CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30081/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Corte d'appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deducono il difetto dimotivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto nel delitto di rapinaconsumata in luogo di quella tentata e la violazione di legge in relazione allaritenuta sussistenza delle aggravanti contestate, è privo di specificità poiché èmeramente riproduttivo di profili di censura in punto di fatto già adeguatamentevagliati e disattesi dai giudici di merito con corretti argomenti logici e giuridici,con cui il ricorrente omette di confrontarsi criticamente (si vedano, in proposito,pagg. 6 e 7 sulla dinamica dei fatti da cui risulta pienamente integrata lafattispecie consumata, avendo l’imputato conseguito l’apprensione dei beni al difuori della sfera di controllo e sorveglianza della vittima ed esercitatosuccessivamente violenza nei confronti del figlio della p.o., per consolidare ilpossesso e garantirsi l’impunità e pagg. 7 e 8 sulla comprovata ridotta capacitàpsico cognitiva della vittima e sul luogo in cui è avvenuta l’aggressionepatrimoniale all’anziana signora, ovvero la sua abitazione);considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta laviolazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimentodelle circostanze attenuanti generiche e di quella del risarcimento del danno, ègenerico e manifestamente infondato in quanto le circostanze attenuantigeneriche sono state riconosciute e applicate già dal giudice di primo gradomentre la richiesta attenuante del risarcimento del danno non risulta esserestata previamente dedotta come motivo di appello con evidente interruzionedella catena devolutiva poiché, secondo il consolidato orientamento dellagiurisprudenza di questa Corte, deve ritenersi sistematicamente non consentita(non soltanto per le violazioni di legge, per le quali cfr. espressamente art. 606,comma 3, cod. proc. pen.) la proponibilità per la prima volta in sede di legittimitàdi questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosievitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimentoimpugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale siconfigura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere statointenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello;rilevato che, in ogni caso, la graduazione della pena, anche in relazione agliaumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti,rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza aiprincipi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e sfugge al sindacato dilegittimità qualora, come nella specie, non sia frutto di mero arbitrio o diragionamento illogico;ritenuto che, per le ragioni sopra esposte, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente