CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 31 marzo 2022
Cassazione n. 10514/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22306/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Roma, viale delle Milizie n. 76, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via Liberiana n. 17, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso; – controricorrente – F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 22306/2017 Numero sezionale 998/2022 Numero di raccolta generale 10514/2022 Data pubblicazione 31/03/2022 avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste, seconda sezione civile, n. 122/2017, del 20 febbraio 2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24 marzo 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso in cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. al pagamento in favore dell’odierna ricorrente della somma di euro 50.181,07, oltre accessori. 2. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha resistito con controricorso. 3. La Corte territoriale ha ritenuto prescritto il diritto della società odierna ricorrente alla ripetizione dell’indebito relativo all’andamento del conto corrente bancario n. 1982 del 16 dicembre 1996, intrattenuto con [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., ad eccezione delle somme relative ai soli interessi anatocistici, per i quali il decorso della prescrizione era stato validamente interrotto dalla missiva in atti datata 29 aprile 2000, il cui tenore era inequivocabilmente riferibile a tale sola ed esclusiva voce, con conseguente prescrizione di ogni altra domanda originariamente introdotta dalla correntista. 4. La ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso lamenta: a. Primo motivo: «Violazione di legge con riguardo all’art. 132 co. 2 n. 4 cpc (art. 360 co. 1 n. 3 cpc); Violazione o falsa r.g. n. 22306/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 22306/2017 Numero sezionale 998/2022 Numero di raccolta generale 10514/2022 Data pubblicazione 31/03/2022 applicazione degli artt. 1325 cc, 1350 cc, 1362 co. 2 cc, 1366 cc, 1842 cc, e degli artt. 3 e 11 della L. 154/1992 (art. 360 co. 1 n.3 cpc); Omesso esame d’un fatto decisivo (esistenza dell’affidamento) oggetto di discussione tra le parti (art. 360 co. 1 n. 5 cpc»; b. Secondo motivo: «Violazione o falsa applicazione degli artt. 2934 cc, 2935 cc e 2697 co. 2 cc (art. 360 co. 1 n. 3 cpc); Violazione di legge con riguardo all’art. 132 co. 2 n. 4 cpc (art. 360 co. 1 n. 3 cpc)»; 2. La controricorrente ha svolto argomenti a suffragio della richiesta di declaratoria di inammissibilità e comunque di infondatezza dell’avversa impugnazione. 3. Il ricorso non può trovare accoglimento. 4. Entrambi i motivi di ricorso sono infondati laddove deducono la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 132, secondo comma, n. 4) cod. proc. civ. atteso che la piana lettura del provvedimento impugnato mostra che la Corte territoriale ha esposto le ragioni del proprio convincimento con argomenti del tutto intellegibili e riconoscibili in motivazione; tanto consente di ritenere che non sussista alcuna delle ipotesi che rendono la sentenza nulla per apparenza della motivazione, secondo l’insegnamento di Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016. 5. Entrambi i motivi di ricorso sono, peraltro, inammissibili laddove non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che è chiaramente e unicamente basata sulla ritenuta idoneità della lettera del 29 dicembre 2000 a interrompere la prescrizione delle sole somme riferibili alla dedotta invalidità del rapporto per anatocismo, con esclusione di qualsiasi altra pretesa. A fronte di siffatta argomentazione motivazionale, le due censure r.g. n. 22306/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 22306/2017 Numero sezionale 998/2022 Numero di raccolta generale 10514/2022 Data pubblicazione 31/03/2022 in esame svolgono argomenti del tutto eccentrici, siccome riferiti all’esistenza dell’affidamento e alla natura delle rimesse a esso conseguenti, senza attaccare l’accertamento sull’esistenza e la portata di validi atti interruttivi della prescrizione rispetto a quelli indicati dalla Corte di appello. Invero, si rinviene nel ricorso (a pagina 4) , peraltro non nel corpo dei due motivi in esame, ma nella parte ricostruttiva del fatto processuale, un riferimento ad un atto notarile e all’atto introduttivo del presente giudizio, asseritamente qualificabili come validi atti interruttivi. Sennonché, in violazione dei criteri di specificità del ricorso desumibili dal combinato disposto degli artt. 366, primo comma n. 6) e 369, secondo comma n. 4) cod. proc. civ, il ricorso, in entrambi i suoi motivi, non indica come, dove e quando tali circostanze di fatto siano state coltivate nel giudizio di appello (vi è un riferimento al solo primo grado), in tale modo non consentendo a questa Corte di valutare l’eventuale error in procedendo conseguente a omessa pronuncia sulla relativa domanda, posto che dei citati atti interruttivi della prescrizione, ulteriori rispetto alla sola lettera del 29 dicembre 2000, la sentenza impugnata non fa menzione alcuna. 6. La soccombenza regola le spese, liquidate come in dispositivo. 7. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020). r.g. n. 22306/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 22306/2017 Numero sezionale 998/2022 Numero di raccolta generale 10514/2022 Data pubblicazione 31/03/2022 P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a rifondere a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., le spese della presente fase di legittimità, che liquida in complessivi euro 4.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 22306/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A