CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 settembre 1974
Cassazione n. 33542/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/09/1974 avverso la sentenza del 12/11/2021 della Corte d'appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Palermo, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna alle pene ritenute di giustizia pronunciata dal Tribunale di Marsala nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in data 23 gennaio 2020, in ordine ai delitti di truffa e sostituzione di persona. 7à2 2. Ha proposto ricorso la difesa dell'imputato deducendo, con il primo motivo, vizio della motivazione, per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità, nonché per mancata assunzione di una prova decisiva, con riguardo alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria avente ad oggetto l'acquisizione di documenti fiscali e l'esperimento di una perizia grafologica sui contratti oggetto delle ipotizzate condotte fraudolente per l'attribuzione delle relative sottoscrizioni a persone diverse dall'imputato. 2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, in relazione agli artt.40, 110 e 640 cod. pen., e vizio della motivazione, in relazione agli artt. 192, 530 comma 2 e 533 cod. proc. pen. con riguardo al giudizio di responsabilità per il reato di truffa contestato nel proc n. 1213/16 RGNR; violazione di norme processuali in relazione agli artt. 521, 522, 598 e 604 cod. proc. pen. avendo la Corte territoriale ravvisato la responsabilità dell'imputato in relazione ad un fatto diverso rispetto a quello oggetto della pronuncia di condanna in primo grado. 2.2. Con il terzo motivo si deduce vizio della motivazione, per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità, nonché per mancata assunzione di una prova decisiva, con riguardo al rigetto della richiesta di prova documentale da parte del giudice di primo grado; violazione di norme processuali previste a pena di inutilizzabilità, ai sensi degli artt. 190, 192, 234 e 237 cod. proc. pen. in relazione all'omessa acquisizione di una dichiarazione sottoscritta da [OSCURATO:PERSONA] riguardante la cessione dei telefoni oggetto delle condotte fraudolente all'imputato, senza adeguata motivazione. 2.3. Con il quarto motivo si deduce si deduce violazione di legge, in relazione agli artt. 40, 110 e 494 cod. pen., e vizio della motivazione, in relazione agli artt. 192, 530 comma 2 e 533 cod. proc. pen. con riguardo al giudizio di responsabilità per il reato di sostituzione di persona contestato nel proc n. 3361/16 RGNR; violazione di norme processuali in relazione agli artt. 521, 522, 598 e 604 cod. proc. pen. avendo la Corte territoriale ravvisato la responsabilità dell'imputato in relazione ad un fatto diverso rispetto a quello oggetto della pronuncia di condanna in primo grado. 2.4. Con il quinto motivo si deduce violazione di legge, in relazione agli artt. 40, 110 e 640 cod. peri., e vizio della motivazione, in relazione agli artt. 192, 530 comma 2 e 533 cod. proc. pen. con riguardo al giudizio di responsabilità per il reato di truffa contestato nel proc n. 3361/16 RGNR; violazione di norme processuali in relazione agli artt. 521, 522, 598 e 604 cod. proc. pen. avendo la Corte territoriale ravvisato la responsabilità dell'imputato in relazione ad un fatto diverso rispetto a quello oggetto della pronuncia di condanna in primo grado. 2.5. Con il sesto motivo si deduce vizio della motivazione (carente, manifestamente illogica e contraddittoria) con riguardo alla denunciata tardività della querela in atti, in relazione al delitto di truffa contestato al capo B) del proc n. 3361/16. 2.6. Con il settimo motivo si deduce vizio della motivazione (carente, manifestamente illogica e contraddittoria) con riguardo all'esclusione dell'ipotesi della particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen. 2.7. Con l'ottavo motivo si deduce violazione di legge e vizio della motivazione, quanto all'immotivato diniego delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen. 3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 176/2020, applicabili ai sensi dell'art. 16, dl. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati. 1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato: una parte delle richieste istruttorie è stata accolta (i documenti sono stati acquisiti all'udienza del 27 settembre 2021 e di essi la Corte territoriale considera il valore, escludendolo con motivazione non affetta da vizi logici); quanto all'ulteriore richiesta di perizia sulle sottoscrizioni apposte sui contratti falsi, la Corte ha motivato la superfluità dell'accertamento, considerando il complesso degli elementi probatori e il dato logico della connessione evidente tra la stipulazione dei falsi contratti e l'interesse dell'imputato a simulare la consegna di apparati telefonici, che invece destinava ad altri soggetti, lucrando il prezzo conseguito. 1.2. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato; anche in relazione al dedotto vizio del provvedimento con cui era stata rigettata la richiesta di acquisizione documentale, la Corte aveva giustificato il diniego con l'argomento, aderente ai caratteri del documento e non manifestamente illogico - della mancanza di prova certa della dichiarazione contenuta nel documento (ciò che lo rendeva evidentemente irrilevante ai fini difensivi di dimostrazione dell'effettività del suo contenuto rispetto al fatto storico che riguardava l'acquisto del telefono indicato nell'imputazione). 