CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 gennaio 2024
Cassazione n. 33296/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16381/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 252, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] LAZIO n.78/2024 depositata i l 03/01/2024 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con avviso di accertamento n. TKF011401198/2016, l’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] di Latina – ha contestato al sig. [OSCURATO:PERSONA], esercente attività di commercio all’ingrosso di ferramenta, per l’anno d’imposta 2012, un maggior reddito d’impresa pari a € 364.837,36, determinato induttivamente ai sensi dell’art. 39, comma 2, lett. d), del D.P.R. n. 600/1973, a seguito della mancata esibizione del prospetto di riclassificazione delle rimanenze per categorie omogenee e della presunta inesistenza fisica delle merci in magazzino. L’accertamento ha comportato il recupero di IRPEF, IRAP, IVA e l’irrogazione di sanzioni. Il contribuente ha impugnato l’atto innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Latina, che con sentenza n. 835/01/2017 ha rigettato il ricorso, ritenendo legittimo l’accertamento induttivo e l’applicazione delle sanzioni. Avverso tale pronuncia, il contribuente ha proposto appello, rigettato dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio – Sezione staccata di Latina – con sentenza n. 78/2024, depositata il 03/01/2024, che ha confermato integralmente la decisione di primo grado. Avverso la sentenza d’appello, il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi. L’Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio mediante deposito di controricorso. In corso di giudizio è stata depositata PDA, tempestivamente opposta dall’odierna ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, si denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per motivazione apparente, in violazione dell’art. 36 del D.lgs. n. 546/1992. Il ricorrente lamenta che la Corte territoriale si sia limitata ad affermazioni apodittiche, prive di un percorso logico-giuridico, senza esaminare in modo effettivo le doglianze sollevate in appello, in particolare quelle relative alla mancata allegazione del PVC e alla legittimità della ricostruzione induttiva dei ricavi. Con il secondo motivo, si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., la violazione degli artt. 36 del D.lgs. n. 546/1992 e 115 c.p.c., per travisamento dei fatti. Il ricorrente contesta l’affermazione secondo cui le rimanenze sarebbero state fisicamente inesistenti, sostenendo che la Guardia di Finanza non ha mai effettuato un controllo diretto sul magazzino, ma è intervenuta solo per la distruzione di una parte delle merci, pari a € 108.000,00, mentre il valore complessivo delle rimanenze era pari a € 1.648.663,00. Si lamenta che tale errore abbia condotto a una ricostruzione induttiva dei ricavi del tutto sproporzionata. Con il terzo motivo, si denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, costituito dalla relazione esplicativa richiesta dalla stessa Corte territoriale con ordinanza n. 1724/2020, relativa alla formula matematica utilizzata dall’Ufficio per la determinazione induttiva dei ricavi. Il ricorrente lamenta che la relazione sia stata generica e che il funzionario estensore non abbia partecipato all’udienza, nonostante fosse stato onerato a fornire chiarimenti. Si deduce inoltre che la Corte non abbia valutato la testimonianza resa in sede penale dal funzionario redattore dell’avviso, che avrebbe confermato il deposito del prospetto delle rimanenze e la presenza fisica delle merci. Il primo motivoè infondato. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado ha espresso una motivazione che, sebbene sintetica, è pienamente idonea a rendere comprensibile l’iter logico-giuridico seguito. La decisione si fonda su elementi istruttori precisi e documentati, tra cui il mancato rinvenimento delle rimanenze, la conoscenza del processo verbale di constatazione da parte del contribuente, e la congruità della motivazione dell’avviso di accertamento. La sentenza impugnata richiama per relationem le argomentazioni della sentenza di primo grado, valorizzando criticamente il contenuto del PVC, che risulta noto al contribuente e riportato nelle sue linee essenziali nell’atto impositivo. Non si ravvisa alcuna violazione dell’art. 36 del D.lgs. 546/92, né si configura una motivazione meramente apparente, poiché la pronuncia impugnata supera il c.d. “minimo costituzionale” richiesto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 8053/2014), articolando una risposta coerente e pertinente ai motivi di appello. La motivazione, pur concisa, è sufficiente a rendere intellegibile il percorso logico seguito dal giudice, in conformità all’art. 111, comma 6, Cost. Il secondo motivoè inammissibile e comunque infondato. Esso si risolve in una censura di merito, non consentita in sede di legittimità, volta a ottenere una rivalutazione dei fatti già esaminati dai giudici di merito. La Corte territoriale ha correttamente ritenuto che l’accertamento induttivo si fondasse non solo sull’assenza fisica delle rimanenze, ma sull’inattendibilità complessiva della contabilità, come previsto dall’art. 39, comma 2, lett. d) del DPR 600/73. La nota della Guardia di Finanza del 5 settembre 2015, che attesta l’impossibilità di riscontro delle merci da distruggere, costituisce elemento probatorio idoneo a giustificare l’accertamento. Il giudice di appello ha accertato in fatto che le rimanenze non erano state rinvenute in magazzino, e tale valutazione non è sindacabile in sede di legittimità. La doglianza si fonda su una lettura parziale e non corretta degli atti, omettendo di considerare che l’obbligo di tenuta della contabilità di magazzino sussiste anche per i soggetti in regime semplificato, come chiarito dalla normativa vigente e dalla giurisprudenza consolidata (Cass. n. 29105/2018; Cass. n. 32629/2021). L’assenza di documentazione analitica sulle rimanenze, la mancata esibizione di prospetti di dettaglio e la contraddittorietà delle dichiarazioni rese in sede amministrativa e processuale giustificano l’operato dell’Ufficio e la conferma della pretesa tributaria. Il terzo motivonon coglie nel segno e va disatteso. A travolgerlo d’inammissibilità è la presenza di doppia conforme tra le decisioni di primo e secondo grado, che preclude la censura ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. (Cass. n. 5523/2014). In ogni caso, il motivo è anche infondato. L’Ufficio ha ottemperato all’ordinanza istruttoria della CTR depositando la relazione esplicativa richiesta, e il contenuto della formula utilizzata per l’accertamento induttivo risulta già riportato nell’avviso di accertamento. La mancata comparizione del funzionario estensore in udienza non ha inciso sul contraddittorio, né ha privato il contribuente della possibilità di contestare il contenuto della relazione. Quanto alla testimonianza resa nel procedimento penale, essa non ha valore decisivo ai fini del giudizio tributario, né risulta tempestivamente introdotta nel processo. La doglianza si fonda su elementi documentali tardivi e non decisivi, e non è idonea a scalfire la motivazione della sentenza impugnata, che ha correttamente ritenuto l’adeguatezza dell’accertamento induttivo e la legittimità delle sanzioni applicate. La ricostruzione del reddito è stata effettuata secondo criteri metodologici e statistici desunti dagli studi di settore, con applicazione prudenziale dell’indice di ricarico minimo e riconoscimento di una quota di merce non ceduta, in un’ottica favorevole al contribuente. L’operato dell’Ufficio risulta dunque conforme ai principi di proporzionalità, ragionevolezza e legalità. Il ricorso è conclusivamente rigettato e le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Poiché il giudizio viene definito in conformità alla proposta, va inoltre disposta la condanna della parte istante a norma dell’art. 96, co. 3 e 4, c.p.c. L’art. 380-bis cod. proc. civ. (cfr. Cass. S.U. 13.10.2023, n. 28540) configura uno strumento di agevolazione della definizione delle pendenze in sede di legittimità, anche tramite l’individuazione di strumenti dissuasivi di condotte rivelatesi ex post prive di giustificazione e, quindi, idonee a concretare, secondo una valutazione legale tipica compiuta dal legislatore delegato (D.Lgs. n. 149 del 2022), un’ipotesi di abuso del diritto di difesa. Richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale, l’art. 96, co. 3 e 4, c.p.c., l’art. 380-bis c.p.c. codifica, attraverso una valutazione legale tipica compiuta dal legislatore delegato, una ipotesi di abuso del processo, già immanente nel sistema processuale, giacché non attenersi alla delibazione del Presidente o del consigliere delegato che trovi poi conferma nella decisione finale, lascia presumere una responsabilità aggravata (v. Cass., Sez. Un., 22 settembre 2023, n. 27195, anche per quanto riguarda la disciplina intertemporale). Pertanto, la parte ricorrente va condannata, nei confronti della controparte, al pagamento della somma determinata di euro 5.000,00, oltre al pagamento dell’ulteriore somma di euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell’Agenzia delle entrate, liquidate in euro 10.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito; condanna altresì parte ricorrente al pagamento della somma di euro 5.000,00 in favore della controricorrente e dell’ulteriore somma di euro 2.500,00 a favore della Cassa delle ammende. Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il vers