CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 04837/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2020 della Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili; udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza del 13 maggio 2016 del Tribunale di Catania che, per quanto di interesse in questa sede, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentato furto con strappo aggravato dal numero delle persone e li aveva condannati alla pena di giustizia, condizionalmente sospesa per il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA]. Ai tre imputati si contesta di avere compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi della borsa di [OSCURATO:PERSONA] strappandogliela mentre la indossava, non riuscendovi per la resistenza opposta dalla vittima. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la nullità assoluta ed insanabile conseguente all'omessa comunicazione al suo difensore del decreto del 12 maggio 2020 con il quale la Corte di appello ha rinviato il processo all'udienza del 3 giugno 2020 in cui, in assenza del difensore di fiducia, ignaro del rinvio, la Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado. Sostiene che l'omessa comunicazione del rinvio determina, ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179 cod. proc. pen., la nullità assoluta degli atti successivi al rinvio, compresa la sentenza di secondo grado, a nulla rilevando la presenza del difensore d'ufficio nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen.. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 81, 110, 624-bis e 625, n. 2, cod. pen., nonché la mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine all'affermazione della sua penale responsabilità. La Corte di appello ha affermato che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe concorso nel delitto perché il [OSCURATO:PERSONA], unico esecutore materiale, sapeva che il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] lo stavano attendendo a bordo dell'autovettura e gli avrebbero assicurato una rapida fuga e che pertanto i due avevano svolto un ruolo determinante che aveva incentivato il [OSCURATO:PERSONA] a commettere il delitto. In realtà, tale ragionamento risulta viziato perché la Corte di appello non ha chiarito: a) perché e sulla base di quali elementi il [OSCURATO:PERSONA], al momento del fatto, fosse in compagnia del [OSCURATO:PERSONA]; b) quando e con quali modalità il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe consentito la fuga del [OSCURATO:PERSONA], atteso che i carabinieri avevano rintracciato il [OSCURATO:PERSONA] e gli altri imputati nei pressi del luogo ove era stato commesso il delitto; c) perché i tre imputati si sarebbero trattenuti così a lungo nel luogo ove era stato commesso il delitto; d) perché la vittima non ha riconosciuto il [OSCURATO:PERSONA] quale autore del delitto; d) quale sarebbe la prova della partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] nella fase ideativa o preparatoria del delitto.In motivazione la Corte di appello si è limitata ad evidenziare la mera presenza del [OSCURATO:PERSONA] in prossimità del luogo ove poco prima era stato commesso il delitto, affermando apoditticamente che il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] avrebbero consentito la comoda fuga del [OSCURATO:PERSONA] immediatamente dopo il tentativo di furto, concorrendo ai sensi dell'art. 110 cod. pen. nel delitto commesso materialmente dal solo [OSCURATO:PERSONA]. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, non avendo la Corte di appello affatto motivato in ordine all'entità della pena. 3. Avverso detta sentenza ricorre anche [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un solo motivo con il quale lamenta la violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbero dovuto trovare applicazione in considerazione del modesto allarme sociale suscitato dal delitto, dell'incensuratezza dell'imputato e della possibilità di ritenere che in futuro egli si sarebbe astenuto dal commettere ulteriori reati. 4. Avverso la sentenza ha proposto ricorso anche [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando cinque motivi. 4.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. e la apparenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine al comportamento processuale del [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello ha travisato la prova laddove ha attribuito valore confessorio non solo alle dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] in dibattimento, ma pure alla circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] si era limitato, con l'atto di appello, a contestare la misura della pena. In realtà, nel corso del suo esame dibattimentale il [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai ammesso di avere commesso il delitto o di essere stato aiutato dal [OSCURATO:PERSONA] o dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] si era limitato a sostenere di avere fatto una passeggiata con l'auto guidata dal [OSCURATO:PERSONA] ed assieme al [OSCURATO:PERSONA] come passeggero e che essi avevano subito un incidente stradale in quanto la loro automobile aveva urtato un'altra vettura parcheggiata, il che aveva determinato lo scambio dei dati, apposti su un foglio giallo, con il proprietario dell'altra vettura, tale Nicolosi.Né valeva ad avvalorare la penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] o del [OSCURATO:PERSONA] la scelta del difensore del [OSCURATO:PERSONA] di limitarsi ad impugnare la sentenza di primo grado esclusivamente in relazione al trattamento sanzionatorio. 4.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. e la omissione, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla valutazione della deposizione della persona offesa. La persona offesa era stata ritenuta attendibile sulla base di massime di esperienza apodittiche ed assertive ed in assenza di elementi che ne confermassero la credibilità. La motivazione era illogica ed assente, perché le numerose contraddizioni e lacune del racconto della persona offesa lasciavano intendere che questa fosse stata influenzata dal suo passaggio nell'anticamera della Stazione dei carabinieri ove si trovavano i tre imputati dopo essere stati fermati. Neppure vi era certezza che la persona offesa avesse esattamente rilevato il numero della targa utilizzata per commettere il delitto. La sentenza non dava risposta circa l'inverosimiglianza della ricostruzione fornita dalla vittima, secondo la quale quest'ultima, in appena dieci minuti, si era dapprima recata a casa per bere e poi era andata a denunciare l'accaduto, e circa la contraddizione in cui la stessa era incorsa, affermando di essersi agitata molto per l'accaduto e di essere comunque riuscita a leggere la targa e, in un momento successivo, a ricordarla ed annotarla su un foglio di carta giallo, ossia dello stesso colore di quello consegnato al Nicolosi. Neppure la persona offesa aveva consegnato questo biglietto ai carabinieri. Era pure illogico ritenere che i tre imputati, dopo avere commesso un delitto, rimanessero nei pressi. Nulla, infine, viene detto in motivazione circa la compatibilità tra l'orario del furto e quello in cui era avvenuto l'incidente stradale con il seguente scambio dei dati. Inoltre, dalla deposizione della vittima emergeva che questa non aveva visto l'autore del tentato furto salire sulla vettura e che la automobile dei tre imputati era solo la prima che stava passando in quel tratto di strada. Anche il colore della automobile fornito dalla teste era diverso da quello della vettura sulla quale viaggiavano i tre imputati e, tuttavia, la Corte di appello aveva illogicamente affermato che tale divergenza fosse segno di genuinità della deposizione. 4.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 213 e 189 cod. proc. pen. e la omissione, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine ai riscontri alle dichiarazioni della vittima ed in ordine alla valutazione dell'individuazione degli imputati.La Corte territoriale aveva affermato che la deposizione della persona offesa era riscontrata da quella del maresciallo [OSCURATO:PERSONA], ma mentre quest'ultimo asseriva che la vittima si era recata presso la Stazione dei carabinieri una prima volta e poi era stata fatta tornare a casa e quindi ritornare alla Stazione, la persona offesa aveva sostenuto di essersi ivi recata una sola volta. Quando all'individuazione del [OSCURATO:PERSONA] ad opera della persona offesa, essa era inutilizzabile perché non preceduta dalle formalità di cui all'art. 213 cod. proc. pen.. Inoltre, il ragionamento del Tribunale, che riteneva attendibile la persona offesa in virtù del riconoscimento da lei operato dell'autore del delitto ossia sulla base di altra sua dichiarazione, era un ragionamento circolare e nemmeno la successiva deposizione dibattimentale della vittima aveva fornito ulteriori elementi di riscontro. 4.4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 110 cod. pen. e la omissione, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del concorso del [OSCURATO:PERSONA] nel reato materialmente commesso dal [OSCURATO:PERSONA]. Sulla base della ricostruzione del fatto operata dai giudici del merito, il [OSCURATO:PERSONA] si era limitato ad essere presente, quale passeggero, a bordo dell'automobile condotta dal [OSCURATO:PERSONA], sulla quale era salito il [OSCURATO:PERSONA], dopo il delitto, per poi allontanarsi dal luogo del tentato furto. La sua posizione era quella del mero connivente, non avendo contribuito moralmente o materialmente alla esecuzione del delitto. La Corte territoriale aveva asserito che il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA], attendendo il [OSCURATO:PERSONA] e consentendogli di salire a bordo per allontanarsi dal luogo del delitto, avevano svolto un ruolo che aveva incentivato il complice ad eseguire il reato, ma siffatta affermazione era apodittica, non venendo chiarito come il [OSCURATO:PERSONA], che non era alla guida del veicolo, avrebbe contribuito alla esecuzione del delitto ed in particolare alla fuga del [OSCURATO:PERSONA]. La presenza del [OSCURATO:PERSONA] a bordo dell'autovettura non poteva avere incentivato il [OSCURATO:PERSONA] alla commissione del reato, neppure sotto il profilo morale. Nemmeno, trattandosi di furto, emergeva dalla sentenza impugnata che la presenza del [OSCURATO:PERSONA] avesse un ruolo intimidatorio ai danni della vittima. Neppure la Corte di appello motiva sulla conoscenza da parte del [OSCURATO:PERSONA] del delitto che il [OSCURATO:PERSONA] si stava apprestando a compiere. 4.5. Con il quinto motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 62-bis, 114, 132 e 133 cod. pen. e la omissione, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine all'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche.La Corte di appello ha asserito che la pena è addirittura eccessivamente modesta, mentre, sostiene il ricorrente, la sua incensuratezza ed il modesto ruolo svolto avrebbero giustificato l'applicazione delle attenuanti previste dagli artt. 62-bis e 114 cod. pen. e l'applicazione del minimo della pena con la massima riduzione per il tentativo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato. Il decreto del 12 maggio 2020 con il quale la Corte di appello ha rinviato il processo all'udienza del 3 giugno 2020 è stato inviato all'indirizzo di posta elettronica certificata del suo difensore di fiducia, ma il sistema della posta elettronica certificata ha generato un avviso di mancata consegna. Dagli atti non emerge se la mancata consegna dipenda da una colpa del difensore destinatario dell'atto, come ad esempio si verifica quando la casella di destinazione risulti piena, o da altre difficoltà tecniche. In ogni caso, anche ipotizzando che la mancata consegna sia imputabile al destinatario, non risulta essere stata effettuata la notifica dell'atto mediante deposito in cancelleria prevista per tale ipotesi dall'art. 16, comma 6, decreto- legge n. 179 del 2012, e dall'art. 16, comma 4, d.m. giustizia n. 44 del 2011. Nel caso di specie, non risulta che tale deposito sia stato effettuato, cosicché la comunicazione del decreto al difensore deve ritenersi non perfezionata. Ne consegue che l'udienza del 3 giugno 2020 e la sentenza deliberata a detta udienza sono affetti da nullità assoluta, ai sensi degli artt. 178 lett. c) e 179 cod. proc. pen., a nulla rilevando la presenza del difensore di ufficio all'udienza suddetta (vedi Sez. 2, n. 43736 del 13/11/200, Calabrese, Rv. 238513). L'accoglirnento del primo motivo comporta l'assorbimento del secondo. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato. 2.1. Il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente in quanto tutti volte ad attaccare la ricostruzione del fatto operata dai giudici del merito, sono manifestamente infondati. Deve in primo luogo osservarsi che questa Corte di cassazione ha più volte affermato, in tema di ricorso per cassazione, che è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U., n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027). Deve pure segnalarsi che non si afferma in alcun punto della motivazione della sentenza di secondo grado che il [OSCURATO:PERSONA] abbia reso in dibattimento dichiarazioni autoaccusatorie o eteroaccusatorie, ma solo che egli, nel proporre appello, non ha mosso contestazioni in ordine all'affermazione della sua penale responsabilità. Del tutto logicamente la Corte di appello ha ritenuto che il comportamento processuale del [OSCURATO:PERSONA] sopra descritto valga come riscontro dell'attendibilità della persona offesa nella parte in cui la stessa ha dichiarato di avere riconosciuto il [OSCURATO:PERSONA] quale esecutore materiale del tentativo di furto commesso ai suoi danni. Inoltre, la Corte di appello ha adeguatamente illustrato le ragioni per le quali ha ritenuto credibile la deposizione della persona offesa e ha considerato che le contraddizioni e le lacune segnalate dall'appellante non fossero tali o comunque non fossero rilevanti ai fini della ricostruzione del fatto ed in particolare ai fini della attendibilità della deposizione della vittima del reato. In particolare, con motivazione esente da contraddizioni o manifeste illogicità, ha evidenziato che nella maglietta indossata dal [OSCURATO:PERSONA] il colore verde, indicato dalla testimone, era preponderante, cosicché non rilevava che altri colori fossero presenti, e che anche le altre contraddizioni segnalate nell'atto di appello sono solo apparenti. Manifestamente infondato è il terzo motivo di ricorso laddove si sostiene che la individuazione del [OSCURATO:PERSONA] sarebbe inammissibile perché non preceduta dalle formalità previste dall'art. 213 cod. proc. pen., atteso che questa Corte ha più volte affermato, in tema di ricognizioni personali, che l'inosservanza delle prescrizioni di cui agli artt. 213 e 214 cod. proc. pen. non è sanzionata a pena di nullità, né di inutilizzabilità dell'atto (ex multis, Sez. 2, n. 38619 del 26/09/2007, Romano, Rv. 238166). Infine, la Corte di appello ha desunto che il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] fossero presenti a bordo della vettura sulla quale il [OSCURATO:PERSONA] si è rifugiato dopo il tentativo di furto, considerando il breve lasso di tempo intercorso tra il delitto e l'individuazione del veicolo sul quale i tre imputati, compreso il [OSCURATO:PERSONA] che è stato riconosciuto dalla persona offesa, stavano viaggiando, resa possibile grazie al numero della targa fornito dalla denunciante alle forze dell'ordine e da queste fornita alle varie pattuglie presenti sul territorio.Nel resto, i motivi di ricorso appaiono volti a sollecitare a questa Corte di cassazione una rivalutazione del materiale probatorio non consentita in questa sede di legittimità. 2.2. Il quarto motivo di ricorso è fondato. In tema di concorso di persone nel reato, il contributo causale del concorrente può manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa non solo in caso di concorso morale ma anche in caso di concorso materiale, fermo restando l'obbligo del giudice di merito di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti (Sez. 4, n. 1236 del 16/11/2017, dep. 2018, Raduano, Rv. 271755). Nel caso di specie, la Corte di appello ha asserito che il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] hanno avuto un ruolo determinante che ha incentivato il [OSCURATO:PERSONA] a commettere il delitto; in particolare, il [OSCURATO:PERSONA], sapendo che il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] lo stavano attendendo e che gli avrebbero assicurato una comoda fuga, si è determinato a commettere il reato. Tale ragionamento può valere in relazione al [OSCURATO:PERSONA], che, trovandosi alla guida dell'automobile, ha effettivamente consentito al [OSCURATO:PERSONA] di allontanarsi rapidamente dal luogo ove era stato consumato il delitto, ma non per il [OSCURATO:PERSONA] che si trovava a bordo dell'automobile quale passeggero. Sulla base della ricostruzione del fatto operata dai giudici del merito, non risulta che egli abbia fornito un contributo materiale alla esecuzione del furto e la conclusione che egli abbia, per il mero fatto di essere presente sull'autovettura, rafforzato il proposito criminoso dal [OSCURATO:PERSONA] è il risultato di un ragionamento che appare illogico. Per la configurabilità del concorso di persone nel reato è necessario che il concorrente abbia posto in essere un comportamento esteriore idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato (Sez. 6, n. 1986 del 06/12/2016, dep. 2017, Salamone, Rv. 268972). In tema di concorso di persone, la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato commesso da altro soggetto va individuata nel fatto che la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo alla realizzazione del reato, mentre il secondo richiede un contributo partecipativo positivo - morale o materiale - all'altrui condotta criminosa, che si realizza anche solo assicurando all'altro concorrente lo stimolo all'azione criminosa o un maggiore senso di sicurezza, rendendo in tal modo palese una chiara adesione alla condotta delittuosa (Sez. 5, n. 2805 del 22/03/2013, dep. 21/01/2014, Grosu, Rv. 258953). Nel caso di specie, invece, il contributo morale del [OSCURATO:PERSONA] alla commissione del reato viene apoditticamente affermato sulla base di un ragionamento meramente congetturale, fondato sulla sua mera presenza, quale passeggero, a bordo dell'autovettura condotta dal [OSCURATO:PERSONA] ed utilizzata dal [OSCURATO:PERSONA] per allontanarsi. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è, invece, inammissibile per manifesta infondatezza. In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). Nel caso di specie, la Corte di appello ha adeguatamente motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche facendo riferimento alla particolare gravità del fatto, che, per le sue modalità di commissione, ha esposto a grave rischio anche la salute della persona offesa. 4. Essendo i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fondati, questa Corte di cassazione è tenuta a rilevare, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., non risultando evidente la sussistenza di alcuna delle cause di proscioglimento previste dal successivo comma 2, la estinzione del reato in conseguenza dello spirare del termine massimo di prescrizione. Difatti, trattandosi di tentato furto con strappo aggravato dal numero delle persone, la pena edittale è pari ad anni sei e mesi otto di reclusione ed il termine minimo di prescrizione è di pari durata. Aumentando detto termine nella misura di un quarto, ai sensi dell'art. 161, ultimo comma, cod. pen., esso diventa pari ad anni otto e mesi quattro. Considerato che il termine suddetto è rimasto sospeso dal 17 gennaio 2014 al 7 marzo 2014 (giorni 49), per 60 giorni dall'udienza del 3 aprile 2015, in cui il processo è stato rinviato per un impedimento dovuto a motivi di salute, per 73 giorni dal 18 dicembre 2015, quando il processo è stato rinviato per altro impedimento dovuto a ragioni di salute, ed infine dal 18 marzo 2016 al 8 aprile 2016 (per 21 giorni), dal 4 dicembre 2019 al 8 marzo 2020 per astensione degli avvocati e calcolati anche ulteriori 64 giorni di sospensione dal 9 marzo al 11 maggio 2020 a seguito della sospensione dei termini per fronteggiare la nota pandemia, il periodo complessivo di sospensione è pari a giorni 362, cosicché il termine massimo di prescrizione del reato, commesso il 16 giugno 2012, risulta maturato in data 12 ottobre 2021. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il quindo motivo del ricorso del [OSCURATO:PERSONA] resta assorbito. 5. Gli effetti estintivi del reato collegati alla prescrizione non si estendono all'imputato [OSCURATO:PERSONA]. L'inammissibilità dell'impugnazione non impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione qualora un diverso impugnante abbia proposto un valido atto di gravame, atteso che l'effetto estensivo dell'impugnazione produce i suoi effetti anche con riferimento all'imputato non ricorrente (o il cui ricorso sia inammissibile) ed indipendentemente dalla fondatezza dei motivi dell'imputato validamente ricorrente, purché di natura non esclusivamente personale, sia quando la prescrizione sia maturata nella pendenza del ricorso, sia quando sia maturata antecedentemente (Sez. 2, n. 189 del 21/11/2019, dep. 2020, Bonometti, Rv. 277814; Sez. 3, n. 16158 del 26/02/2019, Masoni, Rv. 275403). Nel caso di specie i motivi dei ricorsi dei coimputati ritenuti non infondati sono strettamente personali (omessa notifica al proprio difensore, quanto al [OSCURATO:PERSONA], e contributo fornito alla commissione del furto, quanto al [OSCURATO:PERSONA]). 6. Concludendo, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] perché il reato è estinto per prescrizione, mentre il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile. 7. All'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] perché il reato è estinto per prescrizione. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricor