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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 luglio 2020

Cassazione n. 04477/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 1156-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dall'avvocato .[OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 222/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 09/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consigli() non partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: -con sentenza depositata il 9 luglio 2020, la Corte d'appello di Bologna, in parziale accoglimento dell'appello proposto dall'[OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto) dovuti i contributi richiesti dall'Istituto per effetto dell'obbligo di iscrizione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] alla gestione separata in relazione all'attività svolta; - per quanto qui rileva la Corte, nell'accogliere l'impugnazione con riguardo alla ritenuta non debenza dell'iscrizione, ha affermato che secondo l'art. 2 L. 335/95, sono tenuti all'iscrizione anche i liberi professionisti non tenuti al versamento nelle casse di appartenenza; inoltre, ha ritenuto non prescritto il credito contributivo dovuto dal professionista alla gestione separata, sul presupposto che il dies a allo coincida con il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, fissato nel caso in esame al 13/9/2012, laddove l'atto di costituzione in mora dell'[OSCURATO:PERSONA] risaliva al 5/9/2017. - per la cassazione di tale pronunzia propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], affidandolo ad un unico motivo; - la ricorrente ha presentato memoria tardivamente pervenuta; - l'[OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato; - la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; Ric. 2021 n. 01156 sez.

ML - ud. 14-12-2021 -2- [OSCURATO:PERSONA]: - con l'unico) motivo di censura, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e dell'art. 3 comma 9 L. n. 335/1995; - il motivo è fondato; - deve ritenersi infatti, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. nr. 27950/2018; Cass. n. 4329 del 2019) l'orientamento secondo cui in tema di contributi a percentuale con riferimento ai quali il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono il termini di pagamento di essa e non dal più avanzato termine di presentazione della dichiarazione dei redditi che, quale dichiarazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo e semmai, quale atto giuridico successivo alla esigibilità del credito, può determinare l'effetto interruttivo della prescrizione se ed in quanto dalla medesima consti la ricognizione dell'esistenza del credito contributivo; - pertanto, nella specie, la Corte d'appello non si è conformata a tale consolidato orientamento per aver rilevato come sin() alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi all'autorità fiscale non decorra il termine a prescrivere, reputando, quindi, erroneamente tempestiva la notifica dell'avviso di addebito (sul punto, Ca.ss. n. 19403 del 2019); - alla luce delle suesposte argomentazioni il ricorso deve, quindi, essere accolto la sentenza cassata e la causa va rimessa alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, anche in ordine alle spese relative al giudizio di legittimità; PQM Ric. 2021 n. 01156 sez.

ML - ud. 14-12-2021 -3- La Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, anche in ordine alle spese relative al giudizio di legittimità.

Così deciso nell'adunanza camerale del 14 dicembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] DEPT3:[OSCURATO:PERSONA] i 1 FEB 2022 JLGUt >) L , 7/ [OSCURATO:PERSONA] ',,.incc:nzo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 1156-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dall'avvocato .[OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 222/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 09/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consigli() non partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: -con sentenza depositata il 9 luglio 2020, la Corte d'appello di Bologna, in parziale accoglimento dell'appello proposto dall'[OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto) dovuti i contributi richiesti dall'Istituto per effetto dell'obbligo di iscrizione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] alla gestione separata in relazione all'attività svolta; - per quanto qui rileva la Corte, nell'accogliere l'impugnazione con riguardo alla ritenuta non debenza dell'iscrizione, ha affermato che secondo l'art. 2 L. 335/95, sono tenuti all'iscrizione anche i liberi professionisti non tenuti al versamento nelle casse di appartenenza; inoltre, ha ritenuto non prescritto il credito contributivo dovuto dal professionista alla gestione separata, sul presupposto che il dies a allo coincida con il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, fissato nel caso in esame al 13/9/2012, laddove l'atto di costituzione in mora dell'[OSCURATO:PERSONA] risaliva al 5/9/2017. - per la cassazione di tale pronunzia propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], affidandolo ad un unico motivo; - la ricorrente ha presentato memoria tardivamente pervenuta; - l'[OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato; - la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; Ric. 2021 n. 01156 sez. ML - ud. 14-12-2021 -2- [OSCURATO:PERSONA]: - con l'unico) motivo di censura, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e dell'art. 3 comma 9 L. n. 335/1995; - il motivo è fondato; - deve ritenersi infatti, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. nr. 27950/2018; Cass. n. 4329 del 2019) l'orientamento secondo cui in tema di contributi a percentuale con riferimento ai quali il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono il termini di pagamento di essa e non dal più avanzato termine di presentazione della dichiarazione dei redditi che, quale dichiarazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo e semmai, quale atto giuridico successivo alla esigibilità del credito, può determinare l'effetto interruttivo della prescrizione se ed in quanto dalla medesima consti la ricognizione dell'esistenza del credito contributivo; - pertanto, nella specie, la Corte d'appello non si è conformata a tale consolidato orientamento per aver rilevato come sin() alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi all'autorità fiscale non decorra il termine a prescrivere, reputando, quindi, erroneamente tempestiva la notifica dell'avviso di addebito (sul punto, Ca.ss. n. 19403 del 2019); - alla luce delle suesposte argomentazioni il ricorso deve, quindi, essere accolto la sentenza cassata e la causa va rimessa alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, anche in ordine alle spese relative al giudizio di legittimità; PQM Ric. 2021 n. 01156 sez. ML - ud. 14-12-2021 -3- La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, anche in ordine alle spese relative al giudizio di legittimità. Così deciso nell'adunanza camerale del 14 dicembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] DEPT3:[OSCURATO:PERSONA] i 1 FEB 2022 JLGUt >) L , 7/ [OSCURATO:PERSONA] ',,.incc:nzo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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