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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 10941/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP del TRIBUNALE di CASSINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Franca ZACCO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cassino ha dichiarato inammissibile ex art. 461 cod. proc. pen. l'opposizione presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto penale di condanna emesso nei suoi confronti dal medesimo giudice in data 21 ottobre 2020 ,con il quale l'imputato è stato condannato alla pena di euro 6.500 di ammenda per il reato di cui all'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, in relazione al porto senza giustificato motivo di uno strumento atto ad offendere (mazza da baseball).

1.1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione e la conseguente esecutività del decreto penale di condanna, rilevando che l'atto era stato trasmesso alla casella di posta elettronica dell'ufficio giudiziario in data 12 novembre 2020, cioè anteriormente all'entrata in vigore della disposizione di cui all'art. 24, comma 6, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, entrata in vigore il 25 dicembre 2020.

2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge, in riferimento all'art. 24, comma 6-quinquies, DL n. 137 del 2020, riguardo all'applicabilità dell'art. 24, comma 4, stesso DL, e all'art. 461 cod. proc. pen., e il vizio della motivazione in merito alla possibilità di utilizzare la posta elettronica certificata per il deposito delle impugnazioni.

Il ricorso premette che l'atto di opposizione è stato confezionato in formato nativo digitale, sottoscritto digitalmente dal difensore di fiducia, e trasmesso, tramite la casella di posta elettronica certificata dello stesso, a quella dell'ufficio giudiziario, come individuata dal decreto direttoriale emesso dal competente direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia.

Si tratta di una modalità, quella seguita per la presentazione dell'opposizione, che è stata «confermata» in sede di conversione del citato decreto-legge n. 137 del 2020, sicché, anche in considerazione del principio del favor impugnationis, l'opposizione doveva ritenersi ammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non è fondato.2.

Secondo il condiviso orientamento di legittimità, si è affermato che «in tema di impiego della posta elettronica certificata nel procedimento penale, l'art. 24, comma 4, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, in attesa di conversione, contenente disposizioni per contrastare l'emergenza da Covid-19, trova applicazione esclusivamente in relazione agli atti di parte per i quali il codice di procedura penale non disponga specifiche forme e modalità di presentazione, stante la natura non derogatoria del suddetto comma rispetto alle previsioni sia del codice di procedura penale, sia del d.l. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla

I. 22 febbraio 2010, n. 24, e sia anche del regolamento delegato adottato con decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, concernente le regole tecniche per il processo civile e penale telematici» (Sez. 1, n. 32566 del 03/11/2020, Caprioli, Rv. 279737).

La sentenza Sez. 1, Caprioli, cit., ha chiarito le ragioni che impediscono di applicare alla proposizione delle impugnazioni lo strumento tecnologico introdotto dall'art. 24, comma 4, DL n. 137 del 2020.

Si tratta, in effetti, di insormontabili ostacoli normativi, puntualmente indicati alle pagg. 9 - 19 della richiamata sentenza Caprioli, che hanno indotto il Governo a proporre un cd. maxi-emendamento con il quale è stato radicalmente modificato l'originario testo normativo, introducendo specifiche disposizioni derogatorie delle ordinarie regole processuali. ,

2.1. Da ciò discende che alla data del 12 novembre 2020, data di spedizione A rir: e gert venimenul del messaggio di posta elettronica certificata contenente l'atto di ro rre opposizione, non era consentito l'utilizzo di tale strumento per «ili151•11:411: l'atto processuale di cui si discute.

3. Come si è accennato, il testo normativo introdotto con decretazione di urgenza è stato profondamente emendato in sede di conversione in legge a seguito dell'approvazione di un cd. nnaxi-emendamento del Governo.

3.1. Il testo normativo vigente dal 25 dicembre 2020, a seguito dell'entrata in vigore della legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176 (GU n. 319 del 24 dicembre 2020 - Suppl.

Ordinario n. 43), prevede, infatti, la possibilità di proporre l'opposizione al decreto penale di condanna (e le altre impugnazioni o rimedi analoghi) per mezzo di un file nativo digitale, sottoscritto digitalmente, trasmesso alla casella di posta elettronica certificata individuata dal provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati >del Ministero della giustizia a mente dell'art. 24, comma 4, DL n. 137 del 2020 (decreto in data 9 novembre 2020, reperibile nel portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia all'indirizzo: http://pst.giustizia.it/PST/).

