CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 ottobre 1962
Cassazione n. 23564/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A PIRO il 14/10/1962 avverso la sentenza del 16/10/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Procuratore generale presso questa Corte, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoria scritta, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. La difesa del ricorrente ha depositato memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] penalmente 1responsabile per il delitto di cui all'art. 483 cod. pen., a lui contestato per aver falsamente attestato ai funzionari dell'ACI, nella dichiarazione sostitutiva di certificazione che sottoscriveva ai fini del rilascio del duplicato del foglio complementare del veicolo, fatti dei quali tale atto era destinato a provare la verità, e precisamente di essere legale rappresentante della "P.J. di [OSCURATO:PERSONA] C. s.a.s.", società da tempo cancellata dalla Camera di Commercio di Salerno. 2. Il ricorso per cassazione si compone di due motivi. 2.1. Il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità del ricorrente. Questi, infatti, sarebbe stato ritenuto autore morale del reato posto in essere con il concorrente materiale che apponeva la falsa firma, in ragione del fatto che sarebbe stato l'unico soggetto ad avere un interesse economico a sottoscrivere la falsa dichiarazione. Tale argomentazione, tuttavia, contrasterebbe con le evidenze della forma societaria, poiché vi sarebbero stati quattro soci, e il principio del "cui prodest" sarebbe stato applicato in mancanza di ulteriori circostanze convergenti idonee a comportarne la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo. Le circostanze valorizzate dalla Corte, quali la denuncia di smarrimento del documento da duplicare e la copia del documento di riconoscimento, sarebbero infatti prive di qualsiasi idoneità indiziaria. 2.2. Il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla carenza dell'elemento soggettivo, potendosi al più ravvisare nella condotta contestata una mera leggerezza. La Corte sarebbe sul punto incorsa in travisamento della prova, avendo ignorato che lo [OSCURATO:PERSONA], all'interno dell'omonima azienda, non si sarebbe occupato della parte amministrativa, e dunque non si sarebbe occupato della trattativa intercorsa per la cessione dell'automobile né avrebbe sottoscritto i documenti propedeutici, e che la falsa attestazione sarebbe stata resa su un modulo prestampato apprestato dall'Agenzia automobilistica che, sulla base dei dati presenti in archivio, avrebbe qualificato lo [OSCURATO:PERSONA] quale legale rappresentante della P.J. di [OSCURATO:PERSONA] C. s.a.s.. Alla luce di tale compendio, la mancata specificazione dello stato di liquidazione della società integrerebbe al più una colposa negligenza. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso, ai confini dell'inammissibilità, è nel complesso infondato. 2.Prima di affrontare i singoli motivi di ricorso, è necessaria una premessa metodologica, che richiami i principi ermeneutici di carattere generale ai quali il collegio si ispirerà nell'analisi delle argomentazioni svolte dal ricorrente, al fine precipuo di non riproporre, lì dove le singole2 fragioni di ricorso siano vulnerate dal giudizio di inammissibilità, perché generiche, non consentite in sede di legittimità o manifestamente infondate in quanto contrastanti con la giurisprudenza consolidata, le osservazioni che siano fondate sull'applicazione dei medesimi canoni interpretativi, così da non appesantire la trattazione con passaggi espositivi tralatizi ed iterativi. 2.1.La giurisprudenza di questa Corte, nell'ipotesi di doppia conforme, è radicata nel riconoscere il principio della reciproca integrazione motivazionale delle sentenze di primo e di secondo grado, ammettendosi cioè che la sentenza di appello si saldi con quella precedente, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni e, ancor più, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella sentenza di primo grado (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; da ultimo v. Sez. 6, n. 8309 del 14/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], non mass.). Inoltre, specie in presenza di una "doppia conforme" sulla responsabilità, come nel caso di specie, il giudice di appello, nella motivazione della sentenza, non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593 - 01; Sez. 5, n. 5123 del 16/01/2024); sì da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex multis, sez. 4, n. 26660 del 13/05/2011, Caruso, Rv.250900). Va ricordato, inoltre, che i motivi di impugnazione sono inammissibili quando risultano intrinsecamente indeterminati, come pure quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (nel primo caso, si parla di "genericità intrinseca"; nel caso di mancata correlazione con le ragioni della decisione impugnata, si tratta di "genericità estrinseca": Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, in motivazione). In tale ottica, deve essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva nella pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e motivatamente disattesi dal giudice di merito: esso, infatti, non assolve la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di impugnazione in sede di legittimità (Sez. 5, n. 3337 del 22/11/2022, dep. 2023, Maisto, n.m.; Sez. 5, n. 21469 del 08/03/2022, Muscolino, n.m.; Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708). 