Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 febbraio 2023

Cassazione n. 26938/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1999-2015proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente – avverso la sentenz a n. 3158 /2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdella LOMBARDIA, depositat a il 16/6/2014 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del13/9/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ssa ANTONELLA DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] è venditore di un edificio uso abitativo, in virtù di contratto registrato con applicazione del beneficio della riduzione d’imposta prevista per la prima casa, beneficio che l'Agenzia delle entrate ha disconosciuto; il relativo avviso di liquidazione è stato impugnato da entrambe le parti del contratto, entrambi soccombenti nei gradi di merito; soltanto l'acquirente ha impugnato per cassazione la sentenza sfavorevole, risultando vittorioso; èstata quindi notificata al contribuente Taroni una cartella di pagamento sul presupposto che la pretesa impositiva sia divenuta definitiva nei suoi confronti, cartella che il contribuente ha opposto e che costituisce oggetto dell’odierno giudizio; il ricorso è stato accolto in primo grado e con la sentenza indicata in epigrafeè stato respinto l’appello di Agenzia delle entrate; l'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione; il contribuente ha proposto istanza di definizione agevolata ai sensi dell'articolo 6 del D.L. 119/ 2018,che è stata respinta sul presupposto che non trattasi di atto impositivo ma di un mero atto di riscossione , sicché l'Agenzia ha chiesto la fissazione della udienza; il contribuente ha propostoricorso avverso detto diniego; in data 22 settembre 2022, il contribuente ha proposto istanza di sospensione dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni dell’art. 5 della legge 31 agosto 2022 n. 130 ed ha depositato memoria insistendo nella richiesta di sospensiva e in subordine nelle conclusioni del ricorso; il Collegio, con ordinanza del 7/11/2022, ha rinviato a nuovo ruolo in attesa del perfezionarsi della procedura [OSCURATO:PERSONA]

1.1. l'Avvocatura dello Stato ha depositato, in data 17/2/2023, istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere dal momento che la direzione provinciale di Como dell'Agenzia delle E ntrate aveva comunicato che [OSCURATO:PERSONA] aveva presentato « domanda di definizione della controversia ai sensi dell’art. 5 L. n. 130/2022, provvedendo al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione» e che per effetto di tale definizione era venuto meno anche l’interesse alla decisione del ricorso avverso il diniego di condono precedentemente adottato ai sensidell’art. 6 del D.L. n. 119/2018; 1.2.ai sensi dell’art. 5, comma 12 , d.l. n. 130 del 20 22 , il processo si è , pertanto, estinto ;

1.3. le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate (art. 5, comma 5, d.l. n. 130del 2022); 1.4.in ragione della definizione agevolata della controversia non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e pertanto non suscettibile, per la sua natura latu sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica(cfr. ex multis Cass. 18 gennaio 2022, n. 1420) P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio con spese a carico di chi le ha anticipate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1999-2015proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente – avverso la sentenz a n. 3158 /2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdella LOMBARDIA, depositat a il 16/6/2014 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del13/9/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ssa ANTONELLA DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] è venditore di un edificio uso abitativo, in virtù di contratto registrato con applicazione del beneficio della riduzione d’imposta prevista per la prima casa, beneficio che l'Agenzia delle entrate ha disconosciuto; il relativo avviso di liquidazione è stato impugnato da entrambe le parti del contratto, entrambi soccombenti nei gradi di merito; soltanto l'acquirente ha impugnato per cassazione la sentenza sfavorevole, risultando vittorioso; èstata quindi notificata al contribuente Taroni una cartella di pagamento sul presupposto che la pretesa impositiva sia divenuta definitiva nei suoi confronti, cartella che il contribuente ha opposto e che costituisce oggetto dell’odierno giudizio; il ricorso è stato accolto in primo grado e con la sentenza indicata in epigrafeè stato respinto l’appello di Agenzia delle entrate; l'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione; il contribuente ha proposto istanza di definizione agevolata ai sensi dell'articolo 6 del D.L. 119/ 2018,che è stata respinta sul presupposto che non trattasi di atto impositivo ma di un mero atto di riscossione , sicché l'Agenzia ha chiesto la fissazione della udienza; il contribuente ha propostoricorso avverso detto diniego; in data 22 settembre 2022, il contribuente ha proposto istanza di sospensione dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni dell’art. 5 della legge 31 agosto 2022 n. 130 ed ha depositato memoria insistendo nella richiesta di sospensiva e in subordine nelle conclusioni del ricorso; il Collegio, con ordinanza del 7/11/2022, ha rinviato a nuovo ruolo in attesa del perfezionarsi della procedura [OSCURATO:PERSONA] 1.1. l'Avvocatura dello Stato ha depositato, in data 17/2/2023, istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere dal momento che la direzione provinciale di Como dell'Agenzia delle E ntrate aveva comunicato che [OSCURATO:PERSONA] aveva presentato « domanda di definizione della controversia ai sensi dell’art. 5 L. n. 130/2022, provvedendo al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione» e che per effetto di tale definizione era venuto meno anche l’interesse alla decisione del ricorso avverso il diniego di condono precedentemente adottato ai sensidell’art. 6 del D.L. n. 119/2018; 1.2.ai sensi dell’art. 5, comma 12 , d.l. n. 130 del 20 22 , il processo si è , pertanto, estinto ; 1.3. le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate (art. 5, comma 5, d.l. n. 130del 2022); 1.4.in ragione della definizione agevolata della controversia non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e pertanto non suscettibile, per la sua natura latu sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica(cfr. ex multis Cass. 18 gennaio 2022, n. 1420) P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio con spese a carico di chi le ha anticipate. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remo