In particolare, l'originario testo dell'art. 24 DL n. 137 del 2020 è stato ampiamente e radicalmente modificato dalla legge n. 176 del 2020, mediante l'introduzione di numerosi commi (qui interessano quelli dal 6-bis al 6-undecies) che dettano specifiche e dettagliate disposizioni di carattere processuale le quali regolano, durante il periodo di emergenza epidemiologica (attualmente prorogato al 30 giugno 2022), l'utilizzo delle richiamate tecnologie e stabiliscono altresì specifiche cause di inammissibilità dell'impugnazione presentata in tale forma (sulle cause di inammissibilità si veda: Sez. 1, n. 41098 del 15/10/2021, Pirone, Rv. 2821519).

3.2. Se, dunque, alla data di presentazione dell'opposizione l'utilizzo della posta elettronica certificata non era affatto previsto, e anzi si poneva in palese contrasto con le vigenti norme processuali (ex multis Sez. 4, n. 21056 del 23/01/2018, D'Angelo, Rv. 272740), non può farsi a meno di evidenziare che alla data del 16 febbraio 2021, allorquando è stata emessa l'ordinanza di inammissibilità oggi impugnata, era applicabile la disposizione di «sanatoria» di cui all'art. 24, comma 6-decies, DL n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 176 del 2020.

La norma in questione introduce, al primo periodo, una disposizione di diritto temporale che è del tutto confacente al principio tempus regit actum; si stabilisce, infatti, che «le disposizioni di cui ai commi da 6-bis a 6-novies si applicano agli atti di impugnazione di qualsiasi tipo, agli atti di opposizione e ai reclami giurisdizionali proposti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Il secondo periodo della richiamata disposizione introduce, a sua volta, una previsione di sanatoria retroattiva degli atti compiuti prima dell'entrata in vigore della legge di conversione.

Si stabilisce, infatti, che «fino alla suddetta data [NdR: 25 dicembre 2020, data di entrata in vigore della legge di conversione] conservano efficacia gli atti di impugnazione di qualsiasi tipo, gli atti di opposizione e i reclami giurisdizionali in formato elettronico, sottoscritti digitalmente, trasmessi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto [NdR: 29 ottobre 2020, data di entrata in vigore del DL n. 137 del 2020] alla casella di posta elettronica certificata del giudice competente, ai sensi .del comma 4».

3.3. È, dunque, necessario chiedersi quale sia l'ambito di applicazione della disposizione di diritto intertemporale di cui all'art. 24, comma 6-decies, DL n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 176 del 2020, che introduce un apparente effetto sanante retroattivo e se tale disposizione possa trovare concreta applicazione nel caso oggetto del presente giudizio.

4. Va ricordato, preliminarmente, che le condizioni di applicabilità della sanatoria processuale retroattiva sono così stabilite: formazione dell'atto in formato elettronico; sottoscrizione digitale; invio alla casella di posta elettronica dell'autorità giudiziaria competente.

4.1. Come si è anticipato, le principali criticità, che la giurisprudenza di legittimità ha individuato circa l'ammissibilità della proposizione delle impugnazioni tramite la posta elettronica certificata, attengono, piuttosto: - al rango primario delle norme che regolano le impugnazioni, le quali non sono state espressamente derogate dal DL n. 137 del 2020; - alla mancanza di una disciplina derogatoria della norma primaria di cui all'art. 4 decreto-legge n. 193 del 2009, che, per parte sua, deroga alla diretta applicazione nel processo penale (e civile) delle disposizioni del CAD (Codice dell'amministrazione digitale, approvato con d.lgs. n. 82 del 2005); - alla mancanza di una disciplina derogatoria delle disposizioni regolamentari introdotte con decreto del Ministro della giustizia del 21 febbraio 2011, n. 44, portante «Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24», le quali prevedono, tra l'altro, l'utilizzo delle suddette tecnologie soltanto a seguito del decreto dirigenziale previsto dall'art. 35 del ridetto regolamento.

4.2. Da quanto sopra si deduce che la disposizione di sanatoria retroattiva di cui all'art. 24, comma 6-decies, secondo periodo, DL n. 137 del 2020 non è idonea a superare le principali problematiche giuridiche che ostavano all'utilizzo della posta elettronica certificata per la proposizione delle impugnazioni, perché essa introduce unicamente dei requisiti tecnici previsti, senza intervenire sulle norme primarie e regolamentari applicabili alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

La richiamata disposizione opera, infatti, su di un piano diverso da quello concernente i requisiti di ammissibilità delle impugnazioni, sicché non è in grado di introdurre alcuna sanatoria postuma dell'atto eventualmente trasmesso con posta elettronica certificata, cioè con una modalità non prevista dal codice di rito.

4.3. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari non è, dunque, incorso nella denunciata violazione di legge: è stato correttamente rilevato che alla data del 12 novembre 2020 non era consentito l'utilizzo della posta elettronica certificata per la presentazione dell'opposizione al decreto penale di condanna che è stata conseguentemente dichiarata inammissibile.

5. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP del TRIBUNALE di CASSINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Franca ZACCO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cassino ha dichiarato inammissibile ex art. 461 cod. proc. pen. l'opposizione presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto penale di condanna emesso nei suoi confronti dal medesimo giudice in data 21 ottobre 2020 ,con il quale l'imputato è stato condannato alla pena di euro 6.500 di ammenda per il reato di cui all'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, in relazione al porto senza giustificato motivo di uno strumento atto ad offendere (mazza da baseball). 1.1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione e la conseguente esecutività del decreto penale di condanna, rilevando che l'atto era stato trasmesso alla casella di posta elettronica dell'ufficio giudiziario in data 12 novembre 2020, cioè anteriormente all'entrata in vigore della disposizione di cui all'art. 24, comma 6, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, entrata in vigore il 25 dicembre 2020. 2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge, in riferimento all'art. 24, comma 6-quinquies, DL n. 137 del 2020, riguardo all'applicabilità dell'art. 24, comma 4, stesso DL, e all'art. 461 cod. proc. pen., e il vizio della motivazione in merito alla possibilità di utilizzare la posta elettronica certificata per il deposito delle impugnazioni. Il ricorso premette che l'atto di opposizione è stato confezionato in formato nativo digitale, sottoscritto digitalmente dal difensore di fiducia, e trasmesso, tramite la casella di posta elettronica certificata dello stesso, a quella dell'ufficio giudiziario, come individuata dal decreto direttoriale emesso dal competente direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia. Si tratta di una modalità, quella seguita per la presentazione dell'opposizione, che è stata «confermata» in sede di conversione del citato decreto-legge n. 137 del 2020, sicché, anche in considerazione del principio del favor impugnationis, l'opposizione doveva ritenersi ammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è fondato.2. Secondo il condiviso orientamento di legittimità, si è affermato che «in tema di impiego della posta elettronica certificata nel procedimento penale, l'art. 24, comma 4, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, in attesa di conversione, contenente disposizioni per contrastare l'emergenza da Covid-19, trova applicazione esclusivamente in relazione agli atti di parte per i quali il codice di procedura penale non disponga specifiche forme e modalità di presentazione, stante la natura non derogatoria del suddetto comma rispetto alle previsioni sia del codice di procedura penale, sia del d.l. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla I. 22 febbraio 2010, n. 24, e sia anche del regolamento delegato adottato con decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, concernente le regole tecniche per il processo civile e penale telematici» (Sez. 1, n. 32566 del 03/11/2020, Caprioli, Rv. 279737). La sentenza Sez. 1, Caprioli, cit., ha chiarito le ragioni che impediscono di applicare alla proposizione delle impugnazioni lo strumento tecnologico introdotto dall'art. 24, comma 4, DL n. 137 del 2020. Si tratta, in effetti, di insormontabili ostacoli normativi, puntualmente indicati alle pagg. 9 - 19 della richiamata sentenza Caprioli, che hanno indotto il Governo a proporre un cd. maxi-emendamento con il quale è stato radicalmente modificato l'originario testo normativo, introducendo specifiche disposizioni derogatorie delle ordinarie regole processuali. , 2.1. Da ciò discende che alla data del 12 novembre 2020, data di spedizione A rir: e gert venimenul del messaggio di posta elettronica certificata contenente l'atto di ro rre opposizione, non era consentito l'utilizzo di tale strumento per «ili151•11:411: l'atto processuale di cui si discute. 3. Come si è accennato, il testo normativo introdotto con decretazione di urgenza è stato profondamente emendato in sede di conversione in legge a seguito dell'approvazione di un cd. nnaxi-emendamento del Governo. 3.1. Il testo normativo vigente dal 25 dicembre 2020, a seguito dell'entrata in vigore della legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176 (GU n. 319 del 24 dicembre 2020 - Suppl. Ordinario n. 43), prevede, infatti, la possibilità di proporre l'opposizione al decreto penale di condanna (e le altre impugnazioni o rimedi analoghi) per mezzo di un file nativo digitale, sottoscritto digitalmente, trasmesso alla casella di posta elettronica certificata individuata dal provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati >del Ministero della giustizia a mente dell'art. 24, comma 4, DL n. 137 del 2020 (decreto in data 9 novembre 2020, reperibile nel portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia all'indirizzo: http://pst.giustizia.it/PST/). In particolare, l'originario testo dell'art. 24 DL n. 137 del 2020 è stato ampiamente e radicalmente modificato dalla legge n. 176 del 2020, mediante l'introduzione di numerosi commi (qui interessano quelli dal 6-bis al 6-undecies) che dettano specifiche e dettagliate disposizioni di carattere processuale le quali regolano, durante il periodo di emergenza epidemiologica (attualmente prorogato al 30 giugno 2022), l'utilizzo delle richiamate tecnologie e stabiliscono altresì specifiche cause di inammissibilità dell'impugnazione presentata in tale forma (sulle cause di inammissibilità si veda: Sez. 1, n. 41098 del 15/10/2021, Pirone, Rv. 2821519). 3.2. Se, dunque, alla data di presentazione dell'opposizione l'utilizzo della posta elettronica certificata non era affatto previsto, e anzi si poneva in palese contrasto con le vigenti norme processuali (ex multis Sez. 4, n. 21056 del 23/01/2018, D'Angelo, Rv. 272740), non può farsi a meno di evidenziare che alla data del 16 febbraio 2021, allorquando è stata emessa l'ordinanza di inammissibilità oggi impugnata, era applicabile la disposizione di «sanatoria» di cui all'art. 24, comma 6-decies, DL n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 176 del 2020. La norma in questione introduce, al primo periodo, una disposizione di diritto temporale che è del tutto confacente al principio tempus regit actum; si stabilisce, infatti, che «le disposizioni di cui ai commi da 6-bis a 6-novies si applicano agli atti di impugnazione di qualsiasi tipo, agli atti di opposizione e ai reclami giurisdizionali proposti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto». Il secondo periodo della richiamata disposizione introduce, a sua volta, una previsione di sanatoria retroattiva degli atti compiuti prima dell'entrata in vigore della legge di conversione. Si stabilisce, infatti, che «fino alla suddetta data [NdR: 25 dicembre 2020, data di entrata in vigore della legge di conversione] conservano efficacia gli atti di impugnazione di qualsiasi tipo, gli atti di opposizione e i reclami giurisdizionali in formato elettronico, sottoscritti digitalmente, trasmessi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto [NdR: 29 ottobre 2020, data di entrata in vigore del DL n. 137 del 2020] alla casella di posta elettronica certificata del giudice competente, ai sensi .del comma 4». 3.3. È, dunque, necessario chiedersi quale sia l'ambito di applicazione della disposizione di diritto intertemporale di cui all'art. 24, comma 6-decies, DL n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 176 del 2020, che introduce un apparente effetto sanante retroattivo e se tale disposizione possa trovare concreta applicazione nel caso oggetto del presente giudizio. 4. Va ricordato, preliminarmente, che le condizioni di applicabilità della sanatoria processuale retroattiva sono così stabilite: formazione dell'atto in formato elettronico; sottoscrizione digitale; invio alla casella di posta elettronica dell'autorità giudiziaria competente. 4.1. Come si è anticipato, le principali criticità, che la giurisprudenza di legittimità ha individuato circa l'ammissibilità della proposizione delle impugnazioni tramite la posta elettronica certificata, attengono, piuttosto: - al rango primario delle norme che regolano le impugnazioni, le quali non sono state espressamente derogate dal DL n. 137 del 2020; - alla mancanza di una disciplina derogatoria della norma primaria di cui all'art. 4 decreto-legge n. 193 del 2009, che, per parte sua, deroga alla diretta applicazione nel processo penale (e civile) delle disposizioni del CAD (Codice dell'amministrazione digitale, approvato con d.lgs. n. 82 del 2005); - alla mancanza di una disciplina derogatoria delle disposizioni regolamentari introdotte con decreto del Ministro della giustizia del 21 febbraio 2011, n. 44, portante «Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24», le quali prevedono, tra l'altro, l'utilizzo delle suddette tecnologie soltanto a seguito del decreto dirigenziale previsto dall'art. 35 del ridetto regolamento. 4.2. Da quanto sopra si deduce che la disposizione di sanatoria retroattiva di cui all'art. 24, comma 6-decies, secondo periodo, DL n. 137 del 2020 non è idonea a superare le principali problematiche giuridiche che ostavano all'utilizzo della posta elettronica certificata per la proposizione delle impugnazioni, perché essa introduce unicamente dei requisiti tecnici previsti, senza intervenire sulle norme primarie e regolamentari applicabili alla data di entrata in vigore del decreto-legge. La richiamata disposizione opera, infatti, su di un piano diverso da quello concernente i requisiti di ammissibilità delle impugnazioni, sicché non è in grado di introdurre alcuna sanatoria postuma dell'atto eventualmente trasmesso con posta elettronica certificata, cioè con una modalità non prevista dal codice di rito. 4.3. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari non è, dunque, incorso nella denunciata violazione di legge: è stato correttamente rilevato che alla data del 12 novembre 2020 non era consentito l'utilizzo della posta elettronica certificata per la presentazione dell'opposizione al decreto penale di condanna che è stata conseguentemente dichiarata inammissibile. 5. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M.
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