3E comunque, quando con il ricorso per cassazione si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice dell'appello dei motivi articolati con l'atto di gravame, il ricorrente è onerato della necessità di specificare il contenuto dell'impugnazione e la decisività del motivo negletto ai fini della compiutezza della delibazione richiesta, ovvero al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (cfr. tra le tante, Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014, B., Rv. 264879). 2.2. D'altra parte, quando si censuri la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen. o si lamenti una violazione di legge penale, occorre che tali vizi risultino dal testo del provvedimento impugnato, ovvero che il testo del provvedimento si presenti manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e comunque che il loro esame non comporti una rivisitazione nel merito delle argomentazioni illustrate dalle pronunce dei due gradi di giudizio, perché rimane esclusa, in sede di legittimità, la possibilità di opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (tra le tante, Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205621; Sez. Unite n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; sez. U n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv.216260). Il sindacato demandato a questa Corte sulle ragioni giustificative della decisione ha dunque, per esplicita scelta legislativa, un orizzonte circoscritto. Non c'è, in altri termini, la possibilità di verificare se la motivazione corrisponda alle acquisizioni processuali. Il giudice di legittimità non può procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti, ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito. Non va, infine, pretermesso che, in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo purché specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (sez. 6, Sentenza n. 5146 del 16/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774). 2.3. Il vizio di "travisamento della prova" (o di contraddittorietà processuale come lo qualifica la dottrina più attenta) chiama in causa, in linea generale, le ipotesi di infedeltà della motivazione rispetto al processo e, dunque, le distorsioni del patrimonio conoscitivo valorizzato dalla motivazione rispetto a quello effettivamente acquisito nel giudizio. Tre sono le figure di patologia della motivazione riconducibili al vizio in esame: la mancata valutazione di una prova decisiva (travisamento per omissione); l'utilizzazione di una prova sulla base di un'erronea ricostruzione del relativo "significante" (cd. travisamento delle risultanze probatorie); l'utilizzazione di una prova non acquisita al processo (cd. travisamento per invenzione). In 4questi casi, dunque, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano (cfr. tra le altre Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215). Invero il vizio di "contraddittorietà processuale" vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice del dato probatorio nei termini di una "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167; Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605). L'elemento travisato, poi, deve assumere portata decisiva. Grava sul ricorrente l'onere di inequivoca individuazione e di specifica rappresentazione degli atti processuali che intende far valere (tra le tante, sez. 5, n. 26455 n. 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370). 2.4. Ed a quest'ultimo proposito, è stato ripetutamente affermato che laddove sia dedotto nel giudizio di cassazione un errore revocatorio, nel quale si sostanzia il lamentato travisamento, in relazione a singole risultanze dell'attività di raccolta delle prove, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, i motivi che deducano il vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione (Sez.2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale, Rv. 256723). Ciò, in quanto il rapporto di contraddizione esterno al testo della sentenza impugnata, introdotto con la novella di cui alla I. n. 46 del 2006, che ha modificato il testo dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non può che essere inteso in senso stretto, mentre ad esso è estraneo ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, sicchè nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per "brani" né fuori dal contesto in cui è inserito. 