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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 marzo 1985

Cassazione n. 08744/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 10/03/1985 avverso l'ordinanza del 12/06/2023 del TRIB.

SORVEGLIANZA di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

1. Ritenuto che le censure articolate da [OSCURATO:PERSONA] nell'unico motivo di impugnazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità, risolvendosi, nonostante la formale denuncia di violazione di legge e vizio di motivazione, nella sollecitazione di non consentiti apprezzamenti da sovrapporre a quelli, non manifestamente illogici, del giudice del merito.

Il provvedimento impugnato ha fondato il rigetto della richiesta di permesso premio ex art. 30-ter Ord. pen. sulla condotta tenuta dal condannato in costanza di esecuzione della misura alternativa della semilibertà, allorquando, in violazione delle prescizioni, aveva partecipato ad una festa in compagnia di due pregiudicati.

Tale condotta, così grave da avere determinato la revoca della misura, è stata plausibilmente considerata indicativa della scarsa affidabilità condannato con conseguente prognosi negativa.

Al riguardo, Il Tribunale ha osservato che De Paoll_s ove ammesso al permesso, ben potrebbe per commettere ulteriori violazioni a nulla rilevando la buona condotta carceraria, che, evidentemente, richiede l'esercizio di forme di autocontrollo diverse e meno stringenti di quelle che devono essere attivare all'esterno della struttura penitenziaria in presenza di maggiori spazi di libertà.

1.1. Si tratta di valutazione, oltre che plausibile in fatto, corretta sul piano giuridico.

E' pacifico, infatti che, ai fini della concessione del permesso premio previsto dall'art. 30-ter della legge n. 354 del 1975, il magistrato di sorveglianza deve verificare, oltre ai requisiti della regolare condotta del detenuto e dell'assenza di pericolosità sociale, che corrispondono alla funzione premiale dell'istituto, il profilo della funzionalità rispetto alla cura degli interessi affettivi, culturali e di lavoro del detenuto, acquisendo a tale ultimo riguardo le informazioni necessarie a valutare la coerenza del beneficio con il trattamento complessivo e con le sue finalità di risocializzazione (Sez. 1, n. 36456 del 09/04/2018, Corrias, Rv. 273608 - 01).

1.2. Il ricorrente nulla di concreto oppone, limitandosi a predicare l'omessa valutazione di elementi favorevoli giustificamente disattesi perché considerati recessivi rispetto all'inaffidabilità del condannato desunta da specifici ed , incontestati elementi fattuali. /

2. Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 10/03/1985 avverso l'ordinanza del 12/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. 1. Ritenuto che le censure articolate da [OSCURATO:PERSONA] nell'unico motivo di impugnazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità, risolvendosi, nonostante la formale denuncia di violazione di legge e vizio di motivazione, nella sollecitazione di non consentiti apprezzamenti da sovrapporre a quelli, non manifestamente illogici, del giudice del merito. Il provvedimento impugnato ha fondato il rigetto della richiesta di permesso premio ex art. 30-ter Ord. pen. sulla condotta tenuta dal condannato in costanza di esecuzione della misura alternativa della semilibertà, allorquando, in violazione delle prescizioni, aveva partecipato ad una festa in compagnia di due pregiudicati. Tale condotta, così grave da avere determinato la revoca della misura, è stata plausibilmente considerata indicativa della scarsa affidabilità condannato con conseguente prognosi negativa. Al riguardo, Il Tribunale ha osservato che De Paoll_s ove ammesso al permesso, ben potrebbe per commettere ulteriori violazioni a nulla rilevando la buona condotta carceraria, che, evidentemente, richiede l'esercizio di forme di autocontrollo diverse e meno stringenti di quelle che devono essere attivare all'esterno della struttura penitenziaria in presenza di maggiori spazi di libertà. 1.1. Si tratta di valutazione, oltre che plausibile in fatto, corretta sul piano giuridico. E' pacifico, infatti che, ai fini della concessione del permesso premio previsto dall'art. 30-ter della legge n. 354 del 1975, il magistrato di sorveglianza deve verificare, oltre ai requisiti della regolare condotta del detenuto e dell'assenza di pericolosità sociale, che corrispondono alla funzione premiale dell'istituto, il profilo della funzionalità rispetto alla cura degli interessi affettivi, culturali e di lavoro del detenuto, acquisendo a tale ultimo riguardo le informazioni necessarie a valutare la coerenza del beneficio con il trattamento complessivo e con le sue finalità di risocializzazione (Sez. 1, n. 36456 del 09/04/2018, Corrias, Rv. 273608 - 01). 1.2. Il ricorrente nulla di concreto oppone, limitandosi a predicare l'omessa valutazione di elementi favorevoli giustificamente disattesi perché considerati recessivi rispetto all'inaffidabilità del condannato desunta da specifici ed , incontestati elementi fattuali. / 2. Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,
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