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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 ottobre 2022

Cassazione n. 42422/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2021 del TRIBUNALE di VARESEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con la sentenza impugnata, il Tribunale di Varese ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata, anche agli effetti civili, dal Giudice di pace nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato del delitto di cui all'art. 582 cod. pen. in danno di [OSCURATO:PERSONA]; - che con il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di Rossi sono stati articolati tre motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che le censure di cui ai primi due motivi di ricorso, con le quali si denuncia la violazione di legge e il difetto argomentativo in punto di prova della responsabilità del ricorrente, sono affidate a generiche deduzioni in fatto, non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, suscettibili di integrare, al più, sotto il profilo del travisamento della prova, il vizio di motivazione, anch'esso, tuttavia, non consentito, posto che, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.

Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv. 277417; Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557); che le censure di cui al terzo motivo sono aspecifiche, perché non indicano quali sarebbero stati gli 'altri elementi' positivamente valutabili ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche, illegittimamente preteriti dal Tribunale (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); manifestamente infondate, atteso il pacifico principio di diritto secondo cui il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, poiché è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Rv. 248244); non consentite in questa sedei giacché afferenti ad insindacabili apprezzamenti in fatto compiuti dal giudice di merito; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 ottobre 2022 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2021 del TRIBUNALE di VARESEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con la sentenza impugnata, il Tribunale di Varese ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata, anche agli effetti civili, dal Giudice di pace nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato del delitto di cui all'art. 582 cod. pen. in danno di [OSCURATO:PERSONA]; - che con il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di Rossi sono stati articolati tre motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che le censure di cui ai primi due motivi di ricorso, con le quali si denuncia la violazione di legge e il difetto argomentativo in punto di prova della responsabilità del ricorrente, sono affidate a generiche deduzioni in fatto, non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, suscettibili di integrare, al più, sotto il profilo del travisamento della prova, il vizio di motivazione, anch'esso, tuttavia, non consentito, posto che, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv. 277417; Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557); che le censure di cui al terzo motivo sono aspecifiche, perché non indicano quali sarebbero stati gli 'altri elementi' positivamente valutabili ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche, illegittimamente preteriti dal Tribunale (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); manifestamente infondate, atteso il pacifico principio di diritto secondo cui il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, poiché è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Rv. 248244); non consentite in questa sedei giacché afferenti ad insindacabili apprezzamenti in fatto compiuti dal giudice di merito; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 ottobre 2022 Il Consigliere estensore
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