3. Detto ciò, la sentenza impugnata si è appropriatamente espressa, senza cadute di logicità intrinseca, sulle ragioni che persuadono della compartecipazione del ricorrente, quantomeno a titolo di concorso morale, nella consumazione del delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, che la giurisprudenza di legittimità ha più volte ritenuto configurabile con riferimento alle dichiarazioni sostitutive di atto notorio ed alle autocertificazioni, di contenuto inveritiero, rese al Pubblico registro automobilistico od organismi equipollenti (Sez.5, n.45012 del 14/10/2021, Akinola, Rv. 282282; Sez.5, n. 12447 del 23/02/2005, Esposito, Rv. 231690), in quanto relative a fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità. La Corte territoriale ha messo in risalto che la falsa dichiarazione di essere legale rappresentante della società di persone, da tempo cancellata dal registro delle imprese e non semplicemente posta in liquidazione, è stata strumentale all'ottenimento del duplicato del certificato di proprietà (il "vecchio" foglio complementare), che consentisse alla società rimasta formalmente intestataria del veicolo di perfezionarne l'atto di vendita a terzi "eludendo" tempi 5e costi del "doppio passaggio", che avrebbe richiesto l'intervento di un atto notarile, imposto dall'avvenuta estinzione dell'ente nell'anno 2017. Invero, è stato correttamente richiamato il principio espresso dalla giurisprudenza civile di questa Corte, in virtù del quale, dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; mentre i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa (Cass. civ. ord. Sez. 3, n. 11411 del 29/04/2024, Rv. 670798; conf. Cass. civ. ord. Sez. 5, n. 9085 del 07/04/2025, Rv. 674936). L'operazione illecita è stata convenientemente ricondotta all'imputato, a prescindere dalla paternità della firma apposta sulla autocertificazione, non solo perché diretto interessato al suo compimento, ma anche perché alla falsa dichiarazione erano allegate le copie del suo documento di identità e della denuncia di smarrimento del certificato di proprietà da lui presentata, in concreto necessarie al rilascio del duplicato a beneficio della società da lui già rappresentata e di cui era stato socio accomandatario. In tal guisa, la decisione in commento ha fatto buon governo del principio di diritto, ribadito dalla recente giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, in tema di adeguatezza della motivazione, non è censurabile in sede di legittimità la sentenza del giudice di appello che fondi il giudizio di colpevolezza sul principio del "cui prodest", qualora sia supportato da elementi di fatto ulteriori, di sicuro valore indiziante (Sez.3, n. 26527 del 11/04/2024, Gobbo, Rv. 286792; in termini, Sez.5, n. 29877 del 15/09/2020, Stuflesser, Rv. 279699). Quanto, poi, al contributo dichiarativo del teste Balbo, la Corte di merito ne ha congruamente apprezzato, con giudizio insindacabile in questa sede, la complessiva inattendibilità, avendo costui riferito che i documenti predisposti dall'agenzia automobilistica erano stati firmati dall'imputato che, invece, non risulta aver sottoscritto la falsa attestazione. Il primo motivo del ricorso, pertanto, non coglie nel segno, perché, da un lato, omette di confrontarsi compiutamente con la ratio decidendi così esplicitata dalla pronuncia impugnata e \ rinuncia a contrastare gli snodi essenziali della motivazione, che gli ha attribuito un contributo \, concorsuale consistito nella messa a disposizione di documenti a lui riconducibili, ovvero la copia del documento di identità e della denuncia di smarrimento del certificato di proprietà, a sua firma, utilizzati da terzi a supporto della falsa autocertificazione; dall'altro, è volto ad invitare il collegio di legittimità ad incunearsi nella rivisitazione dei fatti e delle emergenze probatorie per sollecitarne una ricostruzione differente ed alternativa, procedimento non autorizzato in questa sede e, per di più, non ossequioso del canone dell'autosufficienza, in 6difetto della puntuale e completa ostensione degli esemplari degli atti di cui si è lamentato il travisamento o della loro integrale trascrizione. 4.11 secondo motivo è generico, non consentito e manifestamente infondato. 4.1. Vero è che l'attestazione del privato, destinata a provare la verità del fatto attestato e trasfusa in atto pubblico, può non assumere rilevanza penale, sotto il profilo dell'integrazione dell'elemento soggettivo, quando sia redatta su modulistica precostituita, di contenuto ambiguo o di non immediata chiarezza, od attenga a dichiarazioni di ottemperanza a normative solo genericamente evocate nell'atto (Sez. 5, n. 2496 del 19/12/2019, Della Polla, Rv. 278134; Sez.5, n. 12710 del 27/11/2014, Peccia, Rv. 263888); tuttavia, nella vicenda di specie, la sentenza impugnata ha replicato all'omologo motivo di gravame, sottolineando che l'autocertificazione di cui si discetta non è stata riportata in un modulo preconfezionato ed è risultata "precisa e circostanziata"; rilievo, quest'ultimo, che non è ovviamente incompatibile con l'accertato intervento del personale dell'agenzia automobilistica nella predisposizione della documentazione necessaria alla formalità amministrativa. Anche in questo caso la censura di ricorso non si è misurata con gli enunciati del provvedimento impugnato e si è limitata a riproporre l'analogo argomento già ritenuto infondato, peraltro orientato a richiedere alla Corte di cassazione una improponibile rivalutazione dei fatti e delle prove. 5.Alla reiezione del ricorso segue, a mente dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M