1.3. Il sesto motivo di ricorso è anch'esso manifestamente infondato: la Corte d'appello ha considerato l'elemento portante della censura difensiva (l'aver la persona offesa preso atto della diversità dell'IMEI indicato sulla confezione del proprio telefono acquistato e l'IMEI effettivamente attribuito) considerando, con argomento non manifestamente illogico, che tale circostanza - che avrebbe indotto sospetti nell'acquirente del telefono - non poteva da sola risultare dimostrativa della conoscenza certa, sulla base di elementi seri e concreti, del reato di truffa consumato in suo danno, in tutte le sue componenti oggettive e soggettive (Sez. 2, n. 37584 del 05/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277081 - 01; Sez. 6, n. 3719 del 24/11/2015, dep. 2016, Saba, Rv. 266954 - 0; Sez. 5, n. 46485 del 20/06/2014, Lezzi, Rv. 261018 - 0). 1.4. Il secondo motivo di ricorso è fondato. La lettura della sentenza impugnata mette in evidenza una sostanziale carenza di motivazione con riguardo a specifici motivi di appello, che contestavano - rispetto alla tesi di accusa che addebitava al ricorrente d'aver attivato in modo fraudolento un contratto di abbonamento telefonico cellulare, con acquisita disponibilità di due apparati telefonici cellulari - sia la ricostruzione in fatto dei passaggi dell'unico telefono che risultava consegnato all'apparente acquirente "Gargiulo", e sarebbe stato invece venduto ad altro soggetto (mentre dell'altro telefono collegato alla stessa operazione di attivazione di abbonamento, non era nota la provenienza dall'esercizio commerciale gestito dall'imputato), non potendosi escludere che un cliente, utilizzando le false generalità della persona offesa Gargiulo, si fosse procurato illecitamente la disponibilità dei due telefoni; sia la sussistenza del danno cagionato alla persona offesa Gargiulo (non avendo quest'ultimo sopportato alcun esborso avendo immediatamente disattivato il contratto di abbonamento) il che avrebbe potuto comportare una differente qualificazione giuridica del fatto. A fronte di tali specifiche censure, la motivazione della Corte territoriale (pag. 5), limitandosi a ribadire la portata della dato della conclusione del contratto presso il negozio gestito dall'imputato, non fornisce alcuna risposta all'ipotesi, non meramente congetturale e in astratto decisiva, che un "falso" cliente potesse aver chiesto l'attivazione dell'abbonamento, acquisendo la disponibilità dei relativi apparati telefonici; il che integra - secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità sul punto - il vizio di mancanza di motivazione, ex art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., poiché le argomentazioni così addotte dal giudice d'appello a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato risultano «prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate con i motivi di appello e dotate del requisito della decisività» (Sez. 2, n. 36119 del 04/07/2017, Agati, Rv. 270801 - 0; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967 - 01; Sez. 6, n. 35918 del 17/06/2009, Greco, Rv. 244763 - 0). 1.5. Per le medesime ragioni risultano fondati il quarto ed il quinto motivo di ricorso, attesa l'identità strutturale delle condotte fraudolente contestate e delle questioni sollevate dall'appellante, rispetto alle quali peraltro la Corte territoriale non ha fornito risposte puntuali in relazione a ciascuna delle imputazioni e delle vicende storiche, accomunando in un unico punto - con il rilevato vizio della motivazione - gli argomenti che avrebbero consentito di ritenere superati i dubbi e le censure formulate con l'atto di appello. 1.6. Anche il settimo motivo di ricorso è fondato. La motivazione della sentenza, in punto di insussistenza della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. è del tutto apparente: considerato che dal tenore delle decisioni risultava che il danno subito dal gestore telefonico per la fraudolenta attivazione era pressoché nullo, considerato lo strumento del recupero della provvigione, e che il danno subito dagli apparenti sottoscrittori del contratto era insussistente (non avendo alcuno di essi lamentato l'esborso di somme di denaro in correlazione alla falsa attivazione dei contratti), l'evocazione di danni meramente potenziali risulta argomento che non soddisfa l'onere motivazion.àle richiesto al giudice di merito. 2. L'accoglimento del ricorso in relazione ai motivi su indicati impone di rilevare, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. l'intervenuta estinzione dei reati contestati per prescrizione. Considerando la data (più favorevole per l'imputato) dell'imputazione di cui al capo B) del proc. n. 3361/16 R.G.N.R., individuata nel 26 agosto 2014, atteso l'errore materiale contenuto nell'indicazione del "29.08.2016" (come accertato nella sentenza di primo grado: v. pag. 15), e computando i periodi di sospensione del corso della prescrizione in 122 giorni (come indicato dal giudice di primo grado: pag. 5), il termine massimo di prescrizione è maturato il 28 giugno 2022. Pertanto, la sentenza deve essere annullata per essere i reati estinti per pres