CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 07127/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 10293/2017, proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti prof. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno indicato i rispettivi indirizzi PEC, ed elettivamente domiciliato in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 22, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al ricorso –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]: Estinzione per rinuncia AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato. –controricorrente – Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria, n. 1184/2016, pronunciata il 25 maggio 2016 e depositata il 14 ottobre 2016, non notificata Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 10 gennaio 2024 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA] , che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso per intervenuta rinuncia; udito, per l’Avvocatura Generale dello Stato l’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha dichiarato l’accettazione di detta rinuncia. [OSCURATO:PERSONA] Con avviso di accertamento n. R4G01T100576/2009 l’Ufficio di Rapallo dell’Agenzia delle entrate riprese a tassazione, ai fini IRPEF ed addizionale regionale, ai sensi degli artt. 9 e 81, nel testo applicabile ratione temporis, del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR) nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA], plusvalenza non dichiarata, ritenuta dall’Amministrazione finanziaria derivante dal conferimento delle quote di partecipazione, pari al 40% del capitale sociale, detenute dal Raggio nella società [OSCURATO:SOCIETA]. nella società di diritto inglese [OSCURATO:PERSONA]. La misura di detta partecipazione era stata determinata nella quota del 40% per effetto di atto transattivo intervenuto, contestualmente al conferimento delle quote, col sig. [OSCURATO:PERSONA], che ne diveniva titolare nel restante 60%, nell’ambito delle vicende della successione testamentaria della contessa [OSCURATO:PERSONA], deceduta l’8 gennaio 2001, il cui patrimonio comprendeva altresì le quote della predetta società italiana, proprietaria del prestigioso immobile denominato [OSCURATO:PERSONA] in Portofino. L’Amministrazione -disattesa perizia di parte di stima delle quote di partecipazione nella [OSCURATO:SOCIETA], il cui valore complessivo era stato in detta perizia determinato in euro 9.200.000,00, sulla base di incarico di mediazione per la cessione dell’immobile reperito nel corso di accesso domiciliare presso la suddetta villa, per il prezzo di euro 31.000.000,00 – aveva quantificato la plusvalenza in euro 11.992.830, importo ottenuto sottraendo al presunto valore di euro 31.000.000,00 il costo di acquisto della partecipazione anzidetta di euro 1.017,924, come da denuncia di successione e ragguagliando il risultato alla quota del 40% detenuta dal Raggio. Dall’impugnazione del suddetto atto impositivo dinanzi alla Commissione tributaria provinciale (CTP) di Genova ebbe origine altro contenzioso, pervenuto infine all’esame di questa Corte sul ricorso proposto dal Raggio iscritto al n. RG 437/2016, parimenti definito in data odierna con declaratoria di estinzione per rinuncia. Il succitato avviso di accertamento fu, peraltro, oggetto anche di domanda da parte del Raggio di annullamento in autotutela al pari di altro avviso di accertamento, recante il n. 5621105658/1999, relativo ad IRPEF -ILOR per l’anno 1993 in punto di sanzioni per la contestata violazione degli obblighi di dichiarazione previsti dal c.d. monitoraggio fiscale. Il contribuente impugnò, quindi, il diniego espresso di annullamento in autotutela su entrambi gli atti impositivi, emesso dall’Amministrazione finanziaria, dinanzi alla CTP di Genova, che dichiarò inammissibile il ricorso avverso il diniego di annullamento dell’atto n. 5621105658/1999, rigettando nel resto il ricorso.Avverso la sentenza del giudice di primo grado ad esso sfavorevole il Raggio propose appello dinanzi alla CTR della Liguria che, con sentenza n. 1184/2016, depositata il 14 ottobre 2016, non notificata, respinse il gravame. Avverso detta pronuncia il contribuente ricorre per cassazione in forza di tre motivi. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso. Parte ricorrente ha successivamente depositato atto di rinuncia al ricorso, rappresentando che tra essa (oltre ad altre parti) e l’Agenzia delle entrate era stato concluso un accordo per effetto del quale il contribuente si era impegnato a definire le proprie pendenze tributarie mediante la definizione agevolata di cui al d.l. n. 193/2016, convertito, con modificazioni, in l. n. 225/2016, col versamento degli importi previsti, essendo stato l’accordo regolarmente adempiuto. Il menzionato [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale , che aveva depositato in prossimità dell’udienza memoria chiedendo il rigetto del ricorso, ha reso quindi le conclusioni definitive come trascritte in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’intervenuta rinuncia al ricorso da parte del ricorrente rende superflua la puntuale indicazione dei motivi del ricorso medesimo, restandone preclusa la disamina. Va dichiarata, infatti, ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., con ordinanza, l’estinzione del giudizio per effetto della rinuncia depositata in atti, sottoscritta personalmente dal ricorrente ed autenticata dal difensore del medesimo avv. [OSCURATO:PERSONA], avendo altresì confermato l’Avvocato dello Stato presente in udienza la relativa accettazione, in presenza della quale ricorrono le condizioni per disporre la compensazione tra le parti del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio e compensate le spese del giudizio di legittimità tra le parti. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 –bis dello ste