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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 ottobre 2022

Cassazione n. 04402/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/09/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, nonché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 3 sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato, fondata tanto sul rinvenimento di un'impronta papillare dell'imputato che della disponibilità della refurtiva); Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che deduce analoga censura in riferimento al delitto di detenzione d'arma reato sub b), è, del pari, versato in fatto, contestando la funzionalità dell'arma in modo assertivo, mentre la Corte d'appello ha valorizzato — oltre agli esiti dell'accertamento della polizia scientifica - il contestuale rinvenimento di munizioni, in parte già esplose; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/09/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, nonché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 3 sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato, fondata tanto sul rinvenimento di un'impronta papillare dell'imputato che della disponibilità della refurtiva); Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che deduce analoga censura in riferimento al delitto di detenzione d'arma reato sub b), è, del pari, versato in fatto, contestando la funzionalità dell'arma in modo assertivo, mentre la Corte d'appello ha valorizzato — oltre agli esiti dell'accertamento della polizia scientifica - il contestuale rinvenimento di munizioni, in parte già esplose; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 04402/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris