CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 settembre 2023
Cassazione n. 32080/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.13595/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] N. 287, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, d omiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. NAPOLI n. 5412/2020 depositata il 12/11/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] A seguito di verifica veniva emesso nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] avviso di accertamento recante maggiori redditi per l’anno 2014 con conseguenti maggiori imposte e contestualmente venivano emessi avvisi di accertamento nei confronti dei soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i maggiori redditi derivanti dagli utili societari non contabilizzati. Tanto la società quanto i soci proponevano separati ricorsi che la CTP di Napoli rigettava, salvo che per il rilievo relativo alla deducibilità del trattamento di fine mandato che veniva annullato, mentre la CTR Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, respingeva gli appelli dei contribuenti e accoglieva l’appello incidentale dell’Ufficio. La società e i suoi soci hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidandosi a cinque motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. [OSCURATO:PERSONA] Nelle more della decisione, in data 9.10.2023,la società [OSCURATO:SOCIETA] ed i soci Salvatore, Carlo e [OSCURATO:PERSONA] hanno chiesto l’estinzione del processo avendo aderito alla definizione agevolata della lite tributaria pendente ai sensi dell’art. 1 comma 197 della legge n. 197/2022. Peraltro, soltanto con riguardo alla società e al socio [OSCURATO:PERSONA] è stata fornita prova di pagamenti effettuati ai fini della definizione, allegandosi soltanto, con riguardo a Carlo e [OSCURATO:PERSONA], che costoro avevano già versato quanto di spettanza in corso di causa. Appare opportuno concedere termine ad entrambe le parti per più specifiche deduzioni in merito al fine di accertare la ricorrenza, per tutte le parti, dei presupposti per la definizione del processo; P.Q.M. dispone rinvio a nuovo ruolo, concedendo alle part i giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza per deduzioni al fine di accertare nei confronti di tutte le pari in causa i presupposti per la definizione della lite. Così deciso in Roma, il 2