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CassazionedecretoSezione LDecisione del 18 novembre 2024

Cassazione n. 08723/2026

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ato [OSCURATO:PERSONA]controLiquidazione [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore-intimato-avverso il decreto del Tribunale di Modena n.276/2024 depositato il18/11/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva; P.Q.MNumero registro generale 120/2025Numero sezionale 248/2026Numero di raccolta generale 8723/2026Data pubblicazione 08/04/2026Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 07/04/2026Antonella Pagetta

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato [OSCURATO:PERSONA]controLiquidazione [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore-intimato-avverso il decreto del Tribunale di Modena n.276/2024 depositato il18/11/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva; P.Q.MNumero registro generale 120/2025Numero sezionale 248/2026Numero di raccolta generale 8723/2026Data pubblicazione 08/04/2026Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 07/04/2026Antonella Pagetta
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