dicembre 2018 (capo 14), del 25 gennaio 2019 (capo 18), dell'Il dicembre 2018, del 23 gennaio 2019 e del 21 marzo 2019 (capo 44), del 19 febbraio 2019 (capo 46) e del 21 marzo 2019 (capo 48). 2. [OSCURATO:PERSONA], difensore del Baia, ricorre avverso tale sentenza e ne chiede l'annullamento, deducendo l'erronea applicazione degli artt. 447 e 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto il Giudice per le indagini preliminari avrebbe omesso di far avvisare il difensore di fiducia, munito di procura speciale, dell'udienza camerale. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, secondo la disciplina delineata dall'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020, prorogata per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 24 agosto 2022, il Procuratore generale ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, in quanto si sarebbe in presenza di una nullità a regime intermedio (e, dunque, sanabile), poiché, ai sensi del secondo comma dell'art. 447 cod. proc. pen., la presenza delle parti in udienza non è obbligatoria e il ricorrente non avrebbe addotto alcuno specifico interesse a dedurre la violazione di legge censurata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse. 2. Con unico motivo il ricorrente deduce l'erronea applicazione degli artt. 447 e 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto il Giudice per le indagini preliminari avrebbe pronunciato la sentenza di applicazione della pena impugnata, ancorché sia stata omessa la fissazione dell'udienza camerale e l'avviso al difensore di fiducia munito di procura speciale. Rileva il difensore che tale omissione determina la nullità della sentenza impugnata, in quanto la richiesta di patteggiamento non potrebbe essere considerata come una rinuncia dell'imputato a comparire davanti al proprio giudice. 3. La sentenza che accoglie la richiesta di patteggiamento formulata nel corso delle indagini preliminari senza previa celebrazione di apposita udienza è affetta da nullità di ordine generale a norma dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. 4. Gli artt. 447 e 448 cod. proc. pen., infatti, espressamente prevedono la celebrazione di apposita udienza camerale per la decisione sulla richiesta di patteggiamento formulata nel corso delle indagini preliminari. L'art. 447 cod. proc. pen. sancisce, infatti, al primo comma, che, nel caso di richiesta di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen. avanzata nel corso delle indagini preliminari congiuntamente o comunque con il consenso scritto dell'altra parte, il giudice «fissa, con decreto in calce alla richiesta, l'udienza per la decisione» (comma 1). Il medesimo art. 447, al secondo comma, prevede che «Nell'udienza il pubblico ministero ed il difensore sono sentiti se compaiono». L'art. 448, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen., a sua volta, dispone che «Nell'udienza prevista dall'art. 447, nell'udienza preliminare, nel giudizio direttissimo e nel giudizio immediato, il giudice, se ricorrono le condizioni per accogliere la richiesta prevista dall'art. 444, comma 1, pronuncia immediatamente sentenza». 5. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, dunque, sull'istanza dì patteggiamento avanzata in sede di indagini preliminari, anche se presentata congiuntamente dalle parti, il giudice non può provvedere de plano o comunque in assenza della notifica della data fissata per l'udienza camerale per la decisione e, pertanto, l'omesso svolgimento dell'udienza integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, deducibile nei termini di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. pen. (così Sez. 1, n. 804 del 15/12/2004, dep. 2005, Catalano, Rv. 231095; Sez. 1, n. 11214 del 04/10/1994, Garau, Rv. 199627 - 01; Sez. 6, n. 344 del 29/11/1999, dep. 2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 216831, ma anche, implicitamente, in motivazione, Sez. 3, n. 19744 del 19/04/2011, Carrera, Rv. 250014) e la nullità della sentenza per violazione dell'art. 178, lett. b) e c), dello stesso codice (Sez. 1, n. 3955 del 27/09/1994, Righetto, Rv. 199602 - 01). Tuttavia, secondo le medesime decisioni, tale nullità è sanabile, atteso che, a norma dell'art. 447, comma 2, cod. proc. pen., la presenza delle parti in udienza non è obbligatoria (così, per questa osservazione, in particolare, Sez. 6, n. 344 del 2000, cit.). Inoltre, plurime pronunce precisano che tale nullità dì natura intermedia non può essere eccepita dall'imputato o dal difensore se la sentenza ha applicato la pena nei termini indicati dalle parti, perché gli stessi non avrebbero alcun interesse in proposito, siccome l'accordo ex art. 444 cod. proc. pen., una volta concluso, non è più revocabile o modificabile dalle parti (così, specificamente, Sez. 3, n. 19744 del 2011, cit., e Sez. 6, n. 344 del 2000, cit.). Una pronuncia più recente ha, peraltro, rilevato che è configurabile l'interesse dell'imputato a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento emessa de plano, anziché previa fissazione dì udienza, anche nel caso di applicazione della pena nei termini esattamente indicati dalle parti, qualora quest'ultimo rappresenti uno specifico interesse al contraddittorio davanti al giudice di merito al fine dì argomentare le proprie richieste di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 23049 del 04/04/2017, Masano, Rv. 270034 - 01). 6. Nel caso di specie, tuttavia, il ricorrente non ha allegato o tanto meno dimostrato di avere interesse specifico a eccepire la suddetta nullità o di aver subito alcun pregiudizio effettivo per effetto della mancata fissazione dell'udienza camerale e, dunque, l'eventuale annullamento della sentenza impugnata non sortirebbe per l'imputato alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio. Dalla sentenza e dalla richiesta di applicazione di pena depositata dal difensore dell'imputato risulta, infatti, che il Bala è reo confesso e che la qualificazione delle condotte contestate ai sensi del primo comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 non è stata contestata. 7. Il ricorso, per le ragioni esposte, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ma senza condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, stante la nullità posta in essere dal Giudice per le indagini preliminari. Il ricorrente, pertanto, ha agito senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», secondo quanto affermato dalla sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186 e dalle Sez. U, n. 43055 del 20/09/2010, Della Serra, Rv. 248380. P.Q.M. Dichiara inammissibile il