CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 luglio 2024
Cassazione n. 34671/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Napoli con la sentenza impugnata ha confermato la pronunzia del GUP del Tribunale di Napoli che il 16/11/2023 ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di rapina. Ricorre l'imputata, con impugnazione personale, deducendo violazione dell'art. 129 cod.proc.pen. poiché la Corte non avrebbe verificato la sussistenza di eventuali cause di proscioglimento . Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta da soggetto non legittimato, in quanto non sottoscritta da difensore iscritto nell'albo dei soggetti abilitati al patrocinio dinanzi a questa Corte Suprema. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Roma 24 luglio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] IL 13 SET. 2024 [OSCURATO:PERSONA]