CassazionedecretoSezione 3Decisione del 8 giugno 2026
Cassazione n. 18409/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], condomiciliazione telematica ex lege-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e per essa quale procuratrice [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.-intimata-Numero registro generale 9425/2023Numero sezionale 2051/2026Numero di raccolta generale 18409/2026Data pubblicazione 08/06/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 1318/2022depositata il 18/10/2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5/6/2026 dalRelatore [OSCURATO:PERSONA]:Rilevato che:La Corte d’appello di Ancona, con sentenza n. 1318/2022, rigettaval’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avversosentenza n. 94/2018 del Tribunale di Pesaro n. 94/2018, che a sua voltaaveva rigettato l’opposizione dei suddetti a decreto ingiuntivo di euro127.292,25 ottenuto nei loro confronti e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] GroupS.r.l. (di cui erano fideiussori) da [OSCURATO:SOCIETA]., inseguito incorporata da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] giudizio d’appello siera costituita, invece, [OSCURATO:SOCIETA]. e, per essa, [OSCURATO:SOCIETA]., inforza di cessione del credito da [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato ricorso, contenentequattro motivi, illustrati anche con memoria; si è difesa con controricorsoMarte SPV, e per essa quale procuratrice [OSCURATO:PERSONA] InternazionaleS.p.A. ([OSCURATO:PERSONA]).Considerato che:1. Seguendo il principio della ragione più liquida, è il caso di esaminare ilsecondo motivo del ricorso, previo un riassunto della sentenza impugnataper quanto qui interessa.Quale primo motivo del gravame, gli attuali ricorrenti avevano addotto cheil Tribunale non avrebbe correttamente valutato l’adempimento dell’onereprobatorio da parte della banca, avendo questa prodotto, tra l’altro, ilcontratto di conto corrente come “privo della sottoscrizione dei correntisti,… necessaria per ogni pagina trattandosi di scheda contrattuale compostada fogli mobili”, con 17 facciate delle quali “solo 4 risultano sottoscrittedalla società correntista”. Quindi, secondo gli appellanti, attuali ricorrenti,Numero registro generale 9425/2023Numero sezionale 2051/2026Numero di raccolta generale 18409/2026Data pubblicazione 08/06/2026le pattuizioni presenti nelle pagine non sottoscritte non sarebbero state“loro opponibili” (sentenza d’appello, p.3).La corte territoriale a questa censura ha ribattuto (sentenza, p.4) che labanca avrebbe assolto il suo onere probatorio “mediante il deposito delcontratto di conto corrente “mediante il deposito del contratto di contocorrente sottoscritto dalla società correntista” (oltre che delle fideiussionie gli estratti conto). Peraltro, rimarca subito dopo (ibidem) che la censuradegli appellanti si fondava “in primo luogo sull’assunto della necessità, aifini della validità del contratto di conto corrente, della sottoscrizione ditutte le pagine della scheda contrattuale”, e che, posto come base anchedel secondo motivo d’appello, veniva altresì censurata “la mancatasottoscrizione da parte della società correntista della pagina contenente lecondizioni economiche”, nel senso che ciò avrebbe concretizzato “lacarenza di forma scritta colpita da nullità”.Oppone il giudice d’appello che, se il contratto è “costituito da più fogli,dei quali solo l’ultimo è firmato, è possibile ritenere valida l’unicasottoscrizione posta alla fine del documento … purché non vi siano dubbi,sul piano logico-lessicale, circa l’unicità del documento, essendo sufficienteche l’ultima parola di una pagina e la prima della pagina successiva” sianoavvinte dalla “consequenzialità logica e grammaticale”, e “tale unicità sulpiano logico e lessicale è evidente nelle schede contrattuali depositatedall’istituto di credito”. E a questo punto il giudice d’appello richiama ilprincipio per cui, “in ipotesi di dichiarazione sottoscritta, pur … in più foglidei quali solo l’ultimo firmato”, la sottoscrizione ex articolo 2702 c.c. “siriferisce all’intera dichiarazione nel suo complesso, rimanendo irrilevantela mancata sottoscrizione dei fogli precedenti”; in tal caso, per “impedireche l’intero contenuto della scrittura faccia stato nei confronti delsottoscrittore, questi dovrebbe proporre querela di falso, qui mai proposta(si invocano Cass. 4886/2007 e Cass. 7681/2019).Numero registro generale 9425/2023Numero sezionale 2051/2026Numero di raccolta generale 18409/2026Data pubblicazione 08/06/20262. Questa parte della sentenza è oggetto di censura, come già sianticipava, nel secondo motivo di ricorso, denunciante, in riferimentoall’articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazionedegli articoli 2702, 1832 e 2697 c.c.Oltre ad ulteriori argomentazioni, i ricorrenti affermano che “premerilevare che il documento che controparte denomina contratto non è cheun prestampato a fogli mobili: il che comporta che … non vi è dubbio circal’unicità del documento e del fatto che l’ultima parola di una pagina e laprima pagina successiva coincidono per consequenzialità logica egrammaticale, ma il Giudice omette di considerare che anche se l’ultimaparola di una pagina e la prima pagina successiva coincidono … È chiaroche le parole da pagina a pagina potrebbero coincidere ma il contenutopuò essere modificato all’occorrenza se il contratto reca la firma sull’ultimofoglio ove non sono riportati i … dati essenziali del contratto di contocorrente”. Si nega, quindi, che i ricorrenti debbano credere “che i foglidattiloscritti e non sottoscritte sono quelli del contratto”; e non essendovialcun principio giuridico che renda opponibile un foglio dattiloscritto acontroparte se questa non lo ha sottoscritto, “non è stata proposta quereladi falso”. A ciò si aggiunge che l’articolo 117, primo comma, d.lgs.395/1993 prevede la forma scritta, pena nullità, del contratto. E nel casoin esame il contratto prodotto in sede monitoria e riprodotto con comparsadi risposta “è privo della sottoscrizione delle parti contraenti in ogni suofoglio mobile dattiloscritto, come riconosciuto dalla stessa Banca”: sarebbesottoscritto “soltanto nelle pagine 15-16-17 ove non sono riportati i datiessenziali del contratto di conto corrente (tasso di interesse, tasso diinteresse extra fido, tasso di interesse di mora, commissione massimoscoperto, commissione sull’accordato, spese conto…)”. La mancanza diforma scritta condurrebbe quindi alla nullità il contratto, essendo in questo“fogli staccati autonomi che potrebbero essere stati stampati in qualsiasimomento ed inseriti, non sottoscritti”. Nulla potrebbe incidere “la loroNumero registro generale 9425/2023Numero sezionale 2051/2026Numero di raccolta generale 18409/2026Data pubblicazione 08/06/2026numerazione progressiva”, e parimenti “nessuna rilevanza può avere ladoppia firma di approvazione delle clausole vessatorie, visto che non vi èla certezza di quali clausole e condizioni siano state effettivamentepattuite tra le parti non essendo stato il contratto sottoscritto in tutte lesue pagine”.3. Non è discutibile che un contratto possa essere sottoscritto anchesoltanto nella pagina conclusiva, se gode di una unitarietà di contenutoche attesta la completezza dell’oggetto del consenso (cfr. Cass.4093/1988; Cass. 4886/2007; Cass. 7681/2019). Nel caso in esame,dell’accertamento di tale unitarietà - che naturalmente deve essereintegrale, non potendo, quindi, consentire la presenza di “fogli aggiunti”senza firma e inseriti in effetti non si sa quando - il giudice d’appello nonrisulta essersi occupato, e ciò significa che ha non correttamente applicatoi principi della giurisprudenza sopra riportata; e anche l’applicazione degliarticoli 1341 e 1342 c.c. non suppliscono, perché una siffattasottoscrizione non attesta l’esistenza e l’oggetto di un’altra, che deved’altronde sussistere proprio per legge di forma contrattuale.4. Il motivo, pertanto, va accolto, assorbiti gli altri, con conseguentecassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per le spese, allaCorte d’appello di Ancona, in diversa composizione. P.Q.MAccoglie il secondo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenzaimpugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Ancona.Così deciso in Roma il 5 giugno 2026Il Presidente est.Chiara GraziosiNumero registro generale 9425/2023Numero sezionale 2051/2026Numero di raccolta generale 18409/2026Data pubblicazione 08/06/2026