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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2021

Cassazione n. 39474/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 9 febbraio 2021 la Corte di Appello di Palermo in sede di rinvio ha confermato la sentenza del 26 ottobre 2017 del Tribunale di Agrigento, in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena, sospesa, di mesi quattro di reclusione ed euro mille di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione, articolato su un motivo di impugnazione.

2.1. In particolare, è stato osservato che sussistevano tutti i requisiti per l'applicazione dell'istituto della particolare tenuità del fatto.

Secondo il ricorrente infatti il quantitativo di stupefacente rinvenuto non era incompatibile con l'uso personale, mentre la presenza di un bilancino e di una somma di denaro costituivano elementi fattuali di significato non univoco, inidonei di per sé a configurare una detenzione a fini di spaccio, e le modalità di custodia erano compatibili con l'uso personale.

Ricorrevano pertanto i presupposti invocati, in ragione della condotta del reo, della scarsa rilevanza della sostanza e del principio attivo, dell'incensuratezza e della condotta non abituale. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. La Quarta Sezione di questa Corte di legittimità, con sentenza n. 2254 del 28 novembre 2019 dep. 2020, ha osservato, riconoscendo che la motivazione della sentenza impugnata della Corte palermitana doveva considerarsi carente ed apodittica, che "La Corte territoriale assume, al riguardo, che il fatto ascritto all'imputato (detenzione al fine di spaccio di stupefacenti) non sia tale "da poter essere ritenuto particolarmente tenue", precisandosi, di seguito, "come il concetto di non particolare gravità non possa essere equiparato a quello di particolare tenuità".

L'assunto, in linea teorica, è corretto, ma nel caso difetta una specifica argomentazione sul perché il fatto ascritto all'imputato non sia stato considerato di particolare tenuità, mediante una (sia pure concisa ma esaustiva) valutazione in ordine alle modalità della condotta e all'esiguità del danno o del pericolo, con particolare riguardo all'eventuale abitualità della condotta e alle peculiarità del caso concreto (quali l'entità della droga ed il relativo contenuto di principio attivo), secondo i noti dettami indicati dalla giurisprudenza di legittimità (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 26658901; Sez. 4, n. 46438 del 28/09/2018, M, Rv. 27393301)...Si impone, pertanto, in accoglimento del secondo motivo, l'annullamento della decisione impugnata limitatamente all'applicabilità al caso concreto della citata causa di non punibilità".

3.1.1. Ciò posto, la Corte territoriale, fermo restando l'avvenuto accertamento di responsabilità circa l'illecita detenzione dello stupefacente, ha osservato che erano stati rinvenuti 9,68 grammi di sostanza del tipo hashish e 0,5 grammi di cocaina, da cui potevano ricavarsi rispettivamente 44 e 0,6 dosi medie, unitamente a bilancino di precisione ed euro 165, di cui il ricorrente non era stato in grado di fornire spiegazione.

In tal senso la sentenza impugnata ha così osservato - tenuto altresì conto della detenzione di sostanze di diversa tipologia - che siffatta detenzione a fini di spaccio era stata posta in essere ad un certo livello, incompatibile con la condotta rilevante a norma dell'art. 131-bis cit., e quindi con i caratteri della particolare tenuità.

3.1.2. Al riguardo, la fattispecie di lieve entità di cui al comma quinto dell'art. 73, d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309 e la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. sono fattispecie strutturalmente e teleologicamente non coincidenti, atteso che, mentre ai fini della concedibilità della prima il giudice è tenuto a valutare i mezzi, le modalità e le circostanze dell'azione nonché la quantità e la qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità devono essere considerate le modalità della condotta, il grado di colpevolezza da esse desumibile e l'entità del danno o del pericolo ed altresì il carattere non abituale della condotta (Sez. 3, n. 18155 del 16/04/2021, Diop, non mass.; Sez. 4, n. 48758 del 15/07/2016, Giustolisi, Rv. 268258).

3.1.3. E' stato appunto così ricordato che - con riferimento, in particolare, alla speciale tenuità dell'offesa - il giudizio sulla tenuità del fatto richiede una valutazione complessa che prenda in esame tutte le peculiarità della fattispecie concreta riferite alla condotta in termini di possibile disvalore e non solo di quelle che attengono all'entità dell'aggressione del bene giuridico protetto, che comunque ricorre senza distinzione tra reati di danni e reati di pericolo (Sez.

U, n. 13681 cit.).

3.1.4. In specie, ed in ossequio a quanto disposto dalla pronuncia di annullamento, il Giudice del rinvio, con apprezzamento fattuale logicamente motivato, ha escluso di potere qualificare l'offesa come "di particolare tenuità", in considerazione del peso complessivo dello stupefacente sequestrato, pari a circa 9,68 grammi, da cui erano ricavabili quarantaquattro dosi singole: un quantitativo sì modesto, ma non del tutto marginale.

Non vi è quindi alcuna sovrapposizione tra la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e la causa di non punibilità delineata dall'art. 131-bis cod. pen., sussistendo tra le due disposizioni un rapporto di gravità decrescente, come nitidamente emerge dalle espressioni impiegate dal legislatore: "lieve entità" del fatto in un caso, "particolare tenuità" dell'offesa nell'altro, in omaggio all'impianto gradualista utilizzato dal legislatore nel modellare la risposta punitiva.

Infatti la causa di non punibilità, inserita nell'ambito delle determinazioni che il giudice assume in relazione alla pena, presuppone - oltre ad una serie di requisiti di natura soggettiva riassumibili nella non abitualità della condotta - un reato perfezionato in tutti i suoi elementi costitutivi, ma immeritevole di pena, e dunque postula che la condotta, pur connotata da offensività, sia particolarmente esigua, la quale, dunque, pur all'interno del perimetro della tipicità, si pone in un gradino più basso rispetto alla valutazione della "lieve entità" del fatto, considerata dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

La sentenza impugnata ha correttamente interpretato i principi, laddove il ricorrente al più appare tra l'altro sostenere - tenuto conto del ripetuto richiamo all'uso personale dello stupefacente - una ricostruzione fattuale in contrasto con gli accertamenti ormai coperti dall'irrevocabilità.

4. Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso.

Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Ro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 9 febbraio 2021 la Corte di Appello di Palermo in sede di rinvio ha confermato la sentenza del 26 ottobre 2017 del Tribunale di Agrigento, in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena, sospesa, di mesi quattro di reclusione ed euro mille di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione, articolato su un motivo di impugnazione. 2.1. In particolare, è stato osservato che sussistevano tutti i requisiti per l'applicazione dell'istituto della particolare tenuità del fatto. Secondo il ricorrente infatti il quantitativo di stupefacente rinvenuto non era incompatibile con l'uso personale, mentre la presenza di un bilancino e di una somma di denaro costituivano elementi fattuali di significato non univoco, inidonei di per sé a configurare una detenzione a fini di spaccio, e le modalità di custodia erano compatibili con l'uso personale. Ricorrevano pertanto i presupposti invocati, in ragione della condotta del reo, della scarsa rilevanza della sostanza e del principio attivo, dell'incensuratezza e della condotta non abituale. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. La Quarta Sezione di questa Corte di legittimità, con sentenza n. 2254 del 28 novembre 2019 dep. 2020, ha osservato, riconoscendo che la motivazione della sentenza impugnata della Corte palermitana doveva considerarsi carente ed apodittica, che "La Corte territoriale assume, al riguardo, che il fatto ascritto all'imputato (detenzione al fine di spaccio di stupefacenti) non sia tale "da poter essere ritenuto particolarmente tenue", precisandosi, di seguito, "come il concetto di non particolare gravità non possa essere equiparato a quello di particolare tenuità". L'assunto, in linea teorica, è corretto, ma nel caso difetta una specifica argomentazione sul perché il fatto ascritto all'imputato non sia stato considerato di particolare tenuità, mediante una (sia pure concisa ma esaustiva) valutazione in ordine alle modalità della condotta e all'esiguità del danno o del pericolo, con particolare riguardo all'eventuale abitualità della condotta e alle peculiarità del caso concreto (quali l'entità della droga ed il relativo contenuto di principio attivo), secondo i noti dettami indicati dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 26658901; Sez. 4, n. 46438 del 28/09/2018, M, Rv. 27393301)...Si impone, pertanto, in accoglimento del secondo motivo, l'annullamento della decisione impugnata limitatamente all'applicabilità al caso concreto della citata causa di non punibilità". 3.1.1. Ciò posto, la Corte territoriale, fermo restando l'avvenuto accertamento di responsabilità circa l'illecita detenzione dello stupefacente, ha osservato che erano stati rinvenuti 9,68 grammi di sostanza del tipo hashish e 0,5 grammi di cocaina, da cui potevano ricavarsi rispettivamente 44 e 0,6 dosi medie, unitamente a bilancino di precisione ed euro 165, di cui il ricorrente non era stato in grado di fornire spiegazione. In tal senso la sentenza impugnata ha così osservato - tenuto altresì conto della detenzione di sostanze di diversa tipologia - che siffatta detenzione a fini di spaccio era stata posta in essere ad un certo livello, incompatibile con la condotta rilevante a norma dell'art. 131-bis cit., e quindi con i caratteri della particolare tenuità. 3.1.2. Al riguardo, la fattispecie di lieve entità di cui al comma quinto dell'art. 73, d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309 e la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. sono fattispecie strutturalmente e teleologicamente non coincidenti, atteso che, mentre ai fini della concedibilità della prima il giudice è tenuto a valutare i mezzi, le modalità e le circostanze dell'azione nonché la quantità e la qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità devono essere considerate le modalità della condotta, il grado di colpevolezza da esse desumibile e l'entità del danno o del pericolo ed altresì il carattere non abituale della condotta (Sez. 3, n. 18155 del 16/04/2021, Diop, non mass.; Sez. 4, n. 48758 del 15/07/2016, Giustolisi, Rv. 268258). 3.1.3. E' stato appunto così ricordato che - con riferimento, in particolare, alla speciale tenuità dell'offesa - il giudizio sulla tenuità del fatto richiede una valutazione complessa che prenda in esame tutte le peculiarità della fattispecie concreta riferite alla condotta in termini di possibile disvalore e non solo di quelle che attengono all'entità dell'aggressione del bene giuridico protetto, che comunque ricorre senza distinzione tra reati di danni e reati di pericolo (Sez. U, n. 13681 cit.). 3.1.4. In specie, ed in ossequio a quanto disposto dalla pronuncia di annullamento, il Giudice del rinvio, con apprezzamento fattuale logicamente motivato, ha escluso di potere qualificare l'offesa come "di particolare tenuità", in considerazione del peso complessivo dello stupefacente sequestrato, pari a circa 9,68 grammi, da cui erano ricavabili quarantaquattro dosi singole: un quantitativo sì modesto, ma non del tutto marginale. Non vi è quindi alcuna sovrapposizione tra la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e la causa di non punibilità delineata dall'art. 131-bis cod. pen., sussistendo tra le due disposizioni un rapporto di gravità decrescente, come nitidamente emerge dalle espressioni impiegate dal legislatore: "lieve entità" del fatto in un caso, "particolare tenuità" dell'offesa nell'altro, in omaggio all'impianto gradualista utilizzato dal legislatore nel modellare la risposta punitiva. Infatti la causa di non punibilità, inserita nell'ambito delle determinazioni che il giudice assume in relazione alla pena, presuppone - oltre ad una serie di requisiti di natura soggettiva riassumibili nella non abitualità della condotta - un reato perfezionato in tutti i suoi elementi costitutivi, ma immeritevole di pena, e dunque postula che la condotta, pur connotata da offensività, sia particolarmente esigua, la quale, dunque, pur all'interno del perimetro della tipicità, si pone in un gradino più basso rispetto alla valutazione della "lieve entità" del fatto, considerata dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. La sentenza impugnata ha correttamente interpretato i principi, laddove il ricorrente al più appare tra l'altro sostenere - tenuto conto del ripetuto richiamo all'uso personale dello stupefacente - una ricostruzione fattuale in contrasto con gli accertamenti ormai coperti dall'irrevocabilità. 4. Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Ro
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