CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 giugno 1966
Cassazione n. 28153/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/06/1966 avverso la sentenza del 13/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Roma, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 497 -bis cod. pen.; ritenuto che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine alla valutazione sulla responsabilità penale operata dai Giudici di merito, è estremamente generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., atteso che lo stesso, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al Giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24 aprile 2024 Il consigliere estensore Il Presidente