Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 00350/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12 luglio 2022 emessa dal Tribunale di Catania; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] imputato per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, perché proposto per motivi non deducibili afferenti alla omessa motivazione sul trattamento sanzionatorio, dunque su argomenti incompatibili con l'avvenuto accordo sulla pena ex art. 444 cod. proc. pen. proveniente dallo stesso ricorrente e tale da presupporre il suo consenso in ordine al trattamento penale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12 luglio 2022 emessa dal Tribunale di Catania; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] imputato per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, perché proposto per motivi non deducibili afferenti alla omessa motivazione sul trattamento sanzionatorio, dunque su argomenti incompatibili con l'avvenuto accordo sulla pena ex art. 444 cod. proc. pen. proveniente dallo stesso ricorrente e tale da presupporre il suo consenso in ordine al trattamento penale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 n
Sentenza Cassazione n. 00350/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris