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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 31 marzo 2023

Cassazione n. 40049/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto in data 7 dicembre 2022 il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Roma, con provvedimento de plano, ha dichiarato inammissibile il reclamo introdotto da [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. ai sensi dell'art. 35- ter L. n. 354 del 1975 (Ord. pen.).

A ragione della decisione evidenzia che il reclamo risulta mancante di motivi come, invece, previsto dalla legge.

2. Avverso detto decreto ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e deduce vizio di motivazione.

Il ricorrente evidenzia che - contrariamente a quanto sostenuto nel decreto - il reclamo recava l'indicazione di motivi e, segnatamente, lamentava che la decisione del Magistrato di sorveglianza aveva valutato la posizione del detenuto sulla mera scorta delle informazioni provenienti dalle varie Direzioni delle numerose carceri interessate, senza adeguatamente considerare le sue condizioni di salute, aggravatesi a causa del trattamento inumano cui è stato sottoposto.

Del resto - osserva ancora - nel reclamo si faceva espresso riferimento alle certificazioni mediche contenute nel fascicolo del detenuto.

3. [OSCURATO:PERSONA] procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta depositata in data 31 marzo 2023, ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il decreto dev'essere annullato senza rinvio per le ragioni che si indicano di seguito.

Osserva il Collegio che il Presidente del Tribunale di sorveglianza non poteva, nella materia e in relazione alle questioni esposte, pronunziare decreto ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen.

Tale forma di statuizione dell'inammissibilità dell'istanza de plano ad opera del Presidente del Collegio è, difatti, espressamente prevista dall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. esclusivamente per le ipotesi in cui la richiesta appare manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge o costituisce mera riproposizione di altra già rigettata.

Al di fuori di tali indicate ipotesi specifiche, che legittimano l'emissione del decreto e la deroga alla regola del contraddittorio, assicurato dal procedimento camerale, in quanto non implicano alcun giudizio di merito e alcuna valutazione discrezionale, il procedimento esecutivo - alle cui regole rinvia la normativa in tema di sorveglianza - deve, pertanto, sempre svolgersi, previo avviso alle parti e ai difensori, con la partecipazione del Pubblico Ministero e con l'obbligatoria assistenza e partecipazione del difensore, sia esso di fiducia o d'ufficio, ai fini della regolare instaurazione di un contraddittorio effettivo.

Non solo.

La norma in parola neppure può ritenersi esportabile nel giudizio d'impugnazione, al cui genus è pacificamente riconducibile il gravame costituito dal reclamo al Tribunale di sorveglianza, per il quale vige invece il principio che l'inammissibilità, per le tassative ragioni di cui all'art. 591, comma 1, cod. proc. pen., è dichiarata con ordinanza dal «giudice dell'impugnazione»: dunque, nel caso in cui questo sia un organo collegiale, dal collegio.

2. Il provvedimento impugnato deve dunque essere annullato senza rinvio e gli atti vanno trasmessi la Tribunale di sorveglianza perché decida sul reclamo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Roma.

Così deciso il 24 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto in data 7 dicembre 2022 il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Roma, con provvedimento de plano, ha dichiarato inammissibile il reclamo introdotto da [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. ai sensi dell'art. 35- ter L. n. 354 del 1975 (Ord. pen.). A ragione della decisione evidenzia che il reclamo risulta mancante di motivi come, invece, previsto dalla legge. 2. Avverso detto decreto ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e deduce vizio di motivazione. Il ricorrente evidenzia che - contrariamente a quanto sostenuto nel decreto - il reclamo recava l'indicazione di motivi e, segnatamente, lamentava che la decisione del Magistrato di sorveglianza aveva valutato la posizione del detenuto sulla mera scorta delle informazioni provenienti dalle varie Direzioni delle numerose carceri interessate, senza adeguatamente considerare le sue condizioni di salute, aggravatesi a causa del trattamento inumano cui è stato sottoposto. Del resto - osserva ancora - nel reclamo si faceva espresso riferimento alle certificazioni mediche contenute nel fascicolo del detenuto. 3. [OSCURATO:PERSONA] procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta depositata in data 31 marzo 2023, ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il decreto dev'essere annullato senza rinvio per le ragioni che si indicano di seguito. Osserva il Collegio che il Presidente del Tribunale di sorveglianza non poteva, nella materia e in relazione alle questioni esposte, pronunziare decreto ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen. Tale forma di statuizione dell'inammissibilità dell'istanza de plano ad opera del Presidente del Collegio è, difatti, espressamente prevista dall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. esclusivamente per le ipotesi in cui la richiesta appare manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge o costituisce mera riproposizione di altra già rigettata. Al di fuori di tali indicate ipotesi specifiche, che legittimano l'emissione del decreto e la deroga alla regola del contraddittorio, assicurato dal procedimento camerale, in quanto non implicano alcun giudizio di merito e alcuna valutazione discrezionale, il procedimento esecutivo - alle cui regole rinvia la normativa in tema di sorveglianza - deve, pertanto, sempre svolgersi, previo avviso alle parti e ai difensori, con la partecipazione del Pubblico Ministero e con l'obbligatoria assistenza e partecipazione del difensore, sia esso di fiducia o d'ufficio, ai fini della regolare instaurazione di un contraddittorio effettivo. Non solo. La norma in parola neppure può ritenersi esportabile nel giudizio d'impugnazione, al cui genus è pacificamente riconducibile il gravame costituito dal reclamo al Tribunale di sorveglianza, per il quale vige invece il principio che l'inammissibilità, per le tassative ragioni di cui all'art. 591, comma 1, cod. proc. pen., è dichiarata con ordinanza dal «giudice dell'impugnazione»: dunque, nel caso in cui questo sia un organo collegiale, dal collegio. 2. Il provvedimento impugnato deve dunque essere annullato senza rinvio e gli atti vanno trasmessi la Tribunale di sorveglianza perché decida sul reclamo. P.Q.M. Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Roma. Così deciso il 24 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 40049/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris