CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 32116/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 1 9524 / 20 1 6 R.G. propost o da : [OSCURATO:PERSONA] (C.F. CCCMRC 55R30C773T ) , rappresentat o e difes o , in virtù di procura speciale allegata al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale indicato in ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentatae difes a , ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma è domiciliata alla via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 19524/2016a.c.18 / 10 /202 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA]- ROMA n. 116 / 2016 , depositat a in data 1 5 / 1 /20 1 6 ; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] nell e camer e di consiglio del 1 8 ottobre 2024 e, previa riconvocazione da remoto, del 23 ottobre 2024; Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ( “il contribuente” ) ha impugnato per cassazione la sentenza indicata in epigrafe, che rigettò l’appello avverso la sentenza di primo grado della C.T.P. di Roma che a sua volta aveva rigettato il ricorso avverso l’avviso di accertamento n. TK3014000649 emesso in relazione all’anno d’imposta 2005, sulla base degli studi di settore. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. Considerato che: Il difensore del contribuente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, avendo il Ceccarelli aderito alla definizione agevolata di cui all’art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, convertito con modificazioni nella legge n. 225 del 2016. Essendosi perfezionata la definizione agevolata,il giudizio deve essere dichiarato estinto. Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate. P.Q.M. Dichiaraestinto il giudizio . Così deciso in Roma, nellecamere di consiglio del 1 8 ottobre 2024 e, previa riconvoca