CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 settembre 2024
Cassazione n. 27404/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.1575/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, piazzale Clodio n. 8, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende , unitamente all'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , giusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] della società di fatto fraMANCA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che lo rappresentano e difendono giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA]’, [OSCURATO:PERSONA], PROCURATORE della REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di VICENZA, PROCURATORE GENERALE presso la CORTE D’APPELLO di VENEZIA-intimati - e sul ricorso successivo proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, viale Angelico n. 92, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] (PTRNDR63H22501Z), che lo rappresenta e difende, unitamente all’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] della società di fatto fra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresentano e difendono giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA]’, [OSCURATO:PERSONA], PROCURATORE della REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di VICENZA, PROCURATORE GENERALE presso la CORTE D’APPELLO di VENEZIA-intimati - avverso la sentenza della Corte d’appello Venezia n. 2585/2022 depositata il2/12/2022 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/9/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Il Tribunale di Vicenza, con sentenza del 29 maggio 2020, dichiarava, ai sensi dell'art. 147, comma 5, l. fall. e su istanza del curatore del fallimento di [OSCURATO:PERSONA], il fallimento in estensione della società di fatto ed occulta costituita fra il medesimo Manca, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. La Corte d'appello di Venezia, a seguito del reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rilevava che il tribunale non aveva osservato il disposto dell'art. 25, comma 2, l. fall. (secondo cui il giudice delegato non può trattare i giudizi che abbia autorizzato), perché il magistrato che aveva autorizzato il curatore a presentare il ricorso per l'estensione del fallimento aveva poi preso parte anche al collegio che, in accoglimento di tale ricorso, aveva dichiarato il fallimento dei reclamanti. Sosteneva che l'inosservanza di questo precetto normativo aveva determinato un vizio di costituzione del giudice, il cui rilievo non era precluso dal fatto che i reclamanti non avessero presentato, nel corso del procedimento ex art. 15 l. fall., un’istanza di ricusazione, sia perché questi ultimi non avevano potuto conoscere, prima della pubblicazione della sentenza, quale sarebbe stata la composizione del collegio decidente, sia perché il decreto di delega al giudice relatore dell'audizione delle parti, pronunziato ai sensi dell'art. 15, comma 6, l. fall. con la partecipazione del giudice che aveva autorizzato l'esercizio dell'azione, aveva un contenuto ordinatorio e non serviva a prefissare la composizione del collegio giudicante. 3. Questa Corte, con ordinanza n. 4345/2022, dopo aver ricordato il principio secondo cui il giudice che abbia autorizzato il ricorso per la dichiarazione di fallimento non può, in quanto incompatibile, prendere parte alla decisione del medesimo e ha un obbligo di astensione, la cui violazione, però, può essere fatta valere dalla parte unicamente con l'istanza di ricusazione nei modi e termini di cui all'art. 52 cod. proc. civ. e non, tranne che per l'ipotesi di interesse diretto del giudice nella causa, come motivo di nullità della sentenza, constatava che nessuna istanza di ricusazione era stata presentata, traendone la conseguenza che rimaneva precluso al giudice del reclamo il rilievo di un vizio di costituzione del giudiceex art. 158 cod. proc. civ.. 4. A seguito della riassunzione del giudizio la Corte d’appello di Venezia riteneva, in primo luogo, che alla stregua di quanto stabilito nell’ordinanza n. 4345/2022 si dovesse ritenere ormai precluso l’esame della questione concernente il dedotto vizio di costituzione del giudice, per ché il giudice delegato al fallimento che aveva autorizzato il promovimento del fallimento in estensione ave va poi fatto parte del collegioche aveva dichiarato il fallimento. Osservava, in linea generale , che la sentenza dichiarativa di fallimento assoggetta alla procedura concorsuale l’attività imprenditoriale così come esercitata nel concreto dal soggetto fallito, a prescindere dalla sua più o meno esatta riconducibilità a quanto formalmente indicato nel registro delle imprese, escludendo, inoltre , che l’attività posta effettivamente in essere dall’imprenditore poi fallito debba corrispondere a quanto indicato all’interno del medesimo registro, la cui pubblicità, rispetto all’ imprenditore individuale, non riveste alcuna valenza costitutiva. Rilevava che il Manca, ponendosi a capo di una serie di società di capitali delle quali deteneva –direttamente o indirettamente, a mezzo di società fiduciarie – quote o partecipazioni, ave va svolto in via professionale, con stabile organizzazione, l’indirizzo, il controllo e il coordinamento di tali compagini, realizzando svariate operazioni speculative attraverso l’utilizzo delle società del gruppo, con un’attività riconducibile all’ipotesi di una holding personale. Giudicava, infine, che dal complesso materiale probatorio acquisito in atti risultassero una serie di elementi idoneia far ritenere , in maniera grave, precisa e concordante,che il legame che avvinceva il Manca, il Tracanella e il [OSCURATO:PERSONA] non fosse ragionevolmente spiegabile se non in termini di comune svolgimento dell’attività di impresa apparentemente esercitata dal solo Manca. Reputava, quindi, che, essendo risultato che tale attività era stata svolta in via societaria insieme con il Tracanella e il [OSCURATO:PERSONA], dovesse trovare applicazione la previsione di cui all’art. 147, comma 5, l. fall.. 5. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione di questasentenza, pubblicata in data 2 dicembre 2022, prospettando sei motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso il fallimento in estensione della società di fatto ed occulta costituita fra il medesimo Manca, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], a sua volta, ha proposto ricorso per la cassazione della medesima statuizione, affidandosi a tre motivi di ricorso, a cui ha resistito con controricorso la medesima procedura fallimentare. Gli intimati [OSCURATO:PERSONA], Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza e Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Venezia non hanno svolto difese. Tutte le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Considerato che: 6. Le impugnazioni proposte separatamente da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la medesima sentenza pronuncia dalla Corte d’appello di Venezia devono essere riunite, in applicazione di quanto stabilito dall’art. 335 cod. proc. civ.. 7. Il collegio ritiene che i seguenti motivi di ricorso prospettino questioni di diritto sovrapponibili e di particolare rilievo. 7.1 Il terzo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli artt. 6 e 147, comma 5, l. fall. 2193, 2195 e 2247 cod. civ., in quanto la Corte d’appello ha ritenuto che agli effetti della pronuncia di estensione a terzi ritenuti soci di fatto di un imprenditore individuale dichiarato fallito fosse irrilevante la specifica identificazione dell’impresa della quale il fallito risultava titolare singolarmente e, per contro, sufficiente la generica qualità di imprenditore commerciale del fallito medesimo. La richiesta di fallimento presentata dal P.M. aveva avuto ad oggetto l’impresa individuale [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] costituita nel 2011, avente ad oggetto l’attività commerciale di “costruzione di edifici residenziali e non”, mentre nessuno aveva mai sollecitato la dichiarazione di fallimento del Manca quale holder di un gruppo di società a lui facente capo. Ora, una volta che possa attestarsi l’esistenza di una concreta organizzazione imprenditoriale, rilevante ex art. 2082 cod. civ. e altresì riferita alle attività di cui agli artt.2193-2195 cod. civ., non è più possibile negare– sostiene il ricorrente - che quell’impresa abbia acquistato la propria specifica individualità, distinta da quella delle altre imprese, sicché il suo eventuale fallimento non può estendersi a un diverso soggetto giuridico, imprenditore che eserciti un’attività totalmente diversa. I giudici di merito, al contrario, sarebbero giunti al paradosso di configurare la sussistenza di una società occulta avente ad oggetto l’attività di etero-direzione di un gruppo di società generata da un’impresa individuale costituita alcuni anni più tardi al fine della realizzazione di un’iniziativa immobiliare specifica. 7.2 Il quarto motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] lamenta, exart. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli artt. 6 e 147, comma 5, l. fall. e 112 cod. proc. civ., perché la Corte d’appello, a fronte della dichiarazione difallimento di un imprenditore esercente una determinata attività commerciale, ha ritenuto legittima l’estensione del fallimento nei confronti di terzi ritenuti soci di fatto di una holding unipersonale di fatto, nei confronti della quale non risultava proposta alcuna istanza di fallimento da parte di soggetti legittimati. La Corte distrettuale ha fatto risalire l’inizio dell’attività svolta dalla società di fatto e occulta, alla quale sarebbe riferibile l’impresa individuale, a un momento anteriore a quello di costituzione della stessa impresa individuale dichiarata originariamente fallita, senza considerare che il Manca non era stato dichiarato fallito quale titolare di una siffatta ipotetica holding individuale, avente ad oggetto l’eterodirezione del gruppo di società in discorso, bensì quale titolare di un’impresa individuale di costruzioni. I giudici distrettuali sarebbero così incorsinella palese violazione del combinato disposto dagli artt. 6 e 147 l. fall., dato che il curatore non era legittimato a richiedere il fallimento di una diversa impresa, esercente una differente attività in forma collettiva già da tempo anteriore alla costituzione dell’impresa fallita. La Corte territoriale, inoltre, pur essendo chiamata ad accertare l’esistenza di una società occulta cui fosse riferibile l’attività dell’imprenditore già dichiarato fallito, ha individuato i tratti caratteristici della holding unipersonale nell’utilizzo sistematico, da parte del Manca, di una serie di veicoli societari ovvero di società fiduciarie amministrate da terzi, senza curarsi di rinvenire alcun elemento di sovrapponibilità e riferibilità, anche temporale, tra l’attività svolta dall’impresa individuale e quella svolta dalla società occulta di fatto. 7.3 Il secondo motivo del ricorso Tracanella prospetta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 147 l. fall., in quanto il giudice del rinvio ha compiuto un’estensione automatica del fallimento individuale alla società di fatto occulta, ricostruendo l’attività non dell’impresa individuale MRE (che non aveva mai compiuto attività diverse e ulteriori rispetto all’unica operazione di acquisizione immobiliare per cui era stata appositamente ed espress amente costituita), ma del Manca personalmente quale vertice dell’omonimo gruppo, giungendo a ritenere che questa attività, consistente nella gestione di tutte le società del gruppo allo stesso riconducibili, dovesse essere ricondotta all’ipotesi di una holding personale e coincidesse con quella ascrivibile alla società occulta. La Corte d’appello, per di più, ha ignorato che una società di fatto esistente prima della costituzione della ditta individuale non poteva logicamente essere considerata l’ente attraverso cui veniva svolta l’attività della ditta individuale, proprio in ragione della sua preesistenza. Si sarebbe così verificata una violazione dell’art. 147, comma 5, l. fall., in quanto una delle condizioni a cui è subordinata l’estensione del fallimento dell’imprenditore apparentemente individuale alla società occulta (e per ripercussione ai soci occulti della stessa) è necessariamente che l’attività gestita dal socio e quella imputabile alla società siano coincidenti, giacché solo in questo caso gli atti che sono l’esplicazione dell’esercizio dell’attività di impresa, apparentemente esercitata in nome proprio dal soggetto già dichiarato fallito, possono essere imputabili alla società occulta che si sostiene sia il vero imprenditore; in mancanza di una simile identità, nel caso in cui l’imprenditore che gestisca una sua impresa individuale (per la quale è sia dichiarato fallito) sia anche socio, occulto o palese, di una società di persone che svolge una differente attività, deve trovare applicazione la differente disciplina del l’art. 149 l. fall., secondo cui il fallimento di uno o più soci illimitatamente responsabili non produce il fallimento della società. 7.4 Questa Corte (all’interno della sentenza n. 1106/1995) ha già avuto modo di affermare che “se un imprenditore individuale esercita più imprese, ciò ai fini fallimentari è di regola irrilevante, nel senso che tutte le imprese devono confluire nell'unica procedura a suo carico. Se, invece, un imprenditore esercita un'impresa propria e sia nel contempo socio di un'impresa collettiva, la distinzione fra le due imprese può emergere da quanto si è già detto, a proposito dell'interpretazione da dare ai rapporti fra l'art. 147 e l’art. 149 legge fall.: se l'impresa sociale (di cui l’imprenditore fallito è socio) esercita un'attività diversa da quella dell'impresa individuale, il fallimento di quest'ultima non è causa del fallimento della società. Pertanto, in quella interpretazione analogica dell'art. 147 supra riconfermata non può trascurarsi mai il suddetto rapporto di identità, fra l'imprenditore in un primo tempo ritenuto individuale e poi, nel corso della procedura fallimentare a suo carico, scoperto socio di una società (a sua volta distinguibile nelle tre tipologie della società di fatto, della società apparente e della società occulta). Soltanto tramite il rapporto di identità potrà farsi ricorso all'art. 147; se l'identità non sussiste, potrà dichiararsi un autonomo fallimento della società emersa in un secondo momento (ma preesistente), in base ad autonomi presupposti, soprattutto in relazione all'insolvenza, che deve riguardare i debiti di quella diversa società della quale il fallito faceva parte, senza possibilità di trasferire automaticamente l'accertamento della sua personale insolvenza in quella sociale, come è avvenuto nella specie, in maniera giustificabile (secondo quanto si è già avvertito) solo se sussistono tutti gli elementi che giustificano a loro volta il ricorso all'art. 147 secondo comma, legge fall.”. Le doglianze sollevate dai ricorrenti, muovendo da questi argomenti, sollecitano questa Corte ad affrontare una serie di questioni. Più precisamente occorre valutare: i) se la sentenza dichiarativa del fallimento dell’impresa individuale comporti necessariamente l’accertamento non solo dell’esistenza dell’impresa, ma anche della natura della stessa; ii) se, in mancanza di un accertamento esplicito circa l’effettiva natura dell’impresa, si debba ritenere che tale accertamento abbia riguardato lo svolgimento dell’attività indicata presso il registro delle imprese; iii) se l’accertamento sulla natura dell’impresa possa essere in qualche modo modificato e/o integrato dal tribunale nel momento in cui venga richiesta l’estensione del fallimento ad eventuali soci di fatto e occulti, al fine di stabilire se l'impresa sociale di cui l’imprenditore fallito era – in tesi - socio esercitasse un'attività identica o diversa da quella dell'impresa individu