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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13864/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];7\ t#, Motivi della decisione Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, indicata in epigrafe, che ha parzialmente riformato riducendo la pena la pronuncia resa il 28 giugno 2021 dal Tribunale di Pistoia di condanna per il reato di cui all'art.186, commi 2 lett.c) e 2-sexies, d.

Igs. 30 aprile 1992, n.285 commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 4 ottobre 2018; considerato che il ricorso concerne istanza (riduzione della pena non accompagnata da riduzione della sanzione amministrativa accessoria) non sottoposta al giudice di appello (Sez. 5„ n.28514 del 23/04/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255577; Sez.2, n.40240 del 22/11/2006, Roccetti, Rv.235504; Sez.1, n.2176 del 20/12/1993, dep. 1994, Etzi, Rv.19641.4), in quanto tale inammissibile; considerato, in ogni caso, che nei casi di applicazione, da parte del giudice, della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall'art. 222 cod. strada, la determinazione della durata di tale sospensione deve essere effettuata non in base ai criteri cui all'art. 133 cod. proc. pen., ma in base ai diversi parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada, sicché le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un'eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento (ex plurimis, Sez. 4, n.4740 del 18/11/2020, dep.2021, Rv. 280393 - 01); considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];7\ t#, Motivi della decisione Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, indicata in epigrafe, che ha parzialmente riformato riducendo la pena la pronuncia resa il 28 giugno 2021 dal Tribunale di Pistoia di condanna per il reato di cui all'art.186, commi 2 lett.c) e 2-sexies, d. Igs. 30 aprile 1992, n.285 commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 4 ottobre 2018; considerato che il ricorso concerne istanza (riduzione della pena non accompagnata da riduzione della sanzione amministrativa accessoria) non sottoposta al giudice di appello (Sez. 5„ n.28514 del 23/04/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255577; Sez.2, n.40240 del 22/11/2006, Roccetti, Rv.235504; Sez.1, n.2176 del 20/12/1993, dep. 1994, Etzi, Rv.19641.4), in quanto tale inammissibile; considerato, in ogni caso, che nei casi di applicazione, da parte del giudice, della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall'art. 222 cod. strada, la determinazione della durata di tale sospensione deve essere effettuata non in base ai criteri cui all'art. 133 cod. proc. pen., ma in base ai diversi parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada, sicché le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un'eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento (ex plurimis, Sez. 4, n.4740 del 18/11/2020, dep.2021, Rv. 280393 - 01); considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa
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