CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 gennaio 2023
Cassazione n. 07481/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1283/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 46, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA](già DTZ [OSCURATO:PERSONA]), elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 66 presso lo studio [OSCURATO:PERSONA] dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -controricorrente- avversola SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 646/2019 , depositata il12/07/2019, R.G.N. 1043/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La Corte d’appello di Milano ha respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] (già DTZ [OSCURATO:PERSONA]), confermando la pronuncia di primo grado con cui erano state respinte le domande del lavoratore dirette: al riconoscimento della qualifica dirigenziale (formalmente assegnatagli dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA]) anche per il periodo dal 17.5.2006 al 30.11.2007 e al pagamento delle connesse differenze retributive; al riconoscimento dei bonus annuali contrattualmente previsti e non corrisposti a far data dall’anno fiscale 2008/2009 e fino all’anno fiscale 2014/2015 (eccetto che per gli anni fiscali 2009/2010 e 2010/2011), con relative differenze retributive, anche quanto alla incidenza sul TFR, nonché al pagamento dell’incidenza sul TFR dei bonus percepiti negli anni 2008, 2011, 2014 e 2015; al risarcimento del danno non patrimoniale per il comportamento illegittimo posto in essere dalla datrice di lavoro dal gennaio 2014 fino alla data del licenziamento intimato il 30.7.2015; alla declaratoria di nullità o illegittimità del licenziamento in quanto ritorsivo e, comunque, privo di giusta causa. 2. La Corte d'appello, premesso che il lavoratore era stato assunto dalla [OSCURATO:SOCIETA] il 17.5.2006 con la qualifica di quadro e mansioni di responsabile settore Valuation, ha escluso che la qualifica dirigenziale potesse essere riconosciuta al predetto fin dall'inizio del rapporto in difetto delle necessarie allegazioni sulla concreta attività svolta nel periodo in questione e per l'assenza, nel ricorso introduttivo del giudizio, di un compiuto raffronto con la relativa declaratoria contrattuale; ha accertato come all'inizio del rapporto il team valuation fosse composto da due unità (impiegati rispettivamente di terzo e di quinto livello), divenute cinque solo successivamente. 3. Ha escluso il diritto al bonus sulla base della interpretazione del contratto di assunzione del 18.5.2008 (clausola 4), che prevedeva un bonus legato ai risultati di bilancio e non corrisposto (se non via eccezionale nel 2011) in ragione del carattere negativo di tali risultati. 4. Ha ritenuto fondati gli addebiti contestati e documentalmente provati dalle numerose e-mail inviate dall’appellante ai vertici della società controllante, [OSCURATO:PERSONA], contenenti espressioni gratuitamente denigratorie, diffamatorie ed intimidatorie nei confronti dei superiori gerarchici, in nessun modo riconducibili ad un legittimo esercizio del diritto di critica (per difetto del requisito di continenza sostanziale) e tali da incrinare irrimediabilmente il vincolo fiduciario alla base del rapporto di lavoro e ancor più connaturato al ruolo dirigenziale. 5. Ha confermato il rigetto della domanda di accertamento di una dequalificazione facendo propria la motivazione del tribunale che ha ricondotto il ritiro delle deleghe, oltre che ad esigenze organizzative connesse allo scorporo realizzato dalla società nelle competenze del settore valuation, alla mancanza di una leale collaborazione da parte dell’appellante. 6. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. La società [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, illustrato da successiva memoria, ai sensi dell’art. 380 bis.1. cod. proc. civ. Consideratoche: 7. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2119 e 2697 c.c., dell’art. 5 della legge n. 604 del 1966, degli artt. 115 e 116 c.p.c., per omessoesame di fatti documentati e decisivi per il giudizio sulla giusta causa di licenziamento e per mancata prova ed insufficiente argomentazione in merito alla esistenza di giusta causa o giustificatezza del licenziamento. 8. Si sostiene che la Corte d'appello abbia omesso di esaminare i documenti relativi a due precedenti procedimenti disciplinari iniziati nei confronti del lavoratore e conclusi con l’irrogazione di sanzioni conservative in concreto mai applicate dalla società; questi due procedimenti disciplinari erano intervenuti nell'arco di soli tre mesi e costituivano espressione di un chiaro accanimento della società nei confronti del lavoratore, che prestava servizio da dieci anni con innumerevoli successi e riconoscimenti professionali. In riferimento alla contestazione disciplinare del 20 luglio 2015, che ha portato al licenziamento oggetto di causa, la Corte avrebbe omesso di valutare i documenti, relativi alla policy aziendale e ai codici di condotta, atti a dimostrare l'insussistenza di qualsivoglia profilo di illegittimità nella condotta ascritta al dirigente. La Corte d'appello avrebbe anche omesso di valutare la dichiarazione resa da [OSCURATO:PERSONA] il 6 luglio 2015, atta a disvelare le modalità con cui la stessa dichiarava di essere stata trattata dal signor Babington e che avevano indotto l’attuale ricorrente a informare i vertici aziendali.9. Con il secondo motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione degli artt. 1362, 1367, 1370 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte di appello errato nell'interpretare la clausola n. 4 della lettera di assunzione ed escluso che il bonus costituisse parte integrante del trattamento retributivo. 10. Con il terzo motivo è denunciato, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto documentato e decisivo per l'accertamento del diritto del ricorrente ai bonus variabili, già oggetto di discussione tra le parti, costituito dal verbale del Consiglio di Amministrazione del 23 dicembre 2010 in cui la società riconosceva per iscritto il diritto del ricorrente a percepire il bonus relativo al 2010, a prescindere dai risultati aziendali e quale trattamento retributivo garantito. 11. I motivi di ricorso presentano plurimi profili di inammissibilità. 12. La maggior parte delle censure mosse è formulata sub specie di omesso esame di vari documenti di cui si assume la decisività rispettivamente ai fini della errata valutazione della giusta causa del recesso e del diritto ai bonus aziendali. 13. Deve premettersi che, in base al nuovo testo dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., è denunciabile per cassazione solo il vizio di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”. Al riguardo, le SezioniUnite di questa Corte (sentenze n. 8053 e n. 8054 del 2014) e le successive pronunce conformi (cfr. Cass., 27325 del 2017; Cass., n. 9749 del 2016) hanno precisato che l'omesso esame deve riguardare un fatto, inteso nella sua accezione storico-fenomenica, principale (ossia costitutivo, impeditivo, estintivo o modificativo del diritto azionato) o secondario (cioè dedotto in funzione probatoria), la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali e che abbia carattere decisivo, nel senso che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia. Non solo quindi la censura non può investire argomenti o profili giuridici, ma il riferimento al fatto secondario non implica che possa denunciarsi, ai sensi dell’art. 360 comma 1, n. 5 c.p.c., anche l'omesso esame di determinati elementi probatori. 14. Nel caso di specie difettano tali requisiti poiché si assume l’omesso esame non di un fatto storico, bensì di numerosi fatti, di dati e di circostanze, ciascuno di essi evidentemente non decisivo, ma che, in base ad una valutazione complessiva e alternativa a quella operata dai giudici di appello, potrebbero condurre ad un risultato diverso della lite. In tal modo, la parte ricorrente sollecita null’altro che una revisione del procedimento decisorio svolto in sede di merito, sia nella selezione degli elementi probatori rilevanti e sia nell’apprezzamento degli stessi, ma una simile sollecitazione non è riconducibile al vizio dedotto e neppure all’ambito del giudizio di legittimità. 15. Riguardo alla eccepita violazione delle regole di formazione della prova, è sufficiente ribadire che l’art. 115 c.p.c. si limita a richiedere che la decisione si basi su elementi validamente acquisiti al processo, con divieto del giudice di utilizzare prove non dedotte dalle parti o acquisite d'ufficio al di fuori dei casi in cui la legge conferisce un potere officioso d'indagine (Cass., S.U. n. 20867/2020; Cass. 27000/2016; Cass.13960/2014) e che è precluso al giudice valutare le prove in base a un criterio diverso da quello indicato dall’art. 116 c.p.c., cioè una prova legale secondo prudente apprezzamento o un elemento di prova liberamente valutabile come prova legale, mentre esula dall’ambito applicativo di tali disposizioni ogni questione che involga il modo in cui siano state valutati gli elementi acquisiti, profilo su cui il controllo di legittimità può svolgersi solo con riguardo alla motivazione, in termini di violazione dell’art. 132 n.4 c.p.c. oppure nei limiti di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. (v. Cass., S.U. nn. 8053 e 8054 del 2014), nella specie non rispettati (v. anche Cass. n. 6774/2022). 16. Neppure è configurabile la violazione dell’art. 2697 c.c. non essendo neanche denunciata in concreto una inversione degli oneri probatori da parte della Corte di merito. 17. Dal punto di vista logico è evidente come lo svolgimento di precedenti procedimenti disciplinari, conclusi con l’irrogazione di una sanzione sia pure conservativa e sia pure concentrati in un ristretto arco temporale, non possa avere alcuna valenza decisiva ai fini della dimostrazione di un accanimento disciplinare e della esclusione della giusta causa di recesso, né l’esistenza di una policy aziendale atta a favorire la segnalazione di condotte improprie è logicamente incompatibile con il dovere di continenza verbale e correttezza nell’adempiere a tale compito, nella specie violato dal contenuto denigratorio ed offensivo accertato dai giudici di merito come caratterizzante le numerose e-mail inviate dall’attuale ricorrente ai vertici della società controllante.18. Con specifico riferimento alla questione dei bonus, deve ribadirsi, in conformità al consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità (Cass.n. 25270 del 2011; n. 15471 del 2017), che l'interpretazione degli atti negoziali e degli atti unilaterali implica un accertamento di fatto riservato al giudice di merito che, come tale, può essere denunciato in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, fermo l'onere del ricorrente di indicare specificamente il modo in cui l’interpretazione si discosti dai canoni di ermeneutica o la motivazione risulti apparente, non potendosi, invece, limitare a contrapporre interpretazioni o argomentazioni alternative o, comunque, diverse rispetto a quelle proposte dal giudice di merito poiché il controllo di logicità del giudizio di fatto non può risolversi in una revisione del ragionamento decisorio, ossia dell'opzione che ha condotto il giudice di merito ad una determinata soluzione della questione esaminata. 19. Si è, in particolare, precisato come la censura non possa limitarsi a prospettare una pur plausibile interpretazione alternativa degli atti richiamati, fondata sulla valorizzazione di talune espressioni ivi contenute piuttosto che di altre, ma deve rappresentare elementi idonei a far ritenere erronea la valutazione ermeneutica operata dal giudice del merito, cui l'attività di interpretazione degli atti negoziali e degli atti unilaterali è riservata (Cass. n. 15890 del 2007; n. 9245 del 2007; n. 15471 del 2017; n. 19089 del 2018). 20. Il secondo motivo di ricorso, in quanto si limita a contrapporre alla plausibile lettura data dal giudice di merito, una lettura alternativa, si rivela come tale inammissibile. 21. Parimenti inammissibile per le ragioni già esposte è il terzo motivo di ricorso, con cui si denuncia l’omesso esame, non di un fatto storico decisivo, bensì di un documento di cui si assume la valenza confessoria, peraltro trascritto solo per estratto e senza che siano state forni t e puntualiindicazioni necessarie alla sua individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte dicassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione oproduzione in sede di giudizio di legittimità(Cass. S.U. n. 34469/2019).22. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la regolazione delle spese secondo il regime di soccombenza e il raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. S.U. 20 settembre 2019, n. 23535). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 4.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorren