Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 maggio 2026

Cassazione n. 31415/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

CORTE DI CASSAZIONEUdita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. è proposto da [OSCURATO:PERSONA]Mnela avverso l’ordinanza emessa in data 8 maggio 2026 dalla Corte di cassazione,Prima Sezione penale, con ordinanza n. 5572 del 2026.2.

L’ordinanza censurata ha disposto la riqualificazione in opposizione dellaimpugnazione proposta dal Pubblico ministero avverso l’ordinanza emessa dallaCorte di appello di Salerno: quest’ultima, in funzione di giudice dell’esecuzione nelprocedimento n. 274 del 2025, sospendeva l’ordine di esecuzione delle pene neiconfronti del ricorrente per dubbi sulla identità fisica dello stesso.3.

Il ricorrente lamenta che la Corte di cassazione sarebbe caduta in errorequanto alla circostanza che la decisione della Corte salernitana era intervenuta aseguito di udienza camerale del 27 gennaio 2026, partecipata e non de plano,errore che avrebbe inciso sulla decisione di riqualificazione della impugnazione delpubblico ministero in opposizione alla esecuzione.4.

Il ricorso è inammissibile.Alla data della proposizione del ricorso straordinario – a seguito diaccertamenti effettuati dalla cancelleria di questa Corte – non risultava ancoradepositata la motivazione della ordinanza qui impugnata.In sostanza, il ricorrente lamenta la sussistenza di un errore senza alcunavalutazione della motivazione del provvedimento che sarebbe viziato da errore.Ne consegue che è inammissibile per genericità l'impugnazione, perchécensura un provvedimento la cui motivazione non sia stata ancora depositata, inquanto non è consentito che l'ammissibilità di un gravame possa essere valutataex post, richiedendosi, invece, che i relativi requisiti siano apprezzabili in presenzadel provvedimento gravato nel suo insieme e costituito tanto dalla partedispositiva, quanto da quella motivazionale (Sez. 2, n. 23938 del 15/07/2020,Aghmour, Rv. 279489 – 01; conf.

N. 50790 del 2019 Rv. 277669 - 01, N. 6402del 2010 Rv. 246059 - 01, N. 22145 del 2015 Rv. 263633 – 01).4.

Pertanto, il ricorso è inammissibile.5.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euroquattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 04/06/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CORTE DI CASSAZIONEUdita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. è proposto da [OSCURATO:PERSONA]Mnela avverso l’ordinanza emessa in data 8 maggio 2026 dalla Corte di cassazione,Prima Sezione penale, con ordinanza n. 5572 del 2026.2. L’ordinanza censurata ha disposto la riqualificazione in opposizione dellaimpugnazione proposta dal Pubblico ministero avverso l’ordinanza emessa dallaCorte di appello di Salerno: quest’ultima, in funzione di giudice dell’esecuzione nelprocedimento n. 274 del 2025, sospendeva l’ordine di esecuzione delle pene neiconfronti del ricorrente per dubbi sulla identità fisica dello stesso.3. Il ricorrente lamenta che la Corte di cassazione sarebbe caduta in errorequanto alla circostanza che la decisione della Corte salernitana era intervenuta aseguito di udienza camerale del 27 gennaio 2026, partecipata e non de plano,errore che avrebbe inciso sulla decisione di riqualificazione della impugnazione delpubblico ministero in opposizione alla esecuzione.4. Il ricorso è inammissibile.Alla data della proposizione del ricorso straordinario – a seguito diaccertamenti effettuati dalla cancelleria di questa Corte – non risultava ancoradepositata la motivazione della ordinanza qui impugnata.In sostanza, il ricorrente lamenta la sussistenza di un errore senza alcunavalutazione della motivazione del provvedimento che sarebbe viziato da errore.Ne consegue che è inammissibile per genericità l'impugnazione, perchécensura un provvedimento la cui motivazione non sia stata ancora depositata, inquanto non è consentito che l'ammissibilità di un gravame possa essere valutataex post, richiedendosi, invece, che i relativi requisiti siano apprezzabili in presenzadel provvedimento gravato nel suo insieme e costituito tanto dalla partedispositiva, quanto da quella motivazionale (Sez. 2, n. 23938 del 15/07/2020,Aghmour, Rv. 279489 – 01; conf. N. 50790 del 2019 Rv. 277669 - 01, N. 6402del 2010 Rv. 246059 - 01, N. 22145 del 2015 Rv. 263633 – 01).4. Pertanto, il ricorso è inammissibile.5. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euroquattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 04/06/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 31415/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris