Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2026
ECLI:EU:C:2026:301
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CJ0050_RES
Causa C‑50/24 [Danané] (
i
)
X contro [OSCURATO:PERSONA] général aux réfugiés
et
aux apatrides
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil du Contentieux des Étrangers (Consiglio per il contenzioso degli stranieri)]
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 16 aprile 2026
«Rinvio pregiudiziale – Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Direttiva 2013/32/UE – Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale – Domanda di protezione internazionale – Articolo 43 – Procedura di frontiera – Qualificazione di una procedura condotta in un luogo di trattenimento geograficamente situato nel territorio di uno Stato membro ma assimilato dal diritto nazionale a un luogo situato alla frontiera – Diritto di entrare nel territorio di tale Stato membro dopo un termine di quattro settimane – Articolo 31, paragrafo 7 – Esame in via prioritaria di una domanda di protezione internazionale – Direttiva 2013/33/UE – Norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale – Articolo 8 – Trattenimento nello stesso luogo sulla base di due decisioni distinte»
Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica d’asilo – Procedure ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale – Direttiva 2013/32 – Articolo 43 – Procedure specifiche che possono essere previste dagli Stati membri alle loro frontiere o nelle loro zone di transito – Ambito di applicazione – Procedura condotta in un centro di trattenimento geograficamente situato nel territorio di uno Stato membro ma assimilato dal diritto nazionale a un luogo situato alla frontiera – Inclusione
(Direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2013/32, artt. 26, § 1, 31, § 8, e 43, e 2013/33)
(v. punti 40, 42‑54, dispositivo 1)
Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica d’asilo – Procedure ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale – Direttiva 2013/32 – Articolo 43 – Procedure specifiche che possono essere previste dagli Stati membri alle loro frontiere o nelle loro zone di transito – Ambito di applicazione – Esame di una domanda di protezione internazionale dopo la scadenza del termine previsto per le procedure di frontiera – Esclusione
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2013/32, art. 43)
(v. punti 56‑58, dispositivo 2)
Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica d’asilo – Procedure ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale – Direttiva 2013/32 – Procedura di esame di una domanda di protezione internazionale – Collocamento del richiedente in un centro di trattenimento assimilato ad un luogo situato alla frontiera nell’ambito di una procedura di frontiera – Trattenimento del richiedente in tale medesimo centro di trattenimento alla scadenza del termine previsto per le procedure di frontiera – Centro di trattenimento ora qualificato come luogo situato nel territorio – Ammissibilità – Presupposti – Assenza d’incidenza sulla competenza dell’autorità accertante
[Direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2013/32, art. 2, f), 26, § 1, 31, § 1, e 43, e 2013/33, artt. 6, 8 e 9]
(v. punti 59‑64, 68‑71, dispositivo 2)
Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica d’asilo – Procedure ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale – Direttiva 2013/32 – Procedura di esame di una domanda di protezione internazionale – Esame in via prioritaria di una domanda inizialmente trattata nell’ambito di una procedura di frontiera – Portata – Richiedente mantenuto in stato di trattenimento al fine di determinare gli elementi su cui si basa la sua domanda – Inclusione – Presa in considerazione degli atti istruttori realizzati nell’ambito della procedura di frontiera – Presupposti
(Direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2013/32, artt. 31, § 7, e 43, e 2013/33, art. 8, § 3, b), e 9)
(v. punti 74‑87, dispositivo 3)
[OSCURATO:PERSONA] in via pregiudiziale dal Conseil du contentieux des étrangers (Consiglio per il contenzioso degli stranieri, Belgio), la Corte precisa l’ambito di applicazione della procedura di esame delle domande di protezione internazionale presentate alla frontiera o nelle zone di transito, prevista all’articolo 43 della direttiva 2013/32 (
1
), nonché le conseguenze derivanti dalla scadenza del termine di quattro settimane nel quale una siffatta procedura deve essere condotta.
Tra settembre e ottobre 2023, alcuni cittadini di paesi terzi hanno presentato domande di protezione internazionale al loro arrivo all’aeroporto di Bruxelles (Belgio). Dopo essere stati trattenuti in centro assimilati dalla normativa nazionale a luoghi «situati alla frontiera», essi, alla scadenza del termine sopracitato, sono stati autorizzati a entrare nel territorio belga, pur essendo trattenuti negli stessi luoghi, qualificati in tale occasione come «luoghi situati nel territorio».
Poiché le loro domande di protezione internazionale sono state in seguito respinte, tali cittadini hanno proposto ricorsi dinanzi al giudice del rinvio. Nutrendo dubbi quanto alla compatibilità della doppia qualificazione di uno stesso luogo di trattenimento in tale contesto con l’articolo 43 della direttiva 2013/32, il quale autorizza gli Stati membri a prevedere procedure specifiche di esame delle domande di protezione internazionale presentate alle loro frontiere o nelle loro zone di transito, tale giudice ha deciso di sospendere il procedimento e di adire la Corte in via pregiudiziale.
Giudizio della Corte
Sulla base di un’interpretazione letterale, contestuale e teleologica dell’articolo 43 della direttiva 2013/32, la Corte constata, anzitutto, che una procedura di esame di una domanda di protezione internazionale presentata alla frontiera o in una zona di transito da un richiedente che, durante tale procedura, è trattenuto in un luogo del territorio dello Stato membro di cui trattasi che non è geograficamente situato alla frontiera di tale Stato, ma è assimilato dalla normativa nazionale a un luogo situato a detta frontiera, rientra nell’ambito di applicazione di tale articolo.
Infatti, né la formulazione dell’articolo 43 della direttiva 2013/32 né il contesto nel quale esso si inserisce consentono di concludere che gli Stati membri non sarebbero autorizzati a trattenere un siffatto richiedente in un luogo che non è geograficamente situato alla loro frontiera. Peraltro, l’obiettivo perseguito da tale disposizione, che è di consentire agli Stati membri di operare una prima cernita delle domande di protezione internazionale prima che l’ingresso nel loro territorio sia formalmente autorizzato soltanto ai cittadini di paesi terzi le cui domande non siate state respinte in tale occasione, non richiede neppure che tale esame si svolga alla frontiera di detti Stati.
Al contrario, il trattenimento dei richiedenti protezione internazionale obbligatoriamente alla frontiera o in una zona di transito potrebbe rivelarsi eccessivamente difficile, se non impossibile, in funzione delle specificità geografiche e delle infrastrutture degli Stati membri, e incidere, se del caso, sul rispetto delle garanzie che sono loro offerte dalle direttive 2013/32 e 2013/33 (
2
) e, in generale, sul rispetto dei loro diritti fondamentali.
In seguito, la Corte precisa che l’esame di una domanda di protezione internazionale non rientra più nell’ambito di applicazione delle procedure di frontiera previste all’articolo 43 della direttiva 2013/32 dopo la scadenza del termine di quattro settimane che delimita tali procedure, bensì di altre disposizioni di tale direttiva. Tale direttiva non osta a che un richiedente, trattenuto in un centro assimilato ad un luogo situato alla frontiera durante una procedura di frontiera, vi rimanga trattenuto alla scadenza del termine di quattro settimane.
Tuttavia, lo Stato membro di cui trattasi deve garantire che il richiedente sia informato, al più tardi in occasione dell’adozione della decisione con la quale viene mantenuto in stato di trattenimento, della modifica della sua situazione giuridica, e che gli sia rilasciato, se del caso, un documento che certifichi lo status di richiedente o che attesti il suo diritto a soggiornare nel territorio di tale Stato durante l’esame della sua domanda, o un documento equivalente, ai sensi dell’articolo 6, paragrafi 1 e 2 della direttiva 2013/33.
Infine, la Corte aggiunge che un siffatto mantenimento in stato di trattenimento e la modifica della qualificazione giuridica del luogo di tale trattenimento non hanno incidenza, in quanto tali, sulla competenza dell’autorità responsabile dell’esame della domanda di protezione internazionale, fermo restando che, poiché la scadenza del termine di quattro settimane previsto all’articolo 43, paragrafo 2, della direttiva 2013/32 ha l’effetto di eliminare le limitazioni materiali e temporali di tale competenza che derivano da tale articolo 43, l’autorità accertante riacquista la sua competenza di diritto comune.
In tale ambito, detta autorità può proseguire in via prioritaria l’esame di una domanda di protezione internazionale avviato nell’ambito di una procedura di frontiera, anche qualora il richiedente sia mantenuto in stato di trattenimento al fine di determinare gli elementi su cui si basa la sua domanda che non potrebbero ottenersi senza tale mantenimento in stato di trattenimento, in particolare se sussiste il rischio di fuga del richiedente. Tale autorità può fondare la sua decisione sugli atti istruttori compiuti nell’ambito della procedura di frontiera, fatto salvo il rispetto dei principi fondamentali e delle garanzie enunciati al capo II della direttiva 2013/32 e, per quanto riguarda tale mantenimento in stato di trattenimento, l’insieme dei requisiti previsti agli articoli 8 e 9 della direttiva 2013/33.
(
i
) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.
(
1
) Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (
GU 2013, L 180, pag. 60
).
(
2
) Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (
GU 2013, L 180, pag. 96
).