CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 05481/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32200/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (-) rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA P.[OSCURATO:PERSONA] 17, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di PALERMO n. 780/2019 depositata il 09/04/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa La corte d’appello di Palermo ha respinto l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza del tribunale di Agrigento che li aveva condannat i a pagare alla Sicilcassa quanto dovuto a titolo di restituzione di somme mutuate con due contratticondizionati per il completamento di una struttura alberghiera. Per quanto ancora in teressa , ha ritenuto infondat e le eccezion i , alle quali l’appello era stato affidato, di prescrizione del diritto di risolvere i contratti (o di recedere da essi) -e di ottenere la restituzione delle somme- e di illegittimità del recesso per mancata concessione del termine di cui all’art. 1845 cod. civ. Bellavia e Barresi hannoproposto ricorso per cassazione in cinque motivi, ai quali l’intimata ha replicato con controricorso. Le parti hanno depositato memorie. Ragioni della decisione I. –Col primo mezzo, ai sensi degli artt. 111 cost. e 132 cod. proc. civ.,è dedotta la nullità della sentenza per motivazione apparente e per contrasto irriducibile tra affermazioni tra loro inconciliabili, in quanto se il contratto definitivo di mutuo non era stato stipulato – così come si dice avvenuto - la questione di prescrizione non avrebbe potut o essere risoltafacendo riferimento a un termine previsto per il pagamento. Il motivo è inammissibile perché privo di costrutto a fronte di quanto emerge dalla sentenza.La motivazione si basa sull’avvenuta stipulazione di due mutui definitivi, ancorché entrambi condizionat i ad alcuni adempimenti da realizzare, da parte dei mutuatari, entro un termine, sotto pena di recesso della mutuante e diritto a ottenere la restituzione delle somme corrisposte. La ratio decidendi - in t al senso ben evincibile in rapporto alla questione di prescrizione che era stata sollevata– non giustifica affatto la previa affermazione dei ricorrenti per cui il contratto definitivo non sarebbestato stipulato. II. – I motivi dal secondo al quint o possono essere esaminati congiuntamente. III. - Col secondo mezzo è dedotta la v iolazione o falsa applicazione degli artt. 2935, 2836 e 2949 cod. civ. in quanto la mancata esecuzione degli adempimenti previsti nei contratti condizionati, a opera dei mutuatari, avrebbe dovuto avere come conseguenza l’immediato scioglimento dai contratti stessi per recesso della banca, in base all’apposita clausolamenzionata dalla sentenza; e non altrimenti sarebbe stato possibile spiegare la mancata erogazione dell’ultima ratadi mutuo. IV. – Col terzo e col quarto si assume , rispettivamente , la violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ.e la v iolazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., poiché la corte d’appello avrebbe escluso la prescrizione sul rilievo che la banca aveva concesso una proroga ai fini degli adempimenti previsti nei contratti condizionati, proroga che, tuttavia , a fronte della contestazione dei mutuatari,non era stata provata . V. –Col quinto si denunzia l’omesso esame di fatto decisivo (art. 360, n. 5, cod. proc. civ.), giacché (i) il contratto condizionato di mutuo non era mai divenuto definitivo, per cui mai si era passati alla fase di vero e proprio ammortamento, (ii) l’ultima rata non era stata erogata dalla banca a cagione dell’inadempimento della mutuataria dedotto in condizione, (iii) dunque non poteva essere invocata la disciplina pattizia previdente la restituzione rateale, in quanto il mutuo “definitivo” non era stato mai stipulato. VI. -I motivi in questione sono inammissibili perché suppongono una (peraltro alquanto confusa) critica di merito. La corte d’appello di Palermo, dopo aver specificato in cosa consistessero i mutui, ha stabilito, in piena concordanza con la sentenza di primo grado, che la banca aveva prorogato a propria discrezione, così come i contratti le consentivano di fare , il termine di adempimento concesso ai mutuatari onde realizzare quanto previsto nell’ apposita clausola condizionale. Ha inoltre stabilito, sempre in concordanza con quanto già affermato dal tribunale, che nei contratti era stato pattuito un diritto potestativo di recesso in favore della banca,in difetto degli adempimenti che erano stati imposti ai mutuatari entro il termine di venti mesi. In ragione di ciò ha ritenuto non intervenuta la prescrizionedel diritto di recedere dai contratti e, di conseguenza, del diritto di ottenere la restituzione delle rate di mutuo già accordate, proprio perché era stata concessa la proroga. Si tratta di un complessivo accertamento di fatto, sufficiente a sorreggere la decisionee insindacabile in questa sede, visto che – come d’altronde evidenziano i ricorrenti– l a sentenza d’appello è soggetta al regime della cd. doppia conforme (art. 348-ter cod. proc. civ.), così da non poter essereimpugnata per vizio di motivazione. VII. - Occorre dire che n ell’ambito del quinto motivo la parte ricorrente ha negato che vi fosse stata , nella specie, una vera doppia conforme in fatto, perché la corte d’appello avrebbe integrato la motivazione del tribunale a mezzo di nuovi elementi. E tuttavia dal testo della sentenza d’appello ciò non emerge affatto, mentre era onere della medesima parte ricorrente fornirne semmai la dimostrazionerendendo il ricorso specifico sul punto. Questa Corte, con orientamento consolidato, va ripetendo che nell'ipotesi di doppia conforme,il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n. 5) dell'art. 360 cod. proc. civ. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (v. Cass. Sez. 1 n. 26774-16, Sez. 3n. 5947- 23). L’onere non è stato adempiuto, sicché tutti i motivi di ricorso debbono essere dichiarati inammissibili perché in contrasto con l’accertamento di fatto evincibile dalla motivazione della sentenza. VIII. –Le spese seguono la soccombenza. p.q.m. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, alle spese processuali, che liquida in 25.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato