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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32140/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di L'AQU[LA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi e per genericità, articolato in fatto; peraltro, relativamente all'uso personale, reitera i motivi di appello senza critiche specifiche di legittimità alla decisione impugnata.

2. La sentenza impugnata (e la decisione di primo grado) adeguatamente motiva, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando come non può ritenersi un uso personale in relazione al dato ponderale e al fatto che parte delle sostanze era stata portata in strada dal ricorrente dove è stato direttamente visto dalla P.G. nell'atto di inizio della cessione ad un soggetto poi fermato.

Altra parte della droga era in casa, occultata; inoltre, era in possesso di somme di denaro non giustificate (oltre 10.000,00 euro) se non in modo generico dal padre ("frutto di una sua attività commerciale").

Il ricorso sul punto, articolato in fatto, è estremamente generico, e si limita a ritenere non motivata la decisione, reiterando le motivazioni dell'appello senza critiche specifiche di legittimità, alla decisione impugnata (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014 - dep. 28/10/2014, Cariolo e altri, Rv. 26060801). 2.

1. Anche per il quinto comma dell'art. 73 T.U. stup. la decisione risulta adeguatamente motivata rilevando il numero non trascurabile di dosi di stupefacenti di natura diversa (120 dosi di cocaina e 13 di marijuana) e le ingenti somme rinvenute, indici di spaccio continuo e organizzato.

3. Relativamente al trattamento sanzionatorio la decisione risulta adeguatamente motivata, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando la gravità del reato e la personalità del ricorrente gravato da precedenti penali.

La pena, del resto, è stata irrogata al di sotto della media edittale.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di L'AQU[LA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi e per genericità, articolato in fatto; peraltro, relativamente all'uso personale, reitera i motivi di appello senza critiche specifiche di legittimità alla decisione impugnata. 2. La sentenza impugnata (e la decisione di primo grado) adeguatamente motiva, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando come non può ritenersi un uso personale in relazione al dato ponderale e al fatto che parte delle sostanze era stata portata in strada dal ricorrente dove è stato direttamente visto dalla P.G. nell'atto di inizio della cessione ad un soggetto poi fermato. Altra parte della droga era in casa, occultata; inoltre, era in possesso di somme di denaro non giustificate (oltre 10.000,00 euro) se non in modo generico dal padre ("frutto di una sua attività commerciale"). Il ricorso sul punto, articolato in fatto, è estremamente generico, e si limita a ritenere non motivata la decisione, reiterando le motivazioni dell'appello senza critiche specifiche di legittimità, alla decisione impugnata (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014 - dep. 28/10/2014, Cariolo e altri, Rv. 26060801). 2. 1. Anche per il quinto comma dell'art. 73 T.U. stup. la decisione risulta adeguatamente motivata rilevando il numero non trascurabile di dosi di stupefacenti di natura diversa (120 dosi di cocaina e 13 di marijuana) e le ingenti somme rinvenute, indici di spaccio continuo e organizzato. 3. Relativamente al trattamento sanzionatorio la decisione risulta adeguatamente motivata, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando la gravità del reato e la personalità del ricorrente gravato da precedenti penali. La pena, del resto, è stata irrogata al di sotto della media edittale. